Avis juridique important
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 settembre 2003. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 1999/94/CE - Mancata trasposizione nel termine prescritto. - Causa C-74/02.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-09877
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Ricorso per inadempimento - Esame sul merito da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
(Art. 226 CE)
2. Ricorso per inadempimento - Diritto di agire della Commissione - Esercizio discrezionale
(Art. 226 CE)
3. Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione tratta dall'ordinamento interno - Inammissibilità
(Art. 226 CE)
Massima$$1. Nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 226 CE, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato.
( v. punto 15 )
2. Nel sistema stabilito dall'art. 226 CE, la circostanza che l'adozione di una misura di trasposizione di una direttiva sia imminente non è pertinente e non è atta a privare la Commissione di qualsiasi interesse ad agire per inadempimento, essendo quest'ultima a decidere discrezionalmente dell'opportunità di proporre o meno tale ricorso.
( v. punto 17 )
3. Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva.
( v. punto 18 )
PartiNella causa C-74/02,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. zur Hausen, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare che, non avendo adottato nel termine prescritto le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/94/CE, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GU 2000, L 12, pag. 16), la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi incombentile in virtù di tale direttiva,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, e dai sigg. P. Jann e A. Rosas, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mischo
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 5 marzo 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/94/CE, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GU 2000, L 12, pag. 16; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi di tale direttiva.
2 Non avendo ricevuto alcuna informazione da parte delle autorità tedesche in merito alla trasposizione nell'ordinamento tedesco della direttiva, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento. Dopo aver diffidato la Repubblica federale di Germania ingiungendole di presentare le sue osservazioni e non essendo stata convinta dagli argomenti presentati in risposta dal governo tedesco, il 25 luglio 2001 la Commissione ha emesso un parere motivato. Poiché la Repubblica federale di Germania non ha reagito a tale parere, la Commissione ha presentato il ricorso in esame.
Quadro normativo
3 La direttiva ha lo scopo di garantire che siano fornite ai consumatori informazioni relative al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 delle autovetture nuove in vendita o in leasing nella Comunità, affinché i consumatori possano effettuare una scelta consapevole.
4 Ai sensi dell'art. 12, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 18 gennaio 2001 ed informarne immediatamente la Commissione.
Sull'inadempimento
Argomenti delle parti
5 Secondo la Commissione, gli artt. 249, terzo comma, CE e 10, primo comma, CE impongono agli Stati membri destinatari di una direttiva di raggiungere i risultati in essa stabiliti entro il termine fissato dalla direttiva.
6 Nella fattispecie, l'articolo 12, n. 1, della direttiva imponeva agli Stati membri di trasporla nel loro ordinamento interno entro il 18 gennaio 2001 e di comunicare alla Commissione le misure di trasposizione adottate, il che non sarebbe avvenuto.
7 Il governo tedesco non contesta il ritardo accumulato nella trasposizione della direttiva.
8 Esso sottolinea tuttavia che la trasposizione della direttiva sta per essere conclusa, circostanza che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione prima di presentare il ricorso in esame e che priverebbe quest'ultima di qualsiasi interesse ad agire.
9 Inoltre, il ritardo accumulato nella trasposizione della direttiva si spiegherebbe con il fatto che il diritto interno tedesco imporrebbe, prima della trasposizione della direttiva, l'adozione di una base legale. Ciò è avvenuto il 30 gennaio 2002 con l'adozione del Gesetz zur Umsetzung von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften auf dem Gebiet der Energieeinsparung bei Geräten und Kraftfahrzeugen - Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz (legge di trasposizione di atti della Comunità europea in materia di risparmio energetico degli apparecchi e dei veicoli). Il decreto di esecuzione relativo alla trasposizione della direttiva potrebbe ormai essere adottato su tale base.
10 Il governo tedesco sostiene, infine, che la trasposizione della direttiva è stata volutamente ritardata per un intento di economia procedurale, affinché coincidesse con quella della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/55/CE, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti (GU L 279, pag. 33).
11 La Commissione respinge in blocco gli argomenti avanzati dal governo tedesco riguardo all'esistenza di talune peculiarità del suo ordinamento giuridico interno, nonché al fatto che, per un intento di economia procedurale, esso ha scelto di trasporre in un'unica soluzione la direttiva di cui trattasi e le altre direttive in materia di protezione dell'ambiente, ad essa successive.
12 Risulterebbe infatti da una giurisprudenza costante della Corte che tali elementi sono privi di pertinenza nell'ambito dell'esame di un inadempimento.
13 La Commissione considera del pari priva di pertinenza la circostanza che sarebbe imminente la trasposizione della direttiva nel diritto tedesco. Tale circostanza non sarebbe da sola atta a privare la Commissione del suo interesse ad agire.
14 Risulterebbe infine da una giurisprudenza costante della Corte che l'esistenza di un inadempimento si valuta alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato.
Giudizio della Corte
15 Preliminarmente, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2387, punto 26; 4 luglio 2002, causa C-173/01, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-6129, punto 7, e 10 aprile 2003, causa C-114/02, Commissione/Francia, Racc. pag. I-3783, punto 9).
16 Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la Repubblica federale di Germania non ha adottato i provvedimenti necessari per assicurare la completa trasposizione della direttiva entro il termine all'uopo assegnato.
17 La circostanza che l'adozione di una misura di trasposizione sia imminente non è pertinente e non è atta a privare la Commissione di qualsiasi interesse ad agire per inadempimento, essendo quest'ultima, secondo una giurisprudenza costante, a decidere discrezionalmente dell'opportunità di proporre o meno tale ricorso (v., in particolare, sentenza 14 maggio 2002, causa C-383/00, Commissione/Germania, Racc. pag. I-4219, punto 19).
18 Va aggiunto che, secondo una giurisprudenza ugualmente costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare il mancato rispetto degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva (v., in particolare, sentenze 8 marzo 2001, causa C-276/98, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-1699, punto 20, e 10 aprile 2003, Commissione/Francia, cit., punto 11).
19 Pertanto il ricorso proposto dalla Commissione deve considerarsi fondato.
20 Di conseguenza, si deve dichiarare che, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
Decisione relativa alle speseSulle spese
21 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica federale di Germania, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/94/CE, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
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