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SENTENZA DELLA CORTE DELL'11 GIUGNO 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DEL BELGIO. - MANCATO RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 75/440/CEE E 79/869/CEE - ACQUE SUPERFICIALI DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ACQUA POTABILE - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE. - CAUSA C-290/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02851
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissiblità
(Trattato CEE, art. 169)
MassimaUno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini imposti dalle direttive comunitarie.
PartiNella causa C-290/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Thomas van Rijn, membro del servizio giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal sig. Jan Devadder, consigliere aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, con domicilio eletto a Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso volto a far dichiarare che il Regno del Belgio, avendo omesso di comunicare i provvedimenti adottati ai fini dell' attuazione delle direttive del Consiglio 16 giugno 1975, 75/440/CEE, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU L 194, pag. 26), e 9 ottobre 1979, 79/869/CEE, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU L 271, pag. 44), ovvero non avendo adottato i provvedimenti necessari all' attuazione delle stesse, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, J.C. Moitinho de Almeida e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali dei rappresentanti delle parti all' udienza del 22 gennaio 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 21 febbraio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 19 settembre 1989, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che il Regno del Belgio, avendo omesso di comunicare i provvedimenti adottati ai fini dell' attuazione delle direttive del Consiglio 16 giugno 1975, 75/440, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU L 194, pag. 26), e 9 ottobre 1979, 79/869, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU L 271, pag. 44), ovvero non avendo adottato i provvedimenti necessari all' attuazione delle citate direttive, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE.
2 L' art. 10 della direttiva 75/440 e l' art. 13 della direttiva 79/869, sopracitate, stabiliscono che gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per adeguarsi alle direttive stesse entro un termine di due anni a far data dalla loro notifica e che essi ne informano immediatamente la Commissione. Le direttive sono state rispettivamente notificate al Regno del Belgio il 18 giugno 1975 e il 19 ottobre 1979 e pertanto il termine stabilito è scaduto il 18 giugno 1977 ed il 19 ottobre 1981.
3 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
4 L' art. 8 della direttiva 79/869 impone agli Stati membri l' obbligo di trasmettere alla Commissione, su sua richiesta, ogni informazione pertinente concernente i metodi di analisi utilizzati e la frequenza delle analisi. Il Regno del Belgio non ha risposto ai quesiti che la Commissione gli aveva rivolto in proposito con lettera 8 dicembre 1986 né ad altri quesiti formulati nella stessa lettera, anch' essi relativi all' attuazione delle direttive 75/440 e 79/869. Solo dinanzi alla Corte il governo belga ha chiarito le modalità secondo cui, a suo dire, tale direttiva era stata trasposta nel proprio ordinamento interno.
5 Ne consegue che il Regno del Belgio ha violato il citato art. 8 nonché l' art. 5 del Trattato e che pertanto la censura relativa all' omessa comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell' attuazione delle direttive 75/440 e 79/869 deve essere accolta.
6 In ordine alla censura relativa all' omissione dei provvedimenti necessari all' attuazione delle due direttive, si deve notare, innanzitutto, che la Commissione accetta la tesi del governo belga, formulata nel controricorso, secondo cui per quanto riguarda la Regione di Bruxelles non deve essere emanato alcun provvedimento di attuazione, dal momento che in tale regione non esistono acque superficiali destinate alla produzione d' acqua potabile.
7 Relativamente alla Regione fiamminga, le parti sono concordi nel ritenere che i provvedimenti adottati dal governo belga danno corretta attuazione alle direttive, ad eccezione dell' art. 4, n. 2, della direttiva 75/440. Infatti, il Regno del Belgio non ha definito alcun piano d' azione organico recante un calendario per il risanamento delle acque superficiali, come richiesto da tale disposizione.
8 Relativamente alla Regione vallona, il governo belga non nega che diverse disposizioni delle direttive non sono state trasposte, ma fa valere che ciò è dovuto alla mancanza dei necessari mezzi finanziari.
9 Occorre in proposito ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico o finanziario interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini imposti dalle direttive (v. in particolare, sentenza 3 ottobre 1984, Commissione/Repubblica italiana, causa 254/83, Racc. pag. 3395).
10 Da tutte le considerazioni precedentemente svolte emerge che il Regno del Belgio, omettendo di comunicare i provvedimenti adottati ai fini dell' attuazione delle direttive 75/440 e 79/869 e non adottando i provvedimenti necessari ai fini della loro attuazione per quanto riguarda le Regioni fiamminga e vallona, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE.
Decisione relativa alle speseSulle spese
11 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Essendo rimasto soccombente il Regno del Belgio, deve essere condannato alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il Regno del Belgio, avendo omesso di comunicare i provvedimenti adottati ai fini dell' attuazione delle direttive del Consiglio 16 giugno 1975, 75/440/CEE, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri, e 9 ottobre 1979, 79/869/CEE, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri, e non avendo adottato i provvedimenti necessari all' attuazione delle stesse, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato CEE.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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