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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 maggio 2003. - IHW Rebmann GmbH contro Hauptzollamt Weiden. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania. - Libera circolazione delle merci - Scambi con i paesi terzi - Regime delle merci in reintroduzione - Art.187 del regolamento (CEE) n.2913/92 - Reimportazione di prodotti compensatori originariamente riesportati in seguito a un regime di perfezionamento attivo - Determinazione dei dazi all'importazione dovuti per legge - Onere di provare la parte di valore corrispondente al perfezionamento attivo contenuta nei prodotti reimportati. - Causa C-56/02.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-05499
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Tariffa doganale comune - Franchigia dai dazi all'importazione - Regime delle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità - Importazione di prodotti compensatori che possono beneficiare del detto regime - Impossibilità per l'importatore di fornire tutti gli elementi necessari per calcolare i dazi dovuti per legge - Obbligo per le autorità doganali di ricorrere al procedimento di cooperazione amministrativa per ottenere le informazioni pertinenti
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, artt. 15 e 187; regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93, artt. 611, n. 2, lett. b), 613 e 848]
Massima$$L'art. 187, primo comma, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, prevede la possibilità di reimportare, in esenzione dai dazi all'importazione, prodotti compensatori originariamente esportati o riesportati in seguito ad un regime di perfezionamento attivo.
Il secondo comma di tale disposizione, ai sensi del quale «l'importo dei dazi all'importazione dovuti per legge è determinato secondo le regole applicabili nel quadro del regime di perfezionamento attivo», dev'essere interpretato nel senso che, quando un importatore ha fornito la prova che le merci importate sono prodotti compensatori che possono fruire del regime di merci in reintroduzione, conformemente all'art. 848 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92, ma non è in grado di fornire tutti gli elementi necessari per calcolare i dazi dovuti per legge, le autorità doganali che devono accettare la dichiarazione devono avvalersi del procedimento di cooperazione amministrativa di cui agli artt. 611, n. 2, lett. b), e 613 del regolamento n. 2454/93. Dette autorità devono quindi rivolgersi all'ufficio di controllo mediante il bollettino INF 1, affinché tale ufficio comunichi loro l'importo dei dazi dovuti per legge.
L'art. 15 del codice doganale, relativo al segreto d'ufficio, non si oppone all'uso di tale procedimento.
( v. punti 35-36 e dispositivo )
PartiNel procedimento C-56/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
IHW Rebmann GmbH
e
Hauptzollamt Weiden,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 187, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann e A. Rosas (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la IHW Rebmann GmbH, dal sig. H. Glashoff, Steuerberater;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J.C. Schieferer e R. Tricot, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della IHW Rebmann GmbH e della Commissione, all'udienza del 23 gennaio 2003,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 febbraio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 22 gennaio 2002, pervenuta in cancelleria il 22 febbraio seguente, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 187, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che oppone la IHW Rebmann GmbH (in prosieguo: la «Rebmann») allo Hauptzollamt Weiden in merito all'ammontare dei dazi doganali dovuti in occasione della reimportazione nella Comunità di prodotti compensatori in quanto merci in reintroduzione.
Ambito normativo
3 Si verifica perfezionamento attivo, ai sensi dell'art. 114 del codice doganale, quando sul territorio doganale della Comunità merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori del territorio doganale della Comunità subiscono una o più operazioni di perfezionamento. I prodotti risultanti da operazioni di perfezionamento sono definiti «prodotti compensatori».
4 Il soggetto che intende effettuare operazioni di perfezionamento deve chiedere un'autorizzazione. Le autorità doganali fissano ad esso un termine, scaduto il quale il predetto deve aver riesportato i prodotti compensatori. Il titolare dell'autorizzazione può anche conferire ai prodotti compensatori una nuova destinazione doganale, e in particolare immetterli in libera pratica nella Comunità, pagando i dazi sulle merci importate e rientranti nel regime di perfezionamento attivo.
