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SENTENZA DELLA CORTE DELL'11 OTTOBRE 1990. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI ENZO NESPOLI E GIUSEPPE CRIPPA. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: PRETURA DI MILANO - ITALIA. - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - NORMATIVA NAZIONALE SUI FORMAGGI. - CAUSA C-196/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-03647
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d' effetto equivalente - Normativa nazionale sui formaggi che prescrive l' osservanza di un tenore minimo di materia grassa - Applicazione ai formaggi importati da un altro Stato membro - Inammissibilità
( Trattato CEE, artt . 3O e 36 )
MassimaGli artt . 30 e 36 del Trattato CEE devono essere interpretati nel senso che ostano a che, con riserva delle norme particolari applicabili ai formaggi che fruiscono di una protezione speciale del genere di quella che possono comportare una denominazione d' origine o un' indicazione di provenienza, uno Stato membro applichi una normativa nazionale che prescrive l' osservanza di un tenore minimo di materia grassa a tutti i formaggi importati da un altro Stato membro, quando tali formaggi sono legalmente prodotti e messi in commercio in questo ultimo Stato e viene garantita un' adeguata informazione dei consumatori .
PartiNel procedimento C-196/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art . 177 del Trattato CEE, dal pretore di Milano nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Enzo Nespoli e Giuseppe Crippa,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 30 e 36 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, G.F . Mancini, T.F . O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, F.A . Schockweiler e F . Grévisse, giudici,
avvocato generale : W . Van Gerven
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate :
- per i signori Enzo Nespoli e Giuseppe Crippa, dall' avv . Nicole Coutrelis, del foro di Parigi,
- per il governo italiano, dal prof . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal sig . Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato,
- per l' Associazione italiana lattiero-casearia, dall' avv . Fausto Capelli, del foro di Milano,
- per il governo francese, dalla sig.ra Edwige Belliard, vicedirettore degli Affari giuridici, e dal sig . Claude Chavance, attaché principal d' administration centrale, in qualità di agenti,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . Sergio Fabro, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentiti i rappresentanti delle parti all' udienza del 13 giugno 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 5 luglio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 9 giugno 1989, pervenuta in cancelleria il 19 giugno seguente, il pretore di Milano ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art . 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt . 30 e 36 del Trattato CEE .
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di un procedimento penale promosso contro i signori Enzo Nespoli e Giuseppe Crippa, imputati di aver violato la normativa italiana sui formaggi .
3 Dai dati forniti nell' ordinanza di rinvio risulta che la detta normativa vieta di produrre, di importare e di mettere in commercio formaggio con un tenore di materia grassa inferiore ad un limite stabilito dalla stessa normativa . Questo limite, che varia a seconda dei diversi tipi di formaggio, è pari al 45% per i formaggi di tipo svizzero, come l' emmenthal .
4 I signori Nespoli e Crippa sono stati denunciati, il primo per avere importato e messo in commercio in Italia e, il secondo, per aver offerto in vendita in un supermercato di Milano formaggio prodotto in Francia e denominato "Prédor Light ". Dagli accertamenti figuranti nell' ordinanza di rinvio risulta che il "Prédor Light" è un formaggio appartenente alla categoria emmenthal, il cui tenore di materia grassa rispetto alla materia secca è del 30 %. Questo formaggio è venduto nella confezione di origine recante la dicitura, redatta in francese, "fromage demi-gras", e sulla quale è stata incollata un' etichetta con la menzione,in italiano, "prodotto caseario ".
5 Il pretore di Milano, adito con le dette denunce, ha espresso dubbi sulla compatibilità con gli artt . 30 e 36 del Trattato della normativa italiana che, applicata ai formaggi comuni, sembrerebbe costituire una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative vietata dall' art . 30 e non potrebbe essere giustificata né da esigenze imperative relative alla protezione del consumatore o alla lealtà dei negozi commerciali, né dalla necessità di garantire la protezione della sanità pubblica .
6 Il pretore di Milano ha pertanto deciso di sospendere il procedimento finché la Corte non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulla questione se :
"gli artt . 30 e 36 del Trattato di Roma vadano letti ed interpretati in modo da far ritenere non più con essi compatibile e, perciò, non più legittima la normativa italiana sui formaggi che non tuteli produzioni tipiche o di origine, in quella parte che fissa dei limiti minimi, anche elevati, al contenuto di materia grassa, riferita alla sostanza secca, per i formaggi comuni, qualora stabilisca che siffatta particolare disciplina si ponga di ostacolo alla libera circolazione intracomunitaria di detto alimento, non essendo giustificata da ragioni di tutela della salute pubblica né da esigenze imperative di protezione dei consumatori o di garanzia della lealtà nei negozi commerciali ".
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
8 In via preliminare si deve osservare che non spetta alla Corte, in base all' art . 177 del Trattato, pronunciarsi sulla compatibilità di una normativa nazionale col Trattato . Essa è però competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d' interpretazione di diritto comunitario che possono consentirgli di valutare tale compatibilità ai fini della soluzione della causa di cui è investito .
9 Si deve anche rilevare che il giudice nazionale ha avuto cura di precisare che la questione da esso formulata riguarda solo i "formaggi comuni" e non "le produzioni tipiche o di origine ".
