Causa C‑160/03
Regno di Spagna
contro
Eurojust
«Ricorso di annullamento fondato sull’art. 230 CE — Ricorso proposto da uno Stato membro, diretto contro inviti a presentare candidature emessi dall’Eurojust per coprire posti di agenti temporanei — Incompetenza della Corte — Irricevibilità»
Conclusioni dell’avvocato generale M. Poiares Maduro, presentate il 16 dicembre 2004
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 marzo 2005.
Massime della sentenza
1. Procedura — Fondamento giuridico di un ricorso — Scelta di competenza del ricorrente e non del giudice comunitario — Ricevibilità valutata alla luce della scelta del ricorrente
2. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Ricorso proposto da uno Stato membro contro un invito a presentare candidature emesso dall’Eurojust per coprire posti di agente temporaneo — Esclusione — Esigenza di un sindacato giurisdizionale — Modalità
(Art. 230 CE; artt. 35 UE, 41 UE, 46, lett. b), UE; Statuto della Corte, artt. 40 e 56; Statuto del personale, art. 91; decisione del Consiglio 2002/187, art. 30)
1. Nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, è il ricorrente a dover scegliere il fondamento giuridico del proprio ricorso e non il giudice comunitario a individuare personalmente il fondamento normativo più appropriato. Ne consegue che, qualora il ricorrente fondi il suo ricorso su una disposizione, rimettendo nondimeno alla Corte la scelta del fondamento normativo che le apparirà più appropriato per esaminare il detto ricorso, è alla luce di questa disposizione che occorre esaminare la ricevibilità del ricorso.
(v. punto 35)
2. Non può essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE un invito a presentare candidature emesso dall’Eurojust per posti di agente temporaneo. Infatti, tale invito non rientra nell’elenco degli atti su cui la Corte conformemente al detto articolo esercita il suo controllo di legittimità. D’altro canto, l’art. 41 UE non prevede che l’art. 230 CE si applichi alle disposizioni relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale di cui al titolo VI del Trattato UE: la competenza della Corte in questa materia è infatti precisata all’art. 35 UE, cui rinvia l’art. 46, lett. b), UE.
Un siffatto invito a presentare candidature non sfugge tuttavia ad ogni controllo giurisdizionale poiché, come risulta dall’art. 30 della decisione 2002/187, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, il personale dell’Eurojust è soggetto ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee. Ne consegue che i principali interessati, cioè i candidati ai vari posti figuranti nell’invito a presentare candidature, possono adire il giudice comunitario alle condizioni previste all’art. 91 dello Statuto del personale. Nell’ipotesi di un tale ricorso, gli Stati membri potrebbero fare istanza di intervento in conformità dell’art. 40 dello Statuto della Corte e potrebbero, eventualmente, come risulta dall’art. 56, secondo e terzo comma, del medesimo Statuto, proporre un ricorso contro la sentenza del Tribunale.
(v. punti 36-38, 40-43)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
15 marzo 2005(1)
«Ricorso di annullamento fondato sull'art. 230 CE – Ricorso proposto da uno Stato membro, diretto contro inviti a presentare condidature emessi dall'Eurojust per coprire posti di agenti temporanei – Incompetenza della Corte – Irricevibilità»
Nella causa C-160/03,
avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto l'8 aprile 2004, Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra L. Fraguas Gadea, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,ricorrente,
sostenuto da Repubblica di Finlandia, rappresentata dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,interveniente,
interveniente,
interveniente,
contro Eurojust, rappresentato dal sig. J. Rivas de Andrés, abogado, e dal sig. D. O'Keeffe, solicitor,convenuto,
Eurojust, rappresentato dal sig. J. Rivas de Andrés, abogado, e dal sig. D. O'Keeffe, solicitor,convenuto,
LA CORTE (Grande Sezione),,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 dicembre 2004,
ha pronunciato la seguente
(…)».
