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SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 2 MAGGIO 1990. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI JELLE HAKVOORT. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: AMTSGERICHT BREMERHAVEN - GERMANIA. - PESCA - METODO DA APPLICARE PER MISURARE LA LARGHEZZA DELLE MAGLIE DELLE RETI DA PESCA. - CAUSA 348/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01647
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Pesca - Conservazione delle risorse del mare - Misure tecniche di conservazione - Dimensione minima delle reti - Norme tecniche per la misura delle dimensioni delle maglie - Competenza esclusiva della Comunità - Ispezione - Procedura di controllo prescritta dalla normativa comunitaria - Tassatività
( Regolamento del Consiglio n . 3094/86, art . 3; regolamento della Commissione n . 2108/84, art . 6 )
MassimaNell' ambito della politica di conservazione delle risorse del mare solo la Comunità è competente a fissare le norme che vietano l' uso di reti da pesca con maglie più strette di un determinato minimo nonché le norme per la misura delle dimensioni delle maglie delle reti .
Le norme tecniche per la misura delle dimensioni delle maglie di cui al regolamento n . 3094/86, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, sono quelle contenute nel regolamento n . 2108/84, che prevede norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie delle reti da pesca . Oltre alla finalità di preservazione delle risorse biologiche, le norme di quest' ultimo regolamento perseguono anche la tutela del comandante la cui imbarcazione è oggetto di ispezione . Nell' effettuare quest' ultima gli ispettori sono pertanto tenuti a seguire la procedura di controllo specificata all' art . 6 di detto regolamento .
PartiNel procedimento C-348/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dall' Amtsgericht di Bremerhaven ( Repubblica federale di Germania ) nel procedimento relativo ad un' ammenda inflitta a
Jelle Hakvoort, residente in 8321 Urk, Schelpenhoek 110 ( Paesi Bassi ),
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 2, primo comma, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 7 ottobre 1986, n . 3094, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ( GU L 288, pag . 1 ) e dell' art . 6 del regolamento ( CEE ) della Commissione 23 luglio 1984, n . 2108, che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie delle reti da pesca ( GU L 194, pag . 22 ),
LA CORTE ( Prima Sezione ),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione,
R . Joliet e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : W . Van Gerven
cancelliere H.A . Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate :
- per il sig . Hakvoort, dall' avv . Peltzer, del foro di Brema,
- per la Staatsanwaltschaft di Brema, dal sig . Bohlen,
sostituto alla procura di Brema,
- per la Commissione, dal sig . Booss, consigliere giuridico,
in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del sig . Hakvoort e della Commissione all' udienza del 10 gennaio 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 20 febbraio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 25 ottobre 1988, giunta alla Corte il 29 novembre successivo, l' Amtsgericht di Brema ha sollevato, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art . 2, primo comma, del regolamento del Consiglio 7 ottobre 1986, n . 3094, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ( GU L 288, pag . 1, in prosieguo : il "regolamento sulle misure di conservazione "), e dell' art . 6 del regolamento della Commissione 23 luglio 1984, n . 2108, che fissa norme dettagliate per la misura delle dimensioni delle maglie delle reti da pesca ( GU L 194, pag . 22, in prosieguo : il "regolamento sulla misura della dimensione delle maglie ").
2 Le questioni sono sorte nell' ambito di un procedimento penale a carico del sig . Hakvoort, perseguito per aver trasgredito la normativa comunitaria sulla dimensione delle maglie delle reti da pesca .
3 Nel giugno 1987 ispettori tedeschi incaricati di un controllo della pesca nel Mare del Nord procedevano all' ispezione dell' imbarcazione del sig . Hakvoort . Il controllo aveva come oggetto la dimensione delle maglie delle reti da pesca .
4 Ai sensi dell' art . 2, primo comma, e dell' allegato 1 del regolamento sulle misure di conservazione, la dimensione minima delle maglie delle reti da pesca era fissata a 80 mm per la pesca nel mare del Nord . D' altra parte l' art . 3 dello stesso regolamento incaricava la Commissione di adottare modalità tecniche per la determinazione della dimensione delle maglie delle reti .
5 L' art . 6 del regolamento per la misura della dimensione delle maglie precisa la procedura di controllo nei termini seguenti :
"1 . L' ispettore misura una serie di 20 maglie scelte in conformità dell' articolo 3 inserendo manualmente il misuratore senza usare un peso o un dinamometro .