5 Merci comunitarie che sono state esportate e che s'intende in seguito reimportare nella Comunità sono definite «merci in reintroduzione». Ai sensi degli artt. 185 e 186 del codice doganale, esse possono essere reimportate entro un termine di tre anni in esenzione dai dazi all'importazione.
6 Ai sensi dell'art. 187, primo comma, del codice doganale, prodotti compensatori originariamente esportati o riesportati in regime di perfezionamento attivo possono del pari beneficiare del regime di merci in reintroduzione ed essere riesportati in esenzione dai dazi doganali all'importazione. L'esenzione riguarda tuttavia soltanto la parte di valore del prodotto corrispondente al perfezionamento attivo realizzato nella Comunità, mentre la parte di valore del prodotto corrispondente alle merci importate rientranti nella fabbricazione di detto prodotto darà luogo al pagamento di dazi all'importazione. A questo riguardo detto art. 187, secondo comma, è redatto come segue:
«L'importo dei dazi all'importazione dovuti per legge è determinato secondo le regole applicabili nel quadro del regime di perfezionamento attivo, considerando la data di reintroduzione dei prodotti compensatori come data di immissione in libera pratica».
7 Ai sensi dell'art. 62, n. 1, del codice doganale, una dichiarazione fatta per iscritto ai fini del collocamento di merci in regime doganale deve contenere tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano tale regime. Detto art. 62, n. 2, prevede che devono essere allegati alla dichiarazione tutti i documenti la cui presentazione è necessaria per consentire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate.
8 Talune disposizioni attribuiscono tuttavia un certo ruolo alle autorità doganali quanto alla raccolta degli elementi necessari per l'adozione della loro decisione. Così, in generale, l'art. 2 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento d'applicazione»), dispone che «[q]uando una persona presenti una domanda di decisione senza essere in grado di fornire tutti i documenti ed elementi necessari per deliberare, l'autorità doganale è tenuta a fornire i documenti e gli elementi in suo possesso».
9 L'art. 611 del regolamento d'applicazione, che fa parte della sottosezione, relativa alla cooperazione amministrativa, della sezione, concernente le disposizioni applicabili nel quadro del sistema della sospensione, appartenente al capitolo sul perfezionamento attivo, prevede l'esistenza di un bollettino di informazioni denominato «bollettino INF 1». Conformemente al suddetto art. 611, n. 2, lett. b), tale bollettino è utilizzato per «l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o delle merci tal quali in un ufficio doganale che non sia uno degli uffici di appuramento».
10 L'art. 613, nn. 1, primo comma, e 5 del regolamento d'applicazione dispone:
«1. In applicazione dell'articolo 611, paragrafo 2, lettera b), quando venga richiesta l'immissione in libera pratica totale o parziale dei prodotti compensatori o delle merci tal quali, l'autorità doganale che deve accettare la dichiarazione domanda all'ufficio di controllo, mediante un bollettino INF 1, da essa vistato, di indicarle:
- nella casella n. 9, lettera a), l'importo dei dazi all'importazione da riscuotere in applicazione dell'articolo 121 o dell'articolo 128, paragrafo 4, del codice,
- nella casella n. 9, lettera b), l'importo degli interessi compensativi da riscuotere in applicazione dell'articolo 589,
- la quantità, il codice NC e l'origine delle merci d'importazione impiegate nella fabbricazione dei prodotti compensatori immessi in libera pratica.
(...)
5. L'ufficio di controllo al quale è inviato il bollettino INF 1 fornisce le informazioni chieste nelle caselle n. 8, 9 e 10 di detto bollettino che vista, conservando la copia e rispedendo l'originale. Tuttavia, esso non è più tenuto a fornire queste informazioni dopo la scadenza dei termini previsti per la conservazione dei suoi archivi».
11 Il formulario del bollettino INF 1, il cui modello figura all'allegato 82 del regolamento d'applicazione, contiene diverse caselle. Tra queste:
- la casella n. 8 è intitolata «Elementi necessari per l'applicazione delle misure specifiche di politica commerciale»;
- la casella n. 9 è suddivisa in quattro spazi numerati da a) a d); i primi tre sono destinati a indicare gli importi corrispondenti, rispettivamente, ai dazi doganali, alle tasse di effetto equivalente e alle altre imposizioni, mentre l'ultimo consente d'indicare la moneta nella quale tali importi sono formulati;
- la casella n. 10 consente di dichiarare se si debbano applicare misure specifiche di politica commerciale comune.
