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SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 28 MARZO 1990. - WALDRICH SIEGEN WERKZEUGMASCHINEN GMBH CONTRO FINANZAMT HAGEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: FINANZGERICHT MUENSTER - GERMANIA. - RACCOLTA DI CAPITALI - CONFERIMENTI - TRASFERIMENTO DEI RISULTATI DI BILANCIO - ASSUNZIONI DI PERDITE. - CAUSA 38/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01447
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte indirette sulla raccolta dei capitali - Divieto di riscuotere un' imposta di conferimento su prestazioni che non implichino un aumento del patrimonio sociale di una società - Possibilità per i privati di invocare la norma corrispondente
(( Direttiva del Consiglio 69/335, art . 4, n . 2, lett . b )))
2 . Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Accollamento del passivo di una società ad un socio in forza di un contratto di trasferimento dei risultati stipulato prima che venissero rilevate le perdite - Aumento del patrimonio sociale - Insussistenza
(( Direttiva del Consiglio 69/335, art . 4, n . 2, lett . b )))
Massima1 . Un contribuente può invocare dinanzi ad un giudice nazionale l' art . 4, n . 2, lett . b ) della direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali, che vieta agli Stati membri di applicare un' imposta sui conferimenti allorché la prestazione di cui fruisce una società non aumenta il suo patrimonio sociale . Tale divieto è infatti, per la sua stessa natura, preciso e incondizionato .
2 . Se un socio si accolla il passivo di una società nell' ambito di un contratto di trasferimento dei risultati stipulato prima della registrazione del passivo stesso, ciò non aumenta il patrimonio sociale di detta società ai sensi dell' art . 4, n . 2, lett . b ), della direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali .
PartiNel procedimento C-38/88,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Muenster, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Waldrich Siegen Werkzeugmaschinen GmbH
e
Finanzamt Hagen,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 4 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali ( GU L 249, pag . 25 ),
LA CORTE ( prima sezione ),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione,
R . Joliet e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- per il Finanzamt Hagen, convenuto nella causa principale, dal sig . Weiss,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . H . Etienne, consigliere del suo servizio giuridico, in qualità d' agente,
vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale dell' 8 novembre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 12 dicembre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 11 gennaio 1988, pervenuta alla Corte il 2 febbraio successivo, il Finanzgericht di Muenster ha posto, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art . 4, n . 2, lett . b ), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali ( GU L 249, pag . 25 ), in prosieguo : la "direttiva sulla raccolta di capitali ".
2 Dette questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra la società Waldrich Siegen Werkzeugmaschinen GmbH ( in prosieguo : la "Siegen ") e il Finanzamt di Hagen ( in prosieguo : il "Finanzamt "), circa la percezione di un' imposta di conferimento sul trasferimento di un passivo registrato dalla Siegen alla società Ingersoll Maschinen und Werkzeuge GmbH ( in prosieguo : la "Ingersoll "), che è il suo unico azionista .
3 Nel 1971, la Siegen e la Ingersoll hanno stipulato un contratto detto di "trasferimento dei risultati", in virtù del quale la Ingersoll si impegnava ad accollarsi i debiti della Siegen che si è impegnata a sua volta a trasferirle i suoi utili . In un primo tempo la Siegen realizzava degli utili, ma in un secondo tempo, e per ben quattro esercizi consecutivi, registrava dei passivi . Il Finanzamt invitava allora la Siegen a versargli un' imposta di conferimento dell' 1% sull' importo di questi passivi, richiamandosi all' art . 2 del Kapitalverkehrsteuergesetz ( in prosieguo : la "legge nazionale ") dal quale emerge che l' assunzione da parte della società madre, nell' ambito di un contratto di trasferimento dei risultati, del deficit dell' affiliata deve considerarsi come prestazione soggetta ad imposta sul conferimento .
4 A sostegno del ricorso con cui chiede l' annullamento della decisione del Finanzamt, la Siegen sostiene dinanzi al Finanzgericht di Muenster che l' art . 2 della legge nazionale è incompatibile con l' art . 4, n . 2, lett . b ), della direttiva, in forza del quale può essere assoggettato all' imposta sui conferimenti "l' aumento del patrimonio sociale di una società di capitali in seguito a prestazioni effettuate da un socio, che non implicano un aumento del capitale sociale ma che (...) possono aumentare il valore delle quote sociali ". Secondo la Siegen, il fatto che un socio si accolli il passivo di una società non aumenta il patrimonio sociale di quest' ultima .