La dimensione delle maglie della rete viene quindi determinata in conformità dell' articolo 5 .
Qualora risulti dal calcolo che la dimensione delle maglie non è conforme alla regolamentazione in vigore, si misurano altre due serie di 20 maglie scelte in conformità dell' articolo 3 .
Si procede quindi ad un nuovo calcolo della dimensione delle maglie in conformità dell' articolo 5 sulla base delle 60 maglie misurate . Fatto salvo quanto il disposto del paragrafo 2, il valore ottenuto rappresenta la dimensione delle maglie della rete .
2 . Se il comandante del peschereccio contesta la dimensione della maglia determinata ai sensi del paragrafo 1, quest' ultima non viene presa in considerazione per determinare la dimensione delle maglie, e la rete viene rimisurata . Un peso o un dinamometro fissato al misuratore vengono utilizzati per la misurazione .
La scelta del peso o del dinamometro è lasciata alla discrezione dell' ispettore .
Il peso è fissato con un gancio al foro praticato nella parte più stretta del misuratore . Il dinamometro può essere fissato al foro praticato nella parte più stretta o applicato nella parte più larga del misuratore .
Il grado di precisione del peso o del dinamometro deve essere certificato dall' autorità nazionale competente .
Per le reti che hanno maglie di dimensione pari o inferiore a 35 mm, determinata conformamente al paragrafo 1, si applica una forza di 19,61 Newton ( equivalenti ad una massa di 2 kg ) e per le altre reti una forza di 49,03 Newton ( equivalenti ad una massa di 5 kg ).
Per determinare la dimensione delle maglie ai sensi dell' art . 5, quando viene impiegato un peso a un dinamometro, si misura solamente una serie di 20 maglie ".
6 Secondo gli accertamenti del giudice nazionale, al momento dell' ispezione della rete del sig . Hakvoort, gli ispettori dapprima misuravano manualmente una prima serie di 20 maglie . Tale prima operazione rivelava che la dimensione delle maglie era inferiore agli 80 mm prescritti dal regolamento sulle misure di conservazione . Gli ispettori procedevano in seguito ad una seconda misurazione di una nuova serie di 20 maglie, questa volta utilizzando un misuratore a cui veniva fissato un peso di 5 kg . Questa misurazione mostrava anch' essa che la dimensione delle maglie era inferiore al minimo prescritto . Gli ispettori costringevano allora il sig . Hakvoort ad attraccare nel porto di Cuxhaven dove effettuavano una terza misurazione di 20 maglie, ancora una volta utilizzando un misuratore cui era fissato un peso di 5 kg . Anche da questa terza misurazione risultava una dimensione delle maglie inferiore al minimo prescritto .
7 Il sig . Hakvoort veniva perseguito dinanzi allo Staatliche Fischereiamt di Bremerhaven ( in prosieguo : l' "Ufficio nazionale della pesca ") che lo condannava ad un' ammenda di 22 000 DM per aver utilizzato reti da pesca con maglie di dimensioni inferiori a quelle minime prescritte dal regolamento sulle misure di conservazione . L' Ufficio nazionale della pesca decideva inoltre di confiscare il ricavo della vendita forzata del pesce che era a bordo dell' imbarcazione e la rete da pesca oggetto della controversia .
8 Il sig . Hakvoort impugnava tale decisione dinanzi all' Amtsgericht di Bremerhaven sostenendo che l' infrazione era stata rilevata in modo irregolare . Infatti gli ispettori non avrebbero rispettato la procedura di cui all' art . 6 del regolamento sulla misura della dimensione delle maglie effettuando le misurazioni con un peso senza prima procedere ad una misurazione manuale di 60 maglie come vorrebbe tale norma .
9 La Staatsanwaltschaft di Brema faceva valere che il metodo di misurazione utilizzato dagli ispettori era conforme al regolamento sulla misura della dimensione delle maglie . Gli ispettori potrebbero infatti in ogni momento procedere ad una misurazione utilizzando un peso . Quest' ultima sarebbe sia più precisa di quella effettuata manualmente sia più favorevole al comandante in quanto l' uso di un peso allargherebbe ulteriormente le maglie .