12 L'art. 848, nn. 1, primo comma, primo trattino, e 3, del regolamento d'applicazione, relativo alle merci in reintroduzione, recita:
«1. Sono ammesse come merci in reintroduzione:
- da un lato, le merci per le quali viene presentato, a corredo della dichiarazione di immissione in libera pratica:
a) l'esemplare della dichiarazione di esportazione consegnato all'esportatore dall'autorità doganale o copia di tale documento certificata conforme dalla predetta autorità; oppure
b) il bollettino d'informazione di cui all'articolo 850.
Quando l'autorità doganale dell'ufficio di reintroduzione sia in grado di stabilire, con i mezzi di prova di cui dispone o che può esigere dall'interessato, che le merci dichiarate per la libera pratica sono merci inizialmente esportate dal territorio doganale della Comunità che, al momento dell'esportazione, soddisfacevano le condizioni necessarie per essere ammesse come merci in reintroduzione, i documenti di cui alle lettere a) e b) non sono richiesti;
(...)
3. Quando lo reputi necessario, l'autorità doganale dell'ufficio di reintroduzione può chiedere all'interessato di fornirle, in particolare per identificare le merci in reintroduzione, elementi di prova complementari».
13 L'art. 15 del codice doganale, relativo al segreto d'ufficio, dispone:
«Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata sono coperte dal segreto d'ufficio e non sono divulgate dall'autorità doganale senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite; la trasmissione delle informazioni è consentita sempreché l'autorità doganale sia tenuta o autorizzata a divulgare tali informazioni in virtù delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati, o nell'ambito di procedimenti giudiziari».
Causa principale e questione pregiudiziale
14 Nel corso del periodo 13 dicembre 1994 - 17 marzo 1995 la Rebmann dichiarava 20 spedizioni provenienti dalla Repubblica ceca per complessive 158 autovetture nuove di una determinata marca e di un determinato modello, originarie della Repubblica federale di Germania, in quanto merci in reintroduzione per l'immissione in libera pratica. Presentava ogni volta una dichiarazione di merci in reintroduzione, nonché una fattura munita del visto per l'esportazione delle dogane tedesche.
15 Le autorità doganali si rendevano tuttavia conto che tali veicoli non erano interamente originari della Comunità, ma ivi avevano costituito oggetto di un perfezionamento attivo. In mancanza di documenti che consentissero di determinare la parte di valore corrispondente al perfezionamento attivo contenuta in detti prodotti, esse chiedevano i dazi all'importazione per tutto il loro valore.
16 La Rebmann si opponeva asserendo che i dazi non dovevano essere calcolati in base alla parte di valore corrispondente al perfezionamento attivo contenuto nei veicoli, poiché si trattava di prodotti compensatori che potevano fruire del regime di merci in reintroduzione. La stessa, non avendo proceduto al perfezionamento attivo, non disponeva tuttavia della «chiave di calcolo» che consentisse di valutare i componenti comunitari. Essa chiedeva alle autorità doganali di procurarsi le informazioni necessarie presso l'ufficio di controllo.
17 Le autorità doganali non hanno tuttavia accolto tale domanda in quanto, da un lato, ai sensi dell'art. 62 del codice doganale, è l'importatore che deve fornire la prova che sussistono i requisiti per l'applicazione del regime doganale applicabile e, dall'altro, ai sensi dell'art. 187, secondo comma, dello stesso codice, i dazi all'importazione dovuti per legge sono determinati in base alle norme applicabili nell'ambito del regime di perfezionamento attivo per le merci non comunitarie contenute nei prodotti compensatori. Esse hanno fatto valere inoltre che l'art. 15 del codice doganale, relativo al segreto d'ufficio, si opponeva a che, in mancanza di accordo dell'esportatore, rivelassero l'importo dei dazi per la parte di valore corrispondente al perfezionamento attivo contenuta nei prodotti reimportati.