8 L’art. 12, primo comma, CE dispone: «Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità». 9 Ai termini dell’art. 230, primo comma, CE: «La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi». 10 In forza dell’art. 236 CE, la Corte di giustizia «è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi». 11 Il regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385), come modificato dai vari Trattati di adesione, e più recentemente dall’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1), prevede all’art. 1: «Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua danese, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua olandese, la lingua portoghese, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca». 12 La decisione del Consiglio 28 febbraio 2002, 2002/187/JAI, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63, pag. 1; in prosieguo: la «decisione»), è fondata sul Trattato sull’Unione europea, in particolare sugli artt. 31 UE e 34, n. 2, lett. c), UE. All’art. 1 essa dichiara che l’Eurojust è un organo dell’Unione dotato di personalità giuridica. 13 A norma dell’art. 2 di tale decisione, l’Eurojust è composto di un membro nazionale, distaccato da ciascuno Stato membro in conformità del proprio ordinamento giuridico, avente titolo di magistrato del Pubblico Ministero, di giudice o funzionario di polizia con pari prerogative. 14 Gli obiettivi dell’Eurojust, descritti all’art. 3 della medesima decisione, sono stimolare e migliorare il coordinamento, tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, delle indagini e delle azioni penali tra gli stessi, migliorare la cooperazione fra tali autorità, in particolare agevolando la prestazione dell’assistenza giudiziaria internazionale e l’esecuzione delle richieste di estradizione, nonché assistere altrimenti le autorità competenti degli Stati membri per migliorare l’efficacia delle loro indagini e azioni penali. All’occorrenza, l’Eurojust può fornire sostegno anche qualora le indagini o le azioni penali interessino unicamente uno Stato membro e un paese terzo oppure uno Stato membro e la Comunità. 15 L’art. 30 della decisione, intitolato «Personale», prevede: «1. Il personale dell’Eurojust è soggetto, in particolare per l’assunzione e lo statuto, ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee. 2. Il personale dell’Eurojust è composto da persone assunte in base ai regolamenti e alle regolamentazioni di cui al paragrafo 1, tenendo conto di tutti i criteri di cui all’articolo 27 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (…), compresa la ripartizione geografica. (…). 3. Sotto l’autorità del collegio, il personale assolve i compiti affidatigli tenendo presenti gli obiettivi e il mandato dell’Eurojust (…)». 16 L’art. 31 della medesima decisione, intitolato «Assistenza in materia di interpretazione e traduzione», dispone: «1. Ai lavori dell’Eurojust si applica il regime linguistico ufficiale dell’Unione [nella versione linguistica spagnola: «El régimen lingüístico de las instituciones de la Comunidad Europea será aplicabile a Eurojust»]. 2. La relazione annuale al Consiglio di cui all’articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, è redatta nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea». 17 Gli artt. 12-15 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA») riguardano le condizioni d’impiego di questi ultimi. Ai termini dell’art. 12: «1. L’assunzione degli agenti temporanei deve assicurare all’istituzione la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunte secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità. (…) 2. Per essere assunto come agente temporaneo, occorre possedere i seguenti requisiti: (…). e) avere una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua delle Comunità nella misura necessaria alle funzioni da svolgere». 18 L’art. 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), applicabile agli agenti temporanei ai sensi dell’art. 73 del RAA, il quale rinvia alle disposizioni del titolo VII dello Statuto relative ai mezzi di ricorso, precisa le condizioni di ricevibilità dei ricorsi di dipendenti dinanzi alla Corte. È giurisprudenza costante che questo rimedio è offerto a tutti i candidati partecipanti a concorsi generali o a procedure di selezione, siano essi o meno agenti della Comunità (v., in tal senso, sentenza 31 marzo 1965, causa 23/64, Vandevyvere/Parlamento, Racc. pag. 189, in particolare pag. 208). 19 In data 13 febbraio 2003 venivano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea gli inviti a presentare candidature impugnati. In tali inviti a presentare candidature i requisiti da soddisfare in termini di conoscenze linguistiche [erano] i seguenti: – per il posto di delegato alla protezione dei dati (GU C 34 A, pag. 1), un’«eccellente conoscenza dell’inglese e del francese. Si terrà conto della capacità di lavorare in altre lingue dell’Unione europea»; – per il posto di contabile (GU C 34 A, pag. 4), una «conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali comunitarie e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua comunitaria, ivi compresa una conoscenza soddisfacente dell’inglese»; – per il posto di esperto in tecnologie dell’informazione‑Webmaster della rete giudiziaria europea (GU C 34 A, pag. 6), «si considera essenziale una buona conoscenza dell’inglese; sarà tenuto conto, in particolare, della capacità di esprimersi in almeno altre due lingue ufficiali supplementari delle Comunità europee, incluso il francese»; – per il posto di consigliere giuridico (GU C 34 A, pag. 11), un’«eccellente conoscenza dell’inglese e del francese. Si terrà conto della capacità di lavorare in altre lingue dell’Unione europea»; – per il posto di bibliotecario/archivista (GU C 34 A, pag. 13), niente in particolare; – per il posto di addetto stampa (GU C 34 A, pag. 16), la «capacità di esprimersi almeno in inglese e [in] francese. Si terrà conto della conoscenza di altre lingue ufficiali dell’Unione europea»; – per il posto di segretaria/o presso l’amministrazione generale (GU C 34 A, pag. 18), «sarà tenuto conto di una conoscenza approfondita dell’inglese e del francese, nonché di una conoscenza soddisfacente di altre lingue comunitarie». 20 In ciascun invito a presentare candidature è precisato che l’atto di candidatura va redatto, oltre che nella lingua del candidato, in inglese e va inoltre accompagnato da una lettera di motivazione e da un curriculum vitae redatti sempre e solo in inglese. 1 – Lingua processuale: lo spagnolo. Top
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