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SENTENZA DELLA CORTE DELL'8 NOVEMBRE 1990. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - INADEMPIMENTO DI UNO STATO - MANCATA ESECUZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 20 OTTOBRE 1980, N. 80/987/CEE - PROTEZIONE DEI LAVORATORI SUBORDINATI IN CASO D'INSOLVIBILITA DEL DATORE DI LAVORO. - CAUSA 53/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-03917
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela dei lavoratori in caso d' insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 80/987 - Sfera d' applicazione - Esclusioni autorizzate dalla direttiva
( Direttiva del Consiglio 80/987, art . 1, n . 2 )
MassimaL' art . 1, n . 2, della direttiva 80/987, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d' insolvenza del datore di lavoro, attribuisce agli Stati membri la facoltà di escludere, in via eccezionale, dalla sfera di applicazione della direttiva i crediti di talune categorie di lavoratori subordinati .
L' esclusione, qualora sia autorizzata a causa della natura particolare del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro, non è subordinata all' esistenza di una forma di garanzia diversa da quella contemplata dalla direttiva, ma che garantisca una tutela equivalente . Per contro, detta esclusione, qualora sia autorizzata proprio a causa dell' esistenza di siffatta garanzia, è lecita solo se il lavoratore fruisce di una tutela che, pur basandosi su un sistema le cui modalità divergono da quelle contemplate dalla direttiva, gli fornisca le garanzie essenziali da questa stabilite .
PartiNella causa C-53/88,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico presso il servizio giuridico della Commissione, e dalla sig.ra Maria Patakia, membro del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Guido Berardis, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal sig . Yannos Cranidiotis, segretario speciale presso il ministero degli Affari esteri, assistito dalla sig.ra Ioanna Galanis-Maragkoudakis, avvocato presso il servizio giuridico per le Comunità europee del ministero degli Affari esteri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, omettendo di adottare e di comunicare alla Commissione, nei termini prescritti, i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari a conformarsi a tutte le disposizioni della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d' insolvenza del datore di lavoro ( GU L 283, pag . 23 ), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O . Due, presidente, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias e M . Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris, F . Grévisse, M . Zuleeg e P.J.G . Kapteyn, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : sig.ra D . Louterman, amministratore principale
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 21 giugno 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza dell' 11 luglio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 febbraio 1988, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art . 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, omettendo di adottare e di comunicare alla Commissione, nei termini prescritti, i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari a conformarsi a tutte le disposizioni della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d' insolvenza del datore di lavoro ( GU L 283, pag . 23 ), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CEE .
2 La direttiva di cui trattasi mira al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso d' insolvenza del datore di lavoro, e a questo scopo stabilisce in particolare specifiche garanzie per il pagamento dei loro crediti insoluti .
3 In particolare la Commissione addebita alla Repubblica ellenica, da un lato, per quanto riguarda l' insieme dei lavoratori, di non essersi conformata agli obblighi derivanti dall' art . 2 ( intervento dell' organismo di garanzia nazionale sin dalla domanda di apertura di un procedimento collettivo di liquidazione per i creditori ), e, rispettivamente, dall' art . 4 ( garanzia per i lavoratori del pagamento di almeno tre mesi di salario ), dall' art . 7 ( garanzia delle prestazioni dovute ai lavoratori in base ai regimi legali di previdenza sociale ) e dall' art . 8 ( garanzia delle prestazioni di vecchiaia stabilite dai regimi integrativi professionali ), e, d' altro canto, per quanto riguarda le due categorie di lavoratori per le quali la Repubblica ellenica ha chiesto l' esclusione dalla sfera di applicazione della direttiva, di non aver adottato provvedimenti atti a garantire una tutela equivalente a quella che risulta dalla direttiva .
4 Per quanto riguarda la pertinente normativa nazionale, lo svolgimento del procedimento nonché i mezzi e gli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulle censure relative alla mancata attuazione degli artt . 2, 4, 7 e 8 della direttiva
5 Dal fascicolo emerge che durante il procedimento precontenzioso il governo ellenico ha comunicato alla Commissione di ritenere aver già soddisfatto i suoi obblighi di recepimento della direttiva mediante l' adozione della legge n . 1172/81 ( Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica del 9.7.1981, n . 177, serie I ), la quale garantisce i crediti dei lavoratori qualora il datore di lavoro non possa versare le retribuzioni dovute, in particolare in caso d' insolvenza . La Commissione ha sostenuto che a suo avviso detta legge non era sufficiente a recepire la direttiva ed in particolare gli artt . 2, 4, 7 ed 8 della stessa .