18 Nel ricorso per «Revision» da essa presentato dinanzi al Bundesfinanzhof, la Rebmann sostiene che le è sufficiente fornire la prova che un prodotto importato è un prodotto compensatore avente costituito oggetto di un perfezionamento attivo. Ai sensi dell'art. 613 del regolamento d'applicazione, toccherebbe quindi alle autorità doganali determinare l'importo dei dazi dovuti utilizzando le informazioni fornite dall'esportatore dei prodotti compensatori.
19 Nell'ordinanza di rinvio il Bundesfinanzhof espone i suoi dubbi quanto all'interpretazione delle disposizioni comunitarie cui fanno riferimento le autorità doganali e alla possibilità di riscuotere dazi doganali per la parte di valore corrispondente al perfezionamento attivo contenuta nei prodotti reimportati.
20 Esso afferma che il rinvio alle norme applicabili nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, operato dall'art. 187, secondo comma, del codice doganale, può essere interpretato nel senso che esso non si limita alle norme concernenti il calcolo dei dazi all'importazione, ma nel senso che esso si estende anche ai procedimenti concernenti il sistema di determinazione dei dazi. Secondo tale interpretazione, l'ufficio doganale presso il quale si richiede l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori reimportati sarebbe tenuto, a norma dell'art. 613, n. 1, del regolamento d'applicazione, a chiedere all'ufficio di controllo, mediante il bollettino INF 1, di comunicargli le informazioni di cui alla detta disposizione, al fine di poter determinare, su tale base, i dazi all'importazione dovuti per legge, conformemente all'art. 187, secondo comma, del codice doganale. L'art. 2 del regolamento d'applicazione corroborerebbe tale interpretazione. Il Bundesfinanzhof rileva tuttavia che siffatta interpretazione dell'art. 187, secondo comma, del codice doganale potrebbe essere in contrasto con l'art. 15 dello stesso codice, relativo al segreto d'ufficio.
21 Il Bundesfinanzhof considera inoltre che un procedimento diverso, da un lato, per i prodotti compensatori dichiarati per l'immissione in libera pratica o immediatamente in un regime di perfezionamento attivo, o dopo l'applicazione di un regime doganale intermedio e, dall'altro, per i prodotti compensatori che hanno costituito oggetto di una dichiarazione d'immissione in libera pratica dopo una reimportazione come merci in reintroduzione, difficilmente è giustificato dal punto di vista del diritto doganale. Infatti, mentre, nel primo caso, la cooperazione tra le autorità doganali è espressamente prescritta dagli artt. 610-615 del regolamento d'applicazione, nel secondo caso tale cooperazione non sarebbe lecita, in base ad un'interpretazione rigorosa dell'art. 187 del codice doganale. A questo riguardo, Il Bundesfinanzhof osserva che, in entrambi i casi, si può del pari ledere l'interesse del titolare del regime di perfezionamento attivo al mantenimento del segreto d'ufficio, quando non è esso stesso ma un terzo che dichiara i prodotti compensatori per l'immissione in libera pratica. Peraltro, l'onere amministrativo collegato alla domanda delle necessarie informazioni mediante il bollettino INF 1 da parte dell'autorità doganale che deve accettare la dichiarazione sarebbe identico in entrambi i casi.
22 In tali circostanze, il Bundesfinanzhof a deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'art. 187, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, vada interpretato nel senso che, in caso di immissione in libera pratica di prodotti compensatori che vengono dichiarati come merci in reintroduzione, devono essere dichiarati e dimostrati anche gli elementi di fatto necessari per il calcolo dei dazi all'importazione dovuti per legge o questi devono essere richiesti, per quanto possibile, dall'autorità doganale che deve effettuare l'immissione in libera pratica all'ufficio di controllo, mediante il bollettino INF 1, in conformità al procedimento previsto dall'art. 613 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, nella formulazione vigente fino al 30 giugno 2001».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni presentate alla Corte
23 Soltanto la Rebmann e la Commissione hanno presentato osservazioni. Il governo tedesco ha tuttavia risposto a vari quesiti scritti formulati dalla Corte.
