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SENTENZA DELLA CORTE DELL'11 OTTOBRE 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - INADEMPIMENTO - DIVIETO DI MESSA IN COMMERCIO DI FORMAGGI NON CONFORMI ALLA NORMATIVA ITALIANA. - CAUSA C-210/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-03697
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Normativa sul tenore minimo sul tenore minimo di materia grassa che ostacola l' importazione o quanto meno la messa in commercio con la denominazione "formaggio" dei formaggi provenienti da altri Stati membri - Inammissibilità - Giustificazione - Protezione dei consumatori - Lealtà dei negozi commerciali - Mancanza
( Trattato CEE, art . 30; regolamento del Consiglio n . 804/68, art . 22, n . 1 )
MassimaL' art . 30 del Trattato, e l' art . 22, n . 1, del regolamento n . 804/68 ostano a che uno Stato membro subordini all' osservanza di un tenore minimo di materia grassa l' importazione e la messa in commercio di formaggi provenienti da altri Stati membri in cui sono legalmente fabbricati e messi in commercio . Essi ostano anche a che detto Stato subordini all' osservanza della stessa condizione l' uso per siffatti prodotti della denominazione "formaggio", qualora se ne faccia legalmente uso nello Stato membro di provenienza . Infatti, per detto Stato sarebbe sufficientemente, per garantire la protezione dei consumatori e la lealtà dei negozi commerciali, prescrivere un' etichettatura adeguata che garantisca un' informazione corretta sul tenore effettivo di materia grassa dei vari formaggi posti in vendita .
PartiNella causa C-210/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Sergio Fabro, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal sig . Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' Ambasciata d' Italia, 5, rue Marie Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, subordinando l' importazione di formaggi in Italia al rispetto delle disposizioni della legge 2 febbraio 1939, n . 396, e in particolare di quelle che vietano la produzione, allo scopo della messa in commercio, di formaggi il cui tenore di materia grassa è inferiore a quello prescritto dalla normativa italiana ( art . 1 della detta legge ), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 30 del Trattato CEE e dell' art . 22, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 148, pag . 13 ),
LA CORTE
composta dai signori O . Due, presidente, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, F.A . Schockweiler e F . Grévisse, giudici,
avvocato generale : W . Van Gerven,
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentiti i rappresentanti delle parti all' udienza del 13 giugno 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 5 luglio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 luglio 1989, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art . 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, subordinando l' importazione di formaggi al rispetto delle disposizioni della legge italiana 2 febbraio 1939, n . 396, e in particolare di quelle che vietano la produzione, allo scopo della messa in commercio, di formaggi il cui tenore di materia grassa è inferiore a quello prescritto dalla normativa italiana, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 30 del Trattato CEE e dell' art . 22, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 148, pag . 13 ).
2 In forza delle disposizioni della legge italiana 2 febbraio 1939, n . 396, è vietato produrre ai fini della vendita e della messa in commercio formaggi il cui tenore di materia grassa rispetto alla materia secca sia inferiore ad un limite, precisato in una tabella allegata alla legge, che varia a seconda dei diversi tipi di formaggi .
3 Ritenendo che le dette disposizioni impedissero l' importazione in Italia di formaggi aventi un tenore ridotto di materia grassa e legalmente fabbricati e messi in commercio negli altri Stati membri e costituissero così una misura d' effetto equivalente a restrizioni quantitative alle importazioni vietata dall' art . 30 del Trattato, la Commissione avviava il procedimento contemplato dall' art . 169 del Trattato .
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
5 Nello stato attuale del diritto comunitario non esistono norme comuni o armonizzate relative alla fabbricazione e alla messa in commercio del formaggio . Spetta quindi ad ogni Stato membro disciplinare nel proprio territorio i requisiti relativi alla fabbricazione e alla messa in commercio di tale prodotto .
6 Gli Stati, tuttavia, possono esercitare questa competenza solo nei limiti loro imposti, in particolare, dalle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci .
7 A questo proposito si deve rilevare che l' art . 30 del Trattato, la cui lettera è del resto riprodotta nel suddetto art . 22, n . 1, del regolamento 27 giugno 1968, n . 804, vieta fra gli Stati membri qualsiasi restrizione quantitativa e qualsiasi misura d' effetto equivalente all' importazione .
8 A causa della loro reciproca disparità, le normative nazionali in materia di messa in commercio dei prodotti possono costituire un ostacolo per gli scambi intracomunitari quando si applicano, come nella fattispecie, a prodotti importati da uno Stato membro in cui sono legalmente fabbricati e messi in commercio .
