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SENTENZA DELLA CORTE DEL 31 MAGGIO 1989. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE CONTRO REGNO DEI PAESI BASSI. - INADEMPIMENTO DA PARTE DI UNO STATO - OBBLIGO DI ISCRIZIONE AD UN ENTE DI CONTROLLO AL FINE DELL'IMPORTAZIONE E DELL'ESPORTAZIONE DI MATERIALE DA RIPRODUZIONE VEGETALE. - CAUSA 43/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 01649
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Massima
Parti
Dispositivo
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Stati membri - Obblighi - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
( Trattato CEE, art . 169 )
MassimaSecondo una giurisprudenza consolidata, uno Stato membro non può eccepire norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto comunitario .
PartiNella causa 43/88,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . René Barents, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dai propri agenti G.M . Borchardt e A . Fierstra, viceconsiglieri giuridici del Ministero degli affari esteri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata dei Paesi Bassi, 5, rue C.M . Spoo,
convenuto,
avente ad oggetto di far dichiarare che, subordinando all' obbligo di iscrizione ad un ente di controllo nazionale l' importazione e l' esportazione come pure l' offerta per l' esportazione, in via professionale, di materiale per la moltiplicazione vegetale, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi impostigli dai regolamenti del Consiglio 27 febbraio 1968, n . 234 ( GU L 55, pag . 1 ) e 26 ottobre 1971, n . 2358 ( GU L 246, pag . 1 ), nonché dagli artt . 30 e 34 del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, T . Koopmans e F . Grévisse, presidenti di sezione, G.F . Mancini, C.N . Kakouris, F.A . Schockweiler, J.C . Moitinho de Almeida, M . Diez de Velasco e M . Zuleeg, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo1 ) Sottoponendo all' obbligo di iscriversi a determinati enti di controllo gli operatori che procedono all' importazione, all' esportazione, nonché all' offerta per l' esportazione, in via professionale, di materiale di moltiplicazione per le piante agricole, gli ortaggi e le spezie, come pure gli alberi fruttiferi e talune essenze foglifere, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi impostigli dal regolamento del Consiglio 27 febbraio 1968, n . 234, recante istituzione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, e dal regolamento del Consiglio 26 ottobre 1971, n . 2358, recante organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e, sottoponendo allo stesso obbligo d' iscrizione gli operatori che importano o esportano materiale da moltiplicazione per le patate da semina, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt . 30 e 34 del trattato CEE .
2 ) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese .
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