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SENTENZA DELLA CORTE DEL 30 MAGGIO 1989. - REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - PROGRAMMA DI AZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI GIOVANI - RICORSO PER ANNULLAMENTO - FONDAMENTO GIURIDICO. - CAUSA 56/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 01615
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Massima
Parti
Dispositivo
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1 . Trattato CEE - Art . 235 - Portata
2 . Politica sociale - Politica comune di formazione professionale - Adozione da parte del Consiglio di atti giuridici che contemplano azioni comunitarie ed impongono agli Stati membri obblighi di collaborazione - Fondamento giuridico - Art . 128 del trattato
( Trattato CEE, art . 128 )
3 . Trattato CEE - Ripartizione delle competenze e presupposti per il loro esercizio - Assenza di uniformità
4 . Atti delle istituzioni - Procedimento d' elaborazione - Atti normativi ed atti di bilancio - Esigenze di procedura diverse
5 . Politica sociale - Politica comune di formazione professionale - Adozione da parte del Consiglio di un programma d' azione per la formazione professionale dei giovani - Fondamento giuridico - Art . 128 del trattato
( Trattato CEE, art . 128 )
Massima1 . Dalla lettera stessa dell' art . 235 si desume che il valersi di questo articolo come fondamento giuridico di un atto è possibile solo se nessun' altra disposizione del trattato attribuisce alle istituzioni comunitarie la competenza necessaria per adottarlo .
2 . L' adozione di atti giuridici che contemplino azioni comunitarie in fatto di formazione professionale e che impongano agli Stati membri corrispondenti obblighi di collaborazione rientra nell' ambito dei poteri attribuiti al Consiglio dall' art . 128 del trattato, interpretato in relazione alla sua lettera ed alla necessità di garantirgli efficacia pratica .
3 . Nel sistema delle competenze comunitarie, i poteri delle istituzioni e i presupposti del loro esercizio derivano dalle singole disposizioni del trattato le cui divergenze, in particolare per quanto riguarda l' intervento del Parlamento europeo, non sono sempre dettate da criteri sistematici .
4 . Nel sistema del trattato, i presupposti per l' esercizio del potere normativo e quelli per l' esercizio del potere di bilancio non sono identici . Di conseguenza, le esigenze del procedimento di bilancio da soddisfare per la messa a disposizione degli stanziamenti necessari per l' attuazione di un atto normativo non influiscono sulle esigenze di procedura relative alla sua adozione .
5 . Il programma d' azione per la formazione professionale dei giovani e per il loro avviamento alla vita adulta e di lavoro, il quale si proponga unicamente di sostenere e di completare le politiche ed attività degli Stati membri in detto settore mediante provvedimenti della Comunità, limitandosi a predisporre azioni comunitarie d' informazione e d' incoraggiamento e ad imporre agli Stati membri obblighi di collaborazione, non va oltre i poteri attribuiti al Consiglio dall' art . 128 del trattato .
( Per quanto riguarda i punti da 1 a 4 la motivazione è identica a quella della sentenza pronunciata lo stesso giorno 30 maggio 1989 nella causa 242/87, Commissione / Consiglio, Racc . pag . 0000 ).
PartiNella causa 56/88,
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra S.J . Hay, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità d' agente, e dal sig . Richard Plender, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la propria ambasciata,
ricorrente,
contro
Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig . Arthur Dashwood, direttore del servizio giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Joerg Kaeser, direttore della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto da
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Julian Currall e Georgios Kremlis, membri del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il secondo, Centre Wagner, Kirchberg,
interveniente,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione 87/569/CEE del Consiglio del 1° dicembre 1987, riguardante un programma d' azione per la formazione professionale dei giovani e per la preparazione dei giovani alla vita adulta e professionale ( GU L 346, pag . 31 ),
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, T . Koopmans, R . Joliet e F . Grévisse, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo1 ) Il ricorso è respinto .
2 ) Il ricorrente è condannato alle spese, ivi comprese quelle sostenute dall' interveniente .
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