24 La Rebmann sostiene che, in una fattispecie come quella di cui trattasi nella causa principale, l'importatore deve provare non gli elementi necessari per il calcolo dei dazi all'importazione dovuti per legge, ma che tali dazi possono essere determinati dalle autorità doganali conformemente al procedimento previsto dall'art. 613 del regolamento di applicazione. Essa fa valere che tale valutazione è corroborata tanto dal testo stesso dell'art. 187, secondo comma, del codice doganale quanto dal fatto che non sarebbe giustificato tassare prodotti per i quali è provato che una parte del loro valore corrisponde al perfezionamento attivo.
25 Secondo la Rebmann, l'art. 15 del codice doganale non contraddirebbe la soluzione da essa proposta. Infatti, l'ufficio di controllo dovrebbe soltanto indicare l'importo dei dazi dovuti, nella casella n. 9 del bollettino INF 1. Tale indicazione renderebbe inutile indicare «la quantità, il codice NC e l'origine delle merci d'importazione impiegate nella fabbricazione dei prodotti compensatori immessi in libera pratica», di cui all'art. 613, n. 1, primo comma, terzo trattino, del regolamento d'applicazione, ma per la quale il bollettino INF 1 non prevederebbe alcuno spazio. Secondo la Rebmann, la mera indicazione dell'importo dei dazi dovuti non darebbe al reimportatore informazioni tali da recare pregiudizio al titolare dell'autorizzazione del perfezionamento attivo.
26 Per contro, la Commissione considera che il testo dell'art. 187, secondo comma, del codice doganale è chiaro nel senso che tale disposizione si riferirebbe soltanto alle norme concernenti il calcolo dei dazi all'importazione che sono applicabili nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, e non ai procedimenti di raccolta degli elementi che servono di base per tale calcolo. Essa ricorda il carattere formale e procedurale del diritto doganale, necessario per la certezza del diritto nei rapporti fra l'amministrazione e i debitori. A suo avviso, ciò giustificherebbe che nella causa principale, conformemente all'art. 62 di detto codice doganale, tocchi alla Rebmann provare non soltanto la qualità di merci in reintroduzione degli autoveicoli, ma anche la parte di valore dei veicoli corrispondente al perfezionamento attivo, per la quale nessun dazio dovrebbe essere riscosso all'atto della reimportazione.
27 La Commissione sottolinea inoltre che le informazioni fornite dall'esportatore sono riservate e tutelate dall'art. 15 del codice doganale.
28 All'udienza la Commissione ha puntualizzato il suo punto di vista ed ha affermato che il dazio doganale dev'essere interpretato anche tenendo conto del suo carattere economico. Dal momento che l'obiettivo di tale diritto è quello di proteggere i produttori comunitari dalle importazioni provenienti da paesi terzi, occorrerebbe rispettare il principio della riservatezza.
Pronuncia della Corte
29 In primo luogo, occorre rilevare che l'art. 187, primo comma, del codice doganale, che prevede la possibilità di reimportare, in esenzione dai dazi all'importazione, prodotti compensatori originariamente esportati o riesportati in seguito ad un regime di perfezionamento attivo, non richiede affatto che tale reimportazione sia effettuata dal titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo.
30 Del pari, il secondo comma dello stesso articolo, ai sensi del quale «l'importo dei dazi all'importazione dovuti per legge è determinato secondo le regole applicabili nel quadro del regime di perfezionamento attivo», dev'essere interpretato, come giustamente rileva l'avvocato generale ai paragrafi 41 e 42 delle sue conclusioni, nel senso che esso rinvia a tutte le norme applicabili nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, comprese quelle relative alla cooperazione amministrativa. Ne consegue che tale disposizione non esige che il reimportatore dei prodotti compensatori fornisca egli stesso, in tutti i casi, tutti gli elementi che consentono di calcolare i dazi dovuti per legge.