9 Giustamente, quindi, la Commissione sostiene che la normativa italiana di cui trattasi costituisce una misura d' effetto equivalente ai sensi dell' art . 30 del Trattato, poiché ha l' effetto di vietare l' importazione di formaggi aventi un tenore di materia grassa inferiore a quello prescritto dalla stessa normativa, provenienti dagli altri Stati membri in cui sono legalmente fabbricati e messi in commercio .
10 Vero è che la Repubblica italiana sostiene che la normativa controversa non vieta l' importazione o la vendita di tali prodotti, purché essi non siano distribuiti al consumo con la denominazione "formaggi ".
11 Tuttavia la normativa italiana, anche ammesso che abbia una portata così limitata, dovrebbe essere considerata ugualmente una misura d' effetto equivalente a restrizioni quantitative all' importazione, vietata dall' art . 30 del Trattato .
12 Come la Corte ha rilevato in particolare nella sentenza 22 settembre 1988 Deserbais, ( causa 286/86, Racc . pag . 4907 ), non si può negare, in linea di principio, la possibilità per uno Stato membro di dettare norme che subordinino l' uso della denominazione generica "formaggi" da parte dei produttori nazionali all' osservanza di un tenore minimo di materia grassa .
13 Peraltro, come la Corte ha del pari rilevato nella stessa sentenza, sarebbe in contrasto con l' art . 30 del Trattato e con gli obiettivi di un mercato comune estendere l' applicazione di tali norme ai formaggi importati qualora essi siano stati legalmente fabbricati e messi in commercio in un altro Stato membro con la stessa denominazione, ma con un tenore inferiore di materia grassa . Lo Stato membro d' importazione non può ostacolare l' importazione e la messa in commercio, con la denominazione generica "formaggi", di tali prodotti qualora venga assicurata l' informazione del consumatore .
14 La Repubblica italiana fa inoltre riferimento alla mancanza di qualsiasi disciplina comunitaria relativa alla produzione, alla messa in commercio e alla denominazione dei formaggi e alle differenze fra le normative nazionali che, in materia, si traducono in denominazioni incoerenti e contraddittorie . Essa sostiene che, in presenza di questa situazione, l' applicazione del principio della libera circolazione delle merci conformi alle norme dello Stato in cui sono fabbricate e non a quelle dello Stato in cui sono importate e distribuite al consumo comporterebbe gravi confusioni a danno dei consumatori, in un caso come quello dell' Italia in cui la normativa nazionale riserva la denominazione ai formaggi aventi un tenore minimo di materia grassa .
15 Questo argomento dev' essere respinto .
16 E' vero che una normativa che ostacola gli scambi intracomunitari e che, come nella fattispecie, è indistintamente applicabile ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, può essere giustificata con riguardo all' art . 30 del Trattato se è necessaria a soddisfare esigenze imperative relative, fra l' altro, alla protezione dei consumatori e alla lealtà dei negozi commerciali .
17 Nella fattispecie, peraltro, tale giustificazione non può essere ammessa poiché, per garantire la protezione dei consumatori e la lealtà dei negozi commerciali, sarebbe sufficiente che le autorità italiane prescrivessero un' etichettatura adeguata, che garantisca un' informazione corretta sul tenore effettivo di materia grassa dei formaggi e consenta ai consumatori di scegliere con piena cognizione di causa .
18 Si deve pertanto dichiarare che, subordinando all' osservanza di un tenore minimo di materia grassa l' importazione e la messa in commercio di formaggi provenienti da altri Stati membri in cui sono legalmente fabbricati e messi in commercio o, secondo l' interpretazione della normativa nazionale fornita dal governo italiano, vietando l' importazione e la messa in commercio, con la denominazione "formaggi", di formaggi che non hanno il detto tenore minimo e provengono da altri Stati membri in cui sono legalmente messi in commercio con tale denominazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 30 del Trattato CEE e dell' art . 22, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .
Decisione relativa alle speseSulle spese
19 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . La Repubblica italiana è rimasta soccombente e pertanto dev' essere condannata alle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Subordinando all' osservanza di un tenore minimo di materia grassa l' importazione e la messa in commercio di formaggi provenienti da altri Stati membri in cui sono legalmente fabbricati e messi in commercio o, secondo l' interpretazione della normativa nazionale fornita dal governo italiano, vietando l' importazione e la messa in commercio, con la denominazione "formaggi", di formaggi che non hanno il detto tenore minimo e provengono da altri Stati membri in cui sono legalmente messi in commercio con tale denominazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art . 30 del Trattato CEE e dell' art . 22, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari .
2 ) La Repubblica italiana è condannata alle spese .
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