6 Durante il procedimento contenzioso il governo ellenico non ha più negato il carattere insufficiente della suddetta legge ai fini del recepimento della direttiva . Nel controricorso e nella controreplica detto governo ha menzionato un progetto di decreto presidenziale mirante ad inserire la direttiva nell' ordinamento giuridico nazionale . Rispondendo ad un quesito della Corte esso ha segnalato di aver abbandonato detto progetto; ha fatto menzione tuttavia dell' adozione di una nuova legge n . 1836/89, che stabilisce, in particolare, la creazione di un conto specifico col titolo "conto di protezione dei lavoratori contro l' insolvenza del datore di lavoro" e nella quale figura un' autorizzazione per l' adozione di un decreto presidenziale . Infine, nel gennaio 1990 il governo convenuto ha comunicato il testo di detto decreto presidenziale che, a suo avviso, era pienamente conforme agli obblighi derivanti dalla direttiva .
7 Non occorre stabilire se il summenzionato decreto presidenziale realizzi un soddisfacente recepimento della direttiva . Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte ( v ., da ultimo, la sentenza 11 maggio 1989, Commissione / Repubblica federale di Germania, punto 8 della motivazione, causa 76/86, Racc . pag . 1021 ), l' oggetto di un ricorso proposto ai sensi dell' art . 169 del Trattato è circoscritto dal procedimento precontenzioso contemplato da detto articolo .
8 Di conseguenza, l' oggetto del presente procedimento dev' essere circoscritto all' esame, alla luce della direttiva, della situazione giuridica che esisteva in Grecia al momento della scadenza del termine prescritto nel parere motivato .
9 Orbene, è pacifico che i provvedimenti che erano in vigore in Grecia prima della scadenza di detto termine non erano sufficienti ad attuare gli obblighi derivanti dalla direttiva .
10 Da quanto precede emerge che devono essere accolte le censure della Commissione relative alla mancata attuazione degli artt . 2, 4, 7 ed 8 della direttiva .
Sulle censure relative alle categorie di lavoratori che possono essere esclusi dalla sfera di applicazione della direttiva
11 Ai termini dell' art . 1, n . 2, della direttiva :
"Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, in funzione della natura particolare del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro dei lavoratori subordinati o in funzione dell' esistenza di altre forme di garanzia che assicurano ai lavoratori subordinati una tutela equivalente a quella che risulta dalla presente direttiva .
L' elenco delle categorie di lavoratori subordinati di cui al primo comma è riportato nell' allegato ".
12 Detto elenco fa riferimento, al punto I, ai "lavoratori subordinati con un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro di natura particolare" e, al punto II, ai "lavoratori subordinati che beneficiano di altre forme di garanzia ". Per quanto riguarda la Grecia sono inclusi in detto elenco, al punto I, il padrone e i membri dell' equipaggio di un peschereccio se e nella misura in cui essi sono retribuiti sotto forma di partecipazione al guadagno o alle entrate lorde del peschereccio, e, al punto II, gli equipaggi delle navi marittime .
13 La Commissione deduce che la Repubblica ellenica avrebbe dovuto stabilire per queste due categorie di lavoratori garanzie che assicurassero loro una protezione equivalente a quella che risulta dalla direttiva .
14 Detta tesi non può essere accolta per quanto riguarda la prima categoria di lavoratori . Infatti, occorre rilevare che l' art . 1, n . 2, attribuisce agli Stati membri la facoltà di escludere dalla sfera di applicazione della direttiva, anche se in via eccezionale, i crediti di detti lavoratori a causa della natura particolare del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro, senza subordinare detta esclusione all' esistenza di un' altra forma di garanzia che assicuri loro una protezione equivalente .
15 Di conseguenza, va disattesa la censura della Commissione riguardante la mancanza di una protezione equivalente a quella che risulta dalla direttiva per la prima delle summenzionate categorie di lavoratori .
16 Per quanto riguarda, invece, la seconda categoria di lavoratori, occorre constatare che l' art . 1, n . 2, della direttiva subordina la possibilità della loro esclusione dalla sua sfera di applicazione all' esistenza di altre forme di garanzia che assicurino ai lavoratori di cui trattasi una protezione equivalente .
17 Il governo ellenico adduce che gli equipaggi delle navi marittime fruiscono di una protezione equivalente a quella che è attribuita dalla direttiva in forza di una serie di disposizioni nazionali, vale a dire la legge eccezionale n . 690/1945, la legge n . 762/1978, l' art . 16 della legge eccezionale n . 373/1968, gli artt . 81, 205 e 207 del codice di diritto privato marittimo e la legge n . 1220/81 relativa all' ente di gestione del porto del Pireo .
18 La Commissione sostiene, per contro, che le summenzionate disposizioni non garantiscono agli equipaggi delle navi marittime una protezione equivalente a quella risultante dalla direttiva .
19 Va anzitutto rilevato che tanto dallo scopo della direttiva, che intende garantire un minimo di protezione a tutti i lavoratori, quanto dal carattere eccezionale della facoltà di esclusione contemplata dall' art . 1, n . 2, emerge che può essere considerata "equivalente" ai sensi di questa disposizione solo una protezione che, pur basandosi su un sistema le cui modalità divergono da quelle contemplate dalla direttiva, fornisca ai lavoratori le garanzie essenziali stabilite dalla direttiva stessa .
