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SENTENZA DELLA CORTE DELL'11 MAGGIO 1989. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DEL BELGIO. - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DIVIETO D'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE CONTENENTI PIU DI UNA CERTA QUANTITA DI GELATINA ALIMENTARE. - CAUSA 52/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 01137
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Massima
Parti
Dispositivo
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Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Divieto di smerciare derrate contenenti più di una determinata quantità di un dato ingrediente - Inammissibilità - Giustificazione - Lealtà dei negozi commerciali - Tutela dei consumatori - Presupposti - Adozione di provvedimenti meno restrittivi
( Trattato CEE, art . 30 )
MassimaIl divieto, posto da uno Stato membro, di smerciare nel suo territorio certe derrate contenenti più di una determinata quantità di un dato ingrediente, originarie di un altro Stato membro in cui sono state legalmente prodotte e poste in commercio, può essere giustificato da esigenze imperative attinenti alla lealtà dei negozi commerciali ed alla tutela del consumatore unicamente se detti scopi non possono essere raggiunti con mezzi meno restrittivi della libera circolazione delle merci ( giurisprudenza costante, vedasi, da ultimo, la sentenza 2 febbraio 1989, Commissione / Germania, causa 247/87, Racc . pag . 229 ).
PartiNella causa 52/88,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . René Barents, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, nella persona del ministro degli affari esteri, rappresentato dal sig . J . Devadder, viceconsigliere, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo nella sede della propria ambasciata,
convenuto,
avente ad oggetto di far accertare che, non autorizzando la messa in commercio nel proprio territorio di carne preparata e di preparazioni di carne contenenti più di una determinata quantità di gelatina alimentare e legalmente prodotte e poste in commercio in altri Stati membri, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dall' art . 30 del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, T . Koopmans, R . Joliet e F . Grévisse, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Diez de Velasco, giudici,
( motivazione non riprodotta )
dichiara e statuisce :
Dispositivo1 ) Non autorizzando la messa in commercio nel suo territorio di carni preparate e di preparazioni di carne contenenti più di una determinata quantità di gelatina alimentare, originarie di un altro Stato membro in cui sono state legalmente prodotte e poste in commercio, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dall' art . 30 del trattato CEE .
2 ) Il Regno del Belgio è condannato alle spese .
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