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SENTENZA DELLA CORTE DELL'8 MAGGIO 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - INADEMPIMENTO DI STATO - RILEVAMENTO STATISTICO DI TRASPORTI DI MERCE SU STRADA - MANCATA ESECUZIONE DI UNA SENTENZA DELLA CORTE. - CAUSA C-266/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02411
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
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Ricorso per inadempimento - Sentenza della Corte che dichiara l' inadempimento - Mancata esecuzione
(Trattato CEE, artt. 169 e 171)
PartiNella causa C-266/89,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Sergio Fabro, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avv. dello Stato Ivo Braguglia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, continuando a non applicare la direttiva del Consiglio 12 giugno 1978, 78/546/CEE, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell' ambito di una statistica regionale (GU L 168, pag. 29), malgrado la sentenza della Corte di giustizia 11 luglio 1985, Commissione / Repubblica italiana (causa 101/84, Racc. pag. 2629), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 171 del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins, G.C. Moitinho de Almeida, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese delle parti all' udienza del 23 gennaio 1991 nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dai sigg. Antonio Aresu e Guido Berardis, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, e la Repubblica italiana dal sig. Ivo Braguglia, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 febbraio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 agosto 1989, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non adottando i provvedimenti necessari all' esecuzione della sentenza della Corte 11 luglio 1985, Commissione / Repubblica italiana (causa 101/84, Racc. pag. 2629), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 171 del Trattato CEE.
2 In questa sentenza la Corte ha dichiarato che
"la Repubblica italiana, non avendo proceduto alla rilevazione dei dati statistici sui trasporti di merci su strada, secondo le modalità prescritte dalla direttiva del Consiglio 75/546/CEE, del 12 giugno 1978, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell' ambito di una statistica regionale (GU L 168, pag. 29), è venuta meno agli obblighi impostile dalla stessa direttiva".
3 Parecchi mesi dopo la citata sentenza della Corte, la Commissione, ritenendo che la Repubblica italiana non si fosse conformata a tale sentenza, con lettera 22 giugno 1988, ha ingiunto alla Repubblica italiana di adempiere i suoi obblighi. Ritenendo insufficiente la risposta della Repubblica italiana, la Commissione le ha inviato, il 10 aprile 1989, un parere motivato. La Repubblica italiana ha risposto con lettera 28 giugno 1989 trasmettendo alcuni dati integrativi. La Commissione, ritenendo che tali dati fossero incompleti, ha presentato il presente ricorso.
4 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
5 La Repubblica italiana non ha contestato le asserzioni di fatto della Commissione secondo le quali essa non si era correttamente conformata alla sentenza sopracitata.
6 Ciononostante, per la prima volta in occasione della trattazione orale, la Repubblica italiana ha fatto valere che l' inadempimento di cui trattasi nel presente ricorso riguardava la sua omissione relativa alle rilevazioni statistiche dei trasporti di merci su strada richieste dalla citata direttiva 78/546, per gli anni successivi alla sentenza 11 luglio 1985. Tale comportamento, pur costituendo un inadempimento degli obblighi che derivano dalla direttiva sarebbe quindi un nuovo inadempimento e non costituirebbe pertanto una violazione dell' art. 171 del Trattato CEE, in quanto l' inadempimento accertato dalla sentenza 11 luglio 1985 riguardava gli anni precedenti la pronuncia di quest' ultima.
7 La tesi della Repubblica italiana si basa sul presupposto che per ogni anno vi sia un obbligo autonomo degli Stati membri di rilevare i dati statistici richiesti dalla direttiva 78/546, sopracitata. Poiché questa rilevazione ha cadenza annuale, vi sarebbe ogni anno un inadempimento distinto. Di conseguenza, le censure della Commissione relative alla mancata esecuzione della direttiva per gli anni successivi al 1985 esulerebbero dall' ambito della sentenza 11 luglio 1985 ed il ricorso, essendo fondato sull' art. 171 del Trattato, dovrebbe essere respinto.
8 Indipendentemente dal suo carattere tardivo, la tesi della Repubblica italiana non può essere accolta.
9 E' vero che, per suffragare le proprie censure, la Commissione, nel ricorso, menziona unicamente inadempimenti relativi agli anni 1986-1988 e che essa non contesta alla Repubblica italiana il fatto di non aver rilevato i dati statistici per gli anni precedenti al 1985. E' anche vero che la direttiva 78/546 fa obbligo agli Stati membri di rilevare annualmente i dati statistici previsti dalla direttiva stessa.
10 Bisogna tuttavia osservare che l' art. 10 della citata direttiva impone, in via generale, agli Stati membri di mettere in vigore le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 1 gennaio 1979.
11 Risulta da tale norma che gli Stati membri sono tenuti ad adottare un sistema che assicuri la trasmissione costante e puntuale dei dati statistici considerati dalla direttiva. Pertanto, l' obbligo che incombe agli Stati membri a tale proposito è unico, anche se esso deve produrre i propri effetti ogni anno.
12 La citata sentenza della Corte 11 luglio 1985 fa riferimento a questo obbligo di base. Ne consegue che il fatto che la Repubblica italiana continui a non rilevare i dati statistici per gli anni successivi al 1985 costituisce un inadempimento allo stesso obbligo, così come accertato nella sentenza sopracitata.
13 Alla luce delle considerazioni di cui sopra occorre dichiarare che la Repubblica italiana, continuando a non procedere alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada, secondo le modalità prescritte dalla direttiva del Consiglio 12 giugno 1978, 78/546/CEE, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell' ambito di una statistica regionale, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle disposizioni di questa direttiva e dell' art. 171 del Trattato CEE.
Decisione relativa alle speseSulle spese
14 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la Repubblica italiana è risultata soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, continuando a non procedere alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada, secondo le modalità prescritte dalla direttiva del Consiglio 12 giugno 1978, 78/546/CEE, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell' ambito di una statistica regionale, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle disposizioni di questa direttiva e dell' art. 171 del Trattato CEE.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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