20 Per quanto riguarda la legge eccezionale n . 690/1945, che contempla pene detentive fino a tre mesi per il datore di lavoro che non paghi le retribuzioni dovute ai suoi dipendenti nei termini prescritti, è sufficiente osservare che si tratta di una legge di natura penale, che di per sé non garantisce ai lavoratori il versamento dei loro crediti insoluti in caso d' insolvenza del datore di lavoro, garanzia che costituisce, come emerge dal primo punto del preambolo della direttiva, l' obiettivo essenziale della direttiva .
21 Per quanto attiene alla legge n . 762/1978 sulla responsabilità civile del rappresentante di un datore di lavoro che stipuli in Grecia un contratto di lavoro con un marinaio, occorre osservare che essa non fornisce garanzie in caso d' insolvenza del rappresentante .
22 Per quanto riguarda l' art . 16 della legge eccezionale n . 373/1968, secondo il quale è vietato concedere ai proprietari di navi che non abbiano onorato i crediti dell' equipaggio l' autorizzazione di assumere marinai greci, neanch' essa garantisce i diritti di cui trattasi dei marinai, in quanto obbliga il proprietario della nave soltanto ad arruolare marinai stranieri invece di quelli greci .
23 Quanto all' art . 81 del codice di diritto privato marittimo, il quale prescrive il diritto del marinaio licenziato ad essere nutrito ed alloggiato sulla nave finché non sia stato pagato, occorre constatare che detto articolo non garantisce il pagamento delle retribuzioni in caso d' insolvenza del datore di lavoro, ma fornisce ai lavoratori un altro tipo di protezione in una situazione diversa, vale a dire in caso di licenziamento .
24 Per quanto concerne l' art . 205 ( che classifica i crediti dei marinai come crediti di secondo grado fra i privilegi marittimi, dopo, in particolare, le spese giudiziarie e i crediti dell' erario ) e l' art . 207 dello stesso codice ( il quale sancisce che in caso di cessione contrattuale di una nave l' equipaggio può far valere i suoi crediti privilegiati entro un anno ), è vero che essi mirano a garantire il pagamento dei crediti dei marinai in caso d' insolvenza del datore di lavoro . Tuttavia, come la Commissione ha giustamente osservato, si tratta di una garanzia insufficiente poiché, in caso di asta pubblica delle navi, non sempre resta una somma sufficiente a soddisfare anche i crediti di secondo grado .
25 Inoltre, occorre rilevare, come osserva del pari la Commissione, che la protezione contemplata dall' art . 205 del codice di diritto privato marittimo si applica solo in caso di vendita all' asta e non quindi, come prescritto dalla direttiva, sin dall' insorgere dell' insolvenza del datore di lavoro, la quale può sussistere molto tempo prima .
26 Di conseguenza, nessuna delle suddette disposizioni invocate dal governo convenuto garantisce agli equipaggi delle navi marittime una protezione equivalente a quella che risulta dalla direttiva .
27 Per quanto riguarda, infine, la legge n . 1220/81, occorre rilevare che essa è stata invocata dal governo ellenico per la prima volta in udienza . Senza che sia quindi necessario esaminare gli argomenti che detto governo basa su di essa, questo argomento deve essere dichiarato irricevibile .
28 Il governo ellenico fa valere inoltre che, durante le consultazioni che hanno preceduto l' adozione della direttiva, la Commissione ha già esaminato i punti essenziali della summenzionata normativa e ha ammesso che essa apporta una protezione equivalente a quella che risulta dalla direttiva . La Commissione contesta questa asserzione .
29 L' argomento del governo convenuto non può essere accolto . E' sufficiente rilevare infatti che, sebbene dal documento presentato dal suddetto governo emerga che il comitato provvisorio CEE-Grecia ha esaminato la domanda della delegazione ellenica d' includere talune eccezioni nell' allegato della direttiva ed esso ha deciso di completare l' allegato, come è avvenuto in seguito, per tener conto dell' adesione della Repubblica ellenica alla Comunità a partire dal 1º gennaio 1981, dagli elementi del fascicolo non risulta tuttavia che la Commissione ha proceduto all' epoca ad un esame dettagliato della normativa ellenica di cui trattasi allo scopo di verificare se fornisse una protezione equivalente agli equipaggi delle navi marittime .
30 Da quanto precede emerge che deve essere accolta la censura relativa agli equipaggi delle navi marittime .
31 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve dichiarare che, omettendo di adottare e di comunicare alla Commissione, nei termini prescritti, le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi a tutte le disposizioni della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987, relativa alla protezione dei lavoratori subordinati in caso d' insolvenza del datore di lavoro, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CEE .
Decisione relativa alle speseSulle spese
32 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda . La Repubblica ellenica è rimasta soccombente e pertanto deve essere condannata alle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) Omettendo di adottare e di comunicare alla Commissione, nei termini prescritti, le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi a tutte le disposizioni della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, relativa alla protezione dei lavoratori subordinati in caso d' insolvenza del datore di lavoro, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CEE .
2 ) La Repubblica ellenica è condannata alle spese .
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