5 Di fronte a questa situazione il Finanzgericht di Muenster ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte due questioni pregiudiziali sull' interpretazione dell' art . 4 della direttiva . Dette questioni sono così redatte :
"1 ) Se i contribuenti ( singoli ), domiciliati in uno Stato membro possano far valere direttamente l' art . 4 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, relativa alle imposte indirette sulla raccolta di capitali, una volta scaduto il termine di cui all' art . 13 della direttiva stessa .
2 ) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1 : se l' art . 2, n . 1, punto 2 in relazione al n . 2, punto 1, della legge relativa all' imposta sulla circolazione dei capitali (' Kapitalverkehrsteuergesetz' ) del 1972 della RF di Germania sia compatibile con l' art . 4 della direttiva sopra indicata ".
6 Per una più ampia illustrazione dei fatti e della disciplina da applicarsi, nonché per l' esposizione dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria per comprendere il ragionamento della Corte .
Sulla prima questione
7 Con la prima questione, il Finanzgericht chiede se un contribuente possa invocare dinanzi al giudice nazionale l' art . 4, n . 2, lett . b ), della direttiva sulla raccolta di capitali .
8 A questo proposito, occorre osservare che la predetta norma della direttiva vieta agli Stati membri di applicare un' imposta sui conferimenti allorché la prestazione di cui fruisce la società non aumenta il suo patrimonio sociale . Tale divieto è, per la sua stessa natura, preciso e incondizionato . Un contribuente potrebbe quindi invocare questo divieto dinanzi a un giudice nazionale se le autorità nazionali pretendessero nei suoi confronti, ciononostante, il pagamento di un' imposta sui conferimenti in base ad una disposizione della legge nazionale .
9 Così stando le cose, si deve risolvere la prima questione posta dal giudice nazionale dichiarando che un contribuente può invocare dinanzi al giudice nazionale l' art . 4, n . 2, lett . b ), della direttiva sulla raccolta di capitali .
Sulla seconda questione
10 Con la seconda questione, il giudice nazionale domanda in sostanza se il fatto che un socio si accolli il deficit di una società nell' ambito di un contratto di trasferimento dei risultati aumenti il patrimonio sociale di detta società ai sensi dell' art . 4, n . 2, lett . b ), della direttiva sulla raccolta di capitali .
11 Si deve ricordare anzitutto che, in forza della citata disposizione della direttiva, possono venir assoggettate all' imposta sui conferimenti solo le prestazioni di un socio che consentono ad una società di capitali di aumentare il proprio patrimonio sociale senza tuttavia aumentarne il capitale sociale .
12 A questo proposito, importa ricordare che il patrimonio sociale comprende tutti i beni che i soci hanno posto in comune, ivi compresi i frutti di detti beni . La società che realizza utili e li incorpora nelle riserve aumenta il proprio patrimonio sociale . La società invece che registra perdite subisce una diminuzione del patrimonio sociale .
13 Così stando le cose, se una società ha registrato un passivo e se uno dei soci accetta di accollarsi detto passivo, costui fornisce una prestazione che aumenta il patrimonio sociale della società . Infatti, egli ripristina il patrimonio sociale alla consistenza avuta prima che si registrasse il passivo . Diverso è il caso se il socio si accolla il deficit in forza di un impegno assunto prima che si registrasse il passivo . Questo impegno implica che qualsiasi passivo eventualmente poi registrato dalla società non avrà alcuna incidenza sull' entità del suo patrimonio sociale .
14 Si deve quindi risolvere la seconda questione posta dal giudice nazionale dichiarando che, se un socio si accolla il passivo di una società nell' ambito di un contratto di trasferimento dei risultati stipulato prima della registrazione del passivo stesso, ciò non aumenta il patrimonio sociale di detta società ai sensi dell' art . 4, n . 2, lett . b ), della direttiva sulla raccolta di capitali .
Decisione relativa alle speseSulle spese
15 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( prima sezione ),
pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal Finanzgericht di Muenster con ordinanza 11 gennaio 1988, dichiara :
1 ) Un contribuente può invocare dinanzi al giudice nazionale l' art . 4, n . 2, lett . b ), della direttiva sul conferimento di capitali .
2 ) Se un socio si accolla il passivo di una società nell' ambito di un contratto di trasferimento dei risultati stipulato prima della registrazione del passivo stesso, ciò non aumenta il patrimonio sociale di detta società ai sensi dell' art . 4, n . 2, lett . b ), della direttiva sulla raccolta di capitali .
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