10 Si deve pertanto intendere la questione pregiudiziale come diretta a stabilire se gli artt . 30 e 36 del Trattato debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro applichi a tutti i formaggi importati da un altro Stato membro una normativa nazionale che prescrive l' osservanza di un tenore minimo di materia grassa, con riserva delle norme particolari applicabili ai formaggi che fruiscono di una protezione speciale del genere di quella che possono comportare una denominazione di origine o un' indicazione di provenienza .
11 Nello stato attuale del diritto comunitario non esistono norme comuni o armonizzate relative alla fabbricazione e alla messa in commercio del formaggio . Spetta quindi ad ogni Stato membro disciplinare nel proprio territorio i requisiti relativi alla fabbricazione e alla messa in commercio di tale prodotto .
12 Gli Stati, tuttavia, possono esercitare questa competenza solo nei limiti loro imposti, in particolare, dalle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci .
13 A questo proposito si deve ricordare che le normative nazionali in materia di messa in commercio dei prodotti possono, a causa della loro reciproca disparità, costituire un ostacolo per gli scambi intracomunitari quando si applicano a prodotti importati da un altro Stato membro in cui sono legalmente fabbricati e messi in commercio .
14 Siffatte normative possono quindi essere lecite con riguardo al Trattato solo se, nell' ambito dell' art . 30, sono indistintamente applicabili ai prodotti nazionali e ai prodotti importati e sono destinate a soddisfare esigenze imperative relative, in particolare, alla protezione dei consumatori o alla lealtà dei negozi commerciali, oppure se sono giustificate da uno dei motivi di interesse generale elencati nell' art . 36 del Trattato, come la tutela della salute .
15 Occorre inoltre che tali normative, perché possano essere lecite, siano necessarie per raggiungere l' obiettivo perseguito e che questo obiettivo non possa essere raggiunto con misure meno restrittive per gli scambi intracomunitari .
16 Alla luce di ciò che precede, si deve rilevare che una normativa nazionale come quella descritta dal giudice di rinvio costituisce un ostacolo per gli scambi in quanto vieta l' importazione di formaggi con un tenore di materia grassa inferiore a quello prescritto, provenienti da Stati membri in cui sono legalmente fabbricati e messi in commercio .
17 Siffatta normativa non può, per quanto riguarda l' applicazione dell' art . 30, considerarsi giustificata da esigenze imperative relative alla protezione dei consumatori o alla lealtà dei negozi commerciali .
18 A questo proposito il governo italiano fa presente che la legittima aspettativa dei consumatori non sarebbe tutelata qualora venissero loro offerti, come "formaggi", prodotti aventi, data la diversità fra le normative nazionali in materia, caratteristiche assai diverse fra loro .
19 Questo argomento deve essere respinto . Per ovviare all' inconveniente fatto presente dal governo italiano, è sufficiente che le autorità nazionali prescrivano un' etichettatura adeguata, che garantisca una corretta informazione sul tenore effettivo di materia grassa dei formaggi e consenta ai consumatori di scegliere con piena cognizione di causa .
20 Infine, un provvedimento nazionale come quello di cui trattasi non può fruire della deroga relativa alla tutela della salute, ai sensi dell' art . 36, alla quale fa riferimento il giudice a quo .
21 Non si può infatti considerare che la salute rischi di essere compromessa a causa del consumo di formaggi aventi un tenore ridotto di materia grassa .
22 La questione pregiudiziale va pertanto risolta come segue : gli artt . 30 e 36 del Trattato CEE devono essere interpretati nel senso che ostano a che, con riserva delle norme particolari applicabili ai formaggi che fruiscono di una protezione speciale del genere di quella che possono comportare una denominazione di origine o un' indicazione di provenienza, uno Stato membro applichi una normativa nazionale che prescrive l' osservanza di un tenore minimo di materia grassa a tutti i formaggi importati da un altro Stato membro, quando tali formaggi sono legalmente prodotti e messi in commercio in quest' ultimo Stato e viene garantita un' adeguata informazione dei consumatori .
23 Per quanto riguarda la domanda dell' Associazione italiana lattiero-casearia, interveniente nella causa principale, che ha presentato osservazioni dinanzi alla Corte intese a che questa si pronunci sull' interpretazione dell' art . 40, n . 3, secondo comma, del Trattato, è sufficiente constatare che il giudice nazionale non ha sollevato alcuna questione relativa a detta disposizione, e che, di conseguenza, non è necessario interpretarla .
Decisione relativa alle speseSulle spese
24 Le spese sostenute dal governo della Repubblica francese, dal governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal pretore di Milano, con ordinanza 9 giugno 1989, dichiara :
Gli articoli 30 e 36 del Trattato CEE devono essere interpretati nel senso che ostano a che, con riserva delle norme particolari applicabili ai formaggi che fruiscono di una protezione speciale del genere di quella che possono comportare una denominazione di origine o un' indicazione di provenienza, uno Stato membro applichi una normativa nazionale che prescrive l' osservanza di un tenore minimo di materia grassa a tutti i formaggi importati da un altro Stato membro, quando tali formaggi sono legalmente prodotti e messi in commercio in quest' ultimo Stato e viene garantita un' adeguata informazione dei consumatori .
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