10 Ritenendo che la soluzione della causa dipendesse dall' interpretazione della normativa comunitaria in tema di dimensione delle maglie delle reti da pesca, l' Amtsgericht di Bremerhaven ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
"1)Se l' art . 2, n . 1 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 7 ottobre 1986, n . 3094 ( GU L 288, pag . 1 ), vada interpretato nel senso che può essere considerata dimensione delle maglie ai sensi di tale norma solo quella determinata applicando rigidamente il procedimento di misura di cui al regolamento ( CEE ) della Commissione 23 luglio 1984, n . 2108 ( GU L 194, pag . 22 ).
2 ) Se l' art . 6 del regolamento ( CEE ) della Commissione 23 luglio 1984, n . 2108,vada interpretato nel senso che l' ispettore deve in ogni caso rilevare la dimensione delle maglie di una rete prima misurando manualmente 60 maglie e solo qualora il comandante faccia opposizione è autorizzato ad utilizzare un peso, ai sensi dell' art . 6, secondo comma, del regolamento n . 2108/84
oppure
se l' ispettore abbia la facoltà di rinunciare ad effettuare la misurazione manuale o a misurare manualmente una serie completa di 60 maglie ai sensi dell' art . 6, primo comma, del regolamento n . 2108/84, limitandosi, se non vi è opposizione da parte del comandante, alla misurazione con un peso ai sensi dell' art . 6, secondo comma, del regolamento n . 2108/84 e fondandosi sul risultato di questa sola misurazione per stabilire se vi sia stata trasgressione dell' art . 2 del regolamento n . 3094/86 .
3 ) Se le disposizioni del regolamento n . 2108/84 valgano anche per la tutela del comandante soggetto a controllo ".
11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, delle norme comunitarie di cui è causa, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla prima questione
12 Con la prima questione, il giudice nazionale intende in sostanza accertare se solo la Comunità sia competente a stabilire le modalità tecniche per la misura della dimensione delle maglie, e in caso affermativo, se le modalità tecniche per la misura della dimensione delle maglie, previste dal regolamento del Consiglio n . 3094/86 sulle misure di conservazione, siano quelle contenute nel regolamento della Commissione n . 2108/84 relativo alla misura della dimensione delle maglie .
13 A questo proposito occorre in primo luogo ricordare che nella sentenza 14 luglio 1976, Kramer, punto 30 della motivazione ( cause riunite 3/76, 4/76 e 6/76, Racc . pag . 1279 ), la Corte ha dichiarato che le istituzioni comunitarie hanno, nell' ambito della Comunità, il potere di emanare qualsiasi provvedimento mirante alla preservazione delle risorse biologiche del mare . La politica di conservazione implica l' adozione di norme specifiche relative alla dimensione delle maglie delle reti da pesca perché queste norme sono volte a garantire la preservazione di dette risorse . Solo la Comunità è pertanto competente a fissare le norme che vietano l' uso di reti da pesca con maglie più strette di un determinato minimo nonché le norme per la misura della dimensione delle maglie delle reti .
14 Va osservato in secondo luogo che il regolamento della Commissione 23 luglio 1984, n . 2108, sulla misura della dimensione delle maglie, è stato emanato in conformità a quanto prescritto dall' art . 6 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 25 gennaio 1983, n . 171, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ( GU L 24, pag . 14 ). Ai sensi di quest' ultima disposizione la Commissione, sentito il parere del comitato di gestione, doveva adottare norme relative alla misura della dimensione delle maglie delle reti da pesca .
15 Il regolamento del Consiglio n . 171/83 è stato abrogato e sostituito dal regolamento del Consiglio 7 ottobre 1986, n . 3094, sulle misure di conservazione, il cui art . 3 stabilisce in sostanza che la Commissione è tenuta ad adottare le norme tecniche per la misura della dimensione delle maglie secondo la procedura del comitato di gestione . Tuttavia il secondo comma dell' art . 16 di questo stesso regolamento dispone che i riferimenti al regolamento n . 171/83 debbano intendersi come fatti al regolamento n . 3094/86 sulle misure di conservazione secondo una tabella di concordanza allegata a quest' ultimo regolamento . Secondo tale tabella vi è un' equivalenza tra l' art . 6 del regolamento del Consiglio n . 171/83 e l' art . 3 del regolamento sulle misure di conservazione . Ne consegue che le norme per la misura della dimensione delle maglie dettate dalla Commissione in forza dell' art . 6 del regolamento del Consiglio n . 171/83 vanno considerate emanate ai sensi dell' art . 3 del regolamento sulle misure di conservazione .
