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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2003. - Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 98/83/CE. - Causa C-63/02.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-00821
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato
(Art. 226 CE)
PartiNella causa C-63/02,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Shotter, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra P. Ormond, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra M. Demetriou, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato, per quanto riguarda l'Irlanda del Nord e il Galles, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330, pag. 32), o, in ogni caso, non avendo notificato le dette disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 17, nn. 1 e 2, della detta direttiva,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. P. Jann e A. Rosas (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. S. Alber
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 ottobre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 26 febbraio 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato, per quanto riguarda l'Irlanda del Nord e il Galles, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330, pag. 32, in prosieguo: la «direttiva»), o, in ogni caso, non avendole notificato le dette disposizioni, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 17, nn. 1 e 2, della detta direttiva.
Contesto normativo
2 La direttiva dispone all'art. 17, n. 1, che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla stessa entro due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e all'art. 17, n. 2, che essi comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla detta direttiva.
3 L'art. 18 della direttiva dispone che essa «entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee». Poiché tale direttiva è stata pubblicata il 5 dicembre 1998, essa è quindi entrata in vigore il 25 dicembre 1998 ed il termine per la trasposizione è scaduto il 25 dicembre 2000.
Fase precontenziosa del procedimento
4 Ritenendo che la direttiva non fosse stata integralmente trasposta entro il termine prescritto, la Commissione ha avviato il procedimento previsto dall'art. 226 CE. Dopo aver invitato il Regno Unito a presentare le proprie osservazioni, il 18 luglio 2001 la Commissione ha emesso un parere motivato in cui constatava che la direttiva non era stata trasposta per quanto riguarda Gibilterra, il Galles e l'Irlanda del Nord e invitava tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al detto parere entro due mesi dalla sua notifica.
5 Con lettera 26 settembre 2001 la rappresentanza permanente del Regno Unito presso l'Unione europea ha trasmesso lo strumento normativo che dà attuazione alla direttiva per Gibilterra e ha spiegato che avrebbe informato regolarmente la Commissione dei progressi realizzati nell'ambito della trasposizione completa della direttiva per quanto riguarda il Galles e l'Irlanda del Nord.
6 Ritenendo che il Regno Unito non avesse adottato tutti i provvedimenti necessari per trasporre la direttiva per quanto riguarda il Galles e l'Irlanda del Nord, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.
Sull'inadempimento
7 La Commissione rileva di non essere stata informata dell'adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva per quanto riguarda il Galles e l'Irlanda del Nord. Non disponendo di alcuna altra informazione che le permetta di concludere che il Regno Unito ha adottato le dette disposizioni, essa suppone che tale Stato membro non le abbia adottate e sia quindi venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva.
8 Il Regno Unito osserva che, per quanto riguarda il Galles, i Water Supply (Water quality) Regulations 2001 [regolamenti relativi all'approvvigionamento di acqua (qualità dell'acqua) del 2001] sono stati adottati il 7 dicembre 2001 e sono entrati in vigore il 1° gennaio 2002.
9 Per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, l'attuazione della direttiva sarebbe stata ritardata da limiti delle risorse disponibili. Tale problema sarebbe stato risolto e la consultazione pubblica sui progetti di regolamento avrebbe avuto luogo entro i termini. I regolamenti dovrebbero entrare in vigore nel settembre 2002.
10 A tale riguardo occorre constatare che il Regno Unito non nega che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, i provvedimenti necessari per trasporre la direttiva per quanto riguarda l'Irlanda del Nord e il Galles non fossero ancora stati adottati, ma osserva che la detta trasposizione prosegue conformemente al calendario stabilito a tal fine e comunicato alla Commissione.
11 Tuttavia, dalla costante giurisprudenza risulta che l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2387, punto 26).
12 Nel caso di specie, è accertato che alla scadenza del termine fissato nel parere motivato non era stato ancora adottato alcun testo relativo alla trasposizione della direttiva per quanto riguarda l'Irlanda del Nord e il Galles.
13 Pertanto, si deve ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
14 Si deve quindi dichiarare che il Regno Unito, non avendo adottato, per quanto riguarda l'Irlanda del Nord e il Galles, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 17, n. 1, della stessa.
Decisione relativa alle speseSulle spese
15 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno Unito, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato, per quanto riguarda l'Irlanda del Nord e il Galles, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 novembre 1998, 98/83/CE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 17, n. 1, della detta direttiva.
2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.
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