31 Tale interpretazione è corroborata dal testo dell'art. 611, n. 2, lett. b), del regolamento d'applicazione, che prevede l'uso del bollettino INF 1 per l'immissione in libera pratica di prodotti compensatori presso un ufficio doganale diverso da uno degli uffici di appuramento, senza distinguere a seconda che il dichiarante sia o meno il titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo.
32 L'art. 62 del codice doganale non osta a siffatta interpretazione. E' vero che tale disposizione prescrive che una dichiarazione doganale contenga tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate. E' compito quindi del dichiarante in via principio fornire gli elementi necessari per calcolare i dazi doganali esigibili in occasione della reimportazione di prodotti compensatori come merci in reintroduzione. Tuttavia, tale articolo deve necessariamente essere applicato tenuto conto di tutte le disposizioni che disciplinano il perfezionamento attivo, fra le quali figurano quelle relative alla cooperazione amministrativa.
33 Inoltre, occorre tener conto dell'art. 2 del regolamento d'applicazione, disposizione generale secondo la quale, quando una persona che presenta una domanda di decisione non è in grado di fornire tutti i documenti ed elementi necessari per deliberare, l'autorità doganale è tenuta a fornire i documenti e gli elementi in suo possesso.
34 Così, si deve considerare che, in un caso come quello di cui trattasi nella causa principale, in cui l'importatore fornisca la prova che le merci importate sono prodotti compensatori che possono fruire del regime di merci in reintroduzione, conformemente all'art. 848 del regolamento d'applicazione, ma non sia in grado di fornire tutti gli elementi necessari per calcolare i dazi dovuti per legge, le autorità doganali devono avvalersi del procedimento di cooperazione amministrativa di cui agli artt. 611, n. 2, lett. b), e 613 del regolamento d'applicazione.
35 L'art. 15 del codice doganale non si oppone all'uso di tale procedimento. Tale disposizione consente infatti la trasmissione di informazioni «sempreché l'autorità doganale sia tenuta o autorizzata a divulgare tali informazioni in virtù delle norme vigenti». Ciò può appunto valere, per quanto riguarda le informazioni di cui all'art. 613 del regolamento d'applicazione che devono essere comunicate, mediante il bollettino INF 1, dall'ufficio di controllo all'autorità doganale che deve accettare la dichiarazione, a fortiori quando è soltanto necessario comunicare l'importo dei dazi dovuti per legge.
36 Si deve pertanto risolvere la questione pregiudiziale come segue: l'art. 187, secondo comma, del codice doganale dev'essere interpretato nel senso che, quando un importatore ha fornito la prova che le merci importate sono prodotti compensatori che possono fruire del regime di merci in reintroduzione, conformemente all'art. 848 del regolamento d'applicazione, ma non è in grado di fornire tutti gli elementi necessari per calcolare i dazi dovuti per legge, le autorità doganali che devono accettare la dichiarazione devono avvalersi del procedimento di cooperazione amministrativa di cui agli artt. 611, n. 2, lett. b), e 613 del regolamento di applicazione. Dette autorità devono quindi rivolgersi all'ufficio di controllo mediante il bollettino INF 1, affinché tale ufficio comunichi loro l'importo dei dazi dovuti per legge.
Decisione relativa alle speseSulle spese
37 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof con ordinanza 22 gennaio 2002, dichiara:
L'art. 187, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, dev'essere interpretato nel senso che, quando un importatore ha fornito la prova che le merci importate sono prodotti compensatori che possono fruire del regime di merci in reintroduzione, conformemente all'art. 848 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92, ma non è in grado di fornire tutti gli elementi necessari per calcolare i dazi dovuti per legge, le autorità doganali che devono accettare la dichiarazione devono avvalersi del procedimento di cooperazione amministrativa di cui agli artt. 611, n. 2, lett. b), e 613 del regolamento n. 2454/93. Dette autorità devono quindi rivolgersi all'ufficio di controllo mediante il bollettino INF 1, affinché tale ufficio comunichi loro l'importo dei dazi dovuti per legge.
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