16 Per questi motivi la prima questione va risolta nel senso che solo la Comunità è competente a fissare le norme tecniche per la misura della dimensione delle maglie e che le norme tecniche per la misura della dimensione delle maglie di cui al regolamento del Consiglio n . 3094/86 sulle misure di conservazione sono quelle contenute nel regolamento della Commissione n . 2108/84 sulla misura della dimensione delle maglie .
Sulla terza questione
17 Con la terza questione il giudice nazionale domanda in sostanza se le norme del regolamento sulla misura della dimensione delle maglie oltre a perseguire la preservazione delle risorse biologiche siano anche intese alla tutela del comandante la cui imbarcazione è soggetta ad ispezione .
18 Occorre sottolineare in proposito che gli Stati membri erano tenuti, al momento dei fatti, ai sensi dell' art . 1 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 giugno 1982, n . 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri ( GU L 220, pag . 1 ), a garantire l' osservanza delle misure di conservazione delle risorse della pesca e, qualora venisse accertata una tragressione delle norme in materia, ad intentare azioni penali o amministrative contro il comandante dell' imbarcazione interessata .
19 Poiché l' accertamento di una larghezza delle maglie inferiore al minimo prescritto è uno degli elementi che integrano l' infrazione, va osservato che il regolamento sulla misura della dimensione delle maglie, precisando le formalità cui devono attenersi gli ispettori, circoscrive i limiti dell' infrazione stessa .
20 Si deve pertanto risolvere la terza questione nel senso che oltre alla finalità di preservazione delle risorse biologiche le norme del regolamento sulla misura della dimensione delle maglie perseguono anche la tutela del comandante la cui imbarcazione è oggetto di un' ispezione .
Sulla seconda questione
21 Con la seconda questione il giudice nazionale intende in sostanza accertare se gli ispettori debbano attenersi alle formalità previste per il controllo dall' art . 6 del regolamento sulla misura della dimensione delle maglie .
22 Si deve osservare anzitutto che dal dettato della norma di cui è causa emerge che una misurazione con un peso può essere effettuata solo dopo che una misurazione manuale abbia rivelato una dimensione delle maglie insufficiente e qualora il comandante abbia contestato i risultati della misurazione .
23 D' altra parte, come ha osservato la Commissione, i due metodi di misurazione non portano necessariamente allo stesso risultato . In particolare la misurazione manuale, benché meno precisa della misurazione con un peso, ha il vantaggio di prendere in considerazione un campione più rappresentativo della rete da pesca, cioé 60 maglie, mentre gli ispettori debbono esaminare solo 20 maglie quando ricorrono alla misurazione con un peso . E' dunque possibile che il metodo manuale applicato ad una determinata rete da pesca riveli una misura delle maglie superiore a quella che si sarebbe ottenuta ricorrendo alla misurazione col peso . Poiché quest' ultimo metodo non è necessariamente più favorevole al comandante dell' imbarcazione rispetto al metodo manuale e poiché, come già rilevato, le norme del regolamento relativo alla misura della dimensione delle maglie sono volte anche alla tutela del comandante, ne consegue che all' esecuzione completa del controllo manuale è subordinato l' eventuale controllo con un peso .
24 Si deve pertanto risolvere la seconda questione nel senso che gli ispettori sono tenuti a seguire la procedura di controllo specificata all' art . 6 del regolamento sulla misura della dimensione delle reti .
Decisione relativa alle speseSulle spese
25 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee che ha presentato osservazioni alla Corte non possono dare luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( Prima Sezione )
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Amtsgericht di Bremerhaven con ordinanza 25 ottobre 1988, dichiara :
1 ) Solo la Comunità è competente a fissare le norme tecniche per la misura della dimensione delle maglie . Le norme tecniche per la misura delle dimensioni delle maglie di cui al regolamento ( CEE ) del Consiglio 7 ottobre 1986, n . 3094, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, sono quelle contenute nel regolamento ( CEE ) della Commissione 23 luglio 1984, n . 2108, che prevede norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie delle reti da pesca .
2)Si deve pertanto risolvere la terza questione nel senso che oltre alla finalità di preservazione delle risorse biologiche le norme del regolamento sulla misura della dimensione delle maglie perseguono anche la tutela del comandante la cui imbarcazione è oggetto di un' ispezione .
3)Gli ispettori sono tenuti a seguire la procedura di controllo specificata all' art . 6 del regolamento ( CEE ) della Commissione n . 2108/84 .
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