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SENTENZA DELLA CORTE DEL 4 APRILE 1990. - REPUBBLICA ELLENICA E UNIONE DEI PRODUTTORI DI CEDRI DI CRETA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - POLITICA ECONOMICA - BILANCIA DEI PAGAMENTI - MISURE DI SALVAGUARDIA. - CAUSE RIUNITE 111/88, 112/88 E C-20/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01559
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Massima
Parti
Dispositivo
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1 . Bilancia dei pagamenti - Misure nazionali di salvaguardia - Autorizzazione della Commissione - Presupposti - Potere discrezionale della Commissione - Sindacato giurisdizionale - Limiti
( Trattato CEE, art . 108, n . 3 )
2 . Bilancia dei pagamenti - Misure nazionali di salvaguardia - Aiuti all' esportazione - Autorizzazione della Commissione - Restrizioni ulteriori della portata dell' autorizzazione - Garanzie processuali previste dalla decisione 86/614 - Consultazione delle parti interessate - Diritti della difesa - Portata
( Decisione della Commissione 86/614, art . 3 )
Massima1 . Nella sfera di applicazione dell' art . 108, n . 3, del trattato CEE, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda la sussistenza delle condizioni che consentono di concedere ad uno Stato membro gravato da difficoltà nella bilancia dei pagamenti l' autorizzazione ad adottare misure di salvaguardia . A fronte di tale potere, la Corte deve limitarsi ad accertare se l' esercizio dello stesso non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere oppure se la Commissione non abbia palesemente travalicato i limiti del suo potere discrezionale ( vedasi sentenza 17 gennaio 1985, Piraiki-Patraiki / Commissione, causa 11/82, Racc . 1985, pag . 207 ).
2 . La "consultazione delle parti interessate " prima dell' adozione di decisioni che limitino la portata dell' autorizzazione concessa ad uno Stato membro gravato da difficoltà nella bilancia dei pagamenti di erogare aiuti all' esportazione, di cui all' art . 3 della decisione della Commissione 86/614, non è che espressione del principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa in ogni procedimento da cui possa avere origine un atto lesivo . Nella specie, tale principio impone alla Commissione l' obbligo di informare lo Stato membro interessato del reclamo che l' ha indotta a revocare l' autorizzazione a determinati aiuti e di concedergli la possibilità di manifestare il proprio punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegate .
PartiNelle cause riunite C-111/88, C-112/88 e C-20/89,
Repubblica ellenica, rappresentata dal sig . Spyros Zissimopoulos, consigliere speciale presso il Ministero degli affari esteri, dalla sig.ra Katerina Samoni, collaboratrice giuridica presso lo stesso Ministero, dal sig . Photis Spathopoulos, preposto alla direzione delle questioni giuridiche CEE del Ministero dell' economia, dai sigg . Ilias Laios, consigliere giuridico presso il Ministero dell' agricoltura e Meletios Tsotsanis, preposto alla direzione delle questioni giuridiche presso il Ministero dell' agricoltura, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' Ambasciata di Grecia, 117, rue Val Ste-Croix,
ricorrente nella causa C-111/88,
e
Unione dei produttori di cedri di Creta, con sede in Héraklion ( Creta ), rappresentata dall' avv . Georgios Ant . Vachaviolos, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sig.ra Maria Athanassiadi, 40, rue de l' Avenir,
ricorrente nelle cause C-112/88 e C-20/89,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata nelle cause C-111/88 e C-112/88 dai sig.ri T . Christoforou, Georgios Kremlis e T.F . Cusack, rispettivamente membri e consigliere giuridico del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, e nella causa C-20/89 dai menzionati sig.ri Georgios Kremlis e T.F . Cusack, assistiti dal sig . Spyridon Karalis, giudice relatore presso il Consiglio di Stato ellenico, distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il menzionato sig . Georgios Kremlis, Centro Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto due ricorsi ( cause C-111/88 e C-112/88 ) ai sensi dell' art . 173 del Trattato CEE, diretti all' annullamento della decisione della Commissione 4 febbraio 1988 ( 88/438/CEE, G.U . L 218, pag . 19 ) che modifica la decisione 16 dicembre 1986 ( 86/614/CEE, G.U . L 357, pag . 28 ) che a sua volta modifica la decisione della Commissione 85/594/CEE che autorizza la Repubblica ellenica ad adottare determinate misure di salvaguardia a norma dell' art . 108, n . 3, del Trattato CEE ( G.U . L 373, pag . 9 ) ed un ricorso ( causa C-20/89 ) ai sensi dell' art . 173 del Trattato CEE, diretto all' annullamento della decisione della Commissione 22 novembre 1988 ( 88/600/CEE ), che proroga e modifica la decisione 85/594/CEE ( G.U . L 325, pag . 58 ),
LA CORTE,
composta dai signori : O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn e C.N . Kakouris, presidenti di sezione, G.F . Mancini, R . Joliet, T.F . O' Higgins e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo1 . I ricorsi sono respinti .
2 . Le ricorrenti sono condannate alle spese .
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