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SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 6 GIUGNO 1990. - HAUPTZOLLAMT FRANKFURT/MAIN-OST CONTRO DEUTSCHE OLIVETTI GMBH. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESFINANZHOF - GERMANIA. - VALORE IN DOGANA - SPESE DI TRASPORTO - TRASPORTO IN CONTAINER. - CAUSA C-17/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02301
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Tariffa doganale comune - Valore in dogana - Valore di transazione - Determinazione - Spese di trasporto - Spedizioni di merci oltre la frontiera doganale mediante diversi modi di trasporto e dietro pattuizione di un prezzo complessivo - Spese relative alla tratta extracomunitaria - Modo di calcolo - Trasporto in container - Applicazione delle norme previste in caso di utilizzo di un unico modo di trasporto - Inammissibilità
(( Regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1224/80, artt . 8, n . 1, lett . e ), i ), e 15, n . 2, lett . a ) ))
MassimaQualora sia stato corrisposto un prezzo complessivo per il trasporto fino ad un punto situato al di là del luogo di introduzione delle merci importate nel territorio doganale della Comunità e queste siano state spedite con modi di trasporto diversi, le spese di trasporto di cui all' art . 8, n . 1, lett . e ), sub i ), del regolamento n . 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci, devono essere calcolate vuoi detraendo dalle spese effettivamente pagate o da pagare il costo del trasporto all' interno del territorio doganale della Comunità, determinato secondo le tariffe abitualmente praticate, vuoi determinando direttamente il costo del trasporto fino al luogo d' introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità secondo le tariffe abitualmente praticate . Spetta alle autorità nazionali prescegliere il criterio più idoneo ad evitare valori arbitrari e fittizi .
La ripartizione delle spese in proporzione alla distanza percorsa all' esterno e all' interno del territorio doganale della Comunità, prevista dall' art . 15, n . 2, lett . a ), del suddetto regolamento, qualora le merci siano spedite "con lo stesso modo di trasporto" è esclusa nell' ipotesi in cui ci si sia avvalsi di diversi mezzi di trasporto e siano state perciò praticate differenti tariffe . Il trasporto in container non costituisce un "modo di trasporto" nei sensi della suddetta disposizione, potendo venire effettuato in vari modi e variando le spese di trasporto in funzione dell' itinerario prescelto .
PartiNel procedimento C-17/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost ( Ufficio doganale principale di Francoforte sul Meno Est ), resistente e ricorrente in cassazione ( Revision ),
e
Deutsche Olivetti GmbH, ricorrente e resistente in cassazione ( Revision ),
domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 8 e 15 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 28 maggio 1980, n . 1224, relativo al valore in dogana delle merci ( GU L 134, pag . 1 ),
LA CORTE ( Prima Sezione ),
composta dai signori M . Zuleeg, presidente di sezione, f.f . di presidente, R . Joliet e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : J.-G . Giraud
viste le osservazioni presentate :
- per la Deutsche Olivetti GmbH, dall' avv . Dirk Krueger, del foro di Francoforte,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . Joern Sack, suo consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv . Jean Imbach, del foro di Strasburgo,
vista la relazione d' udienza e in seguito all' udienza di discussione del 7 febbraio 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 28 marzo 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 14 dicembre 1988, pervenuta in cancelleria il 23 gennaio 1989, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art . 8, n . 1, lett . e ), sub i ), del regolamento ( CEE ) del Consiglio 28 maggio 1980, n . 1224, relativo al valore in dogana delle merci ( GU L 134, pag . 1; in prosieguo : il "regolamento sul valore in dogana ").
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra la società Deutche Olivetti GmbH ( in prosieguo : la "Olivetti ") e lo Hauptzollamt ( Ufficio doganale principale ) di Francoforte sul Meno ( in prosieguo : lo "HZA ") in ordine al calcolo delle spese di trasporto relative a un' importazione di merci avvenuta nel maggio 1982 .
3 Dopo aver acquistato le merci di cui è causa a Hong Kong, la Olivetti pattuiva con uno spedizioniere un nolo unico per il loro trasporto da Hong Kong a Francoforte . Le merci, imballate in un container, venivano spedite via mare fino ad Amburgo, quindi via terra fino a Francoforte .
4 Conformemente agli artt . 3, n . 1, e 8, n . 1, lett . e ), sub i ), del regolamento sul valore in dogana, la Olivetti, nella sua dichiarazione in dogana, addizionava al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci le spese di trasporto e di assicurazione fino al luogo di introduzione delle stesse nel territorio doganale della Comunità . Le spese, così dichiarate, venivano determinate in base alla tariffa generalmente praticata da un' impresa privata di trasporto marittimo per il tragitto Hong Kong - Amburgo .
5 In seguito a un' ispezione, lo HZA procedeva a un ricalcolo delle spese di trasporto e imponeva alla Olivetti il versamento di un dazio aggiuntivo, fondandosi sull' art . 15, n . 2, lett . a ), del regolamento sul valore in dogana, che così dispone :
"Quando le merci sono spedite con lo stesso modo di trasporto fino ad un punto situato al di là del luogo di introduzione nel territorio doganale della Comunità, le spese di trasporto sono ripartite in proporzione alla distanza percorsa all' esterno e all' interno del territorio doganale della Comunità, a meno che non sia fornita all' ufficio di dogana la giustificazione delle spese che sarebbero state sostenute, in applicazione di una tariffa generale obbligatoria, per il trasporto delle merci fino al luogo d' introduzione nel territorio doganale della Comunità ".
6 Lo HZA ripartiva così le spese di trasporto effettivamente sostenute dalla Olivetti in proporzione alla distanza percorsa all' esterno ed all' interno del territorio doganale delle Comunità . La percentuale costituita dalla distanza percorsa tra Amburgo e Francoforte veniva poi raddoppiata, in relazione all' ammontare più elevato delle spese di trasporto all' interno della Comunità .
7 La Olivetti impugnava tale decisione dinanzi al Finanzgericht, sostenendo che l' art . 15, n . 2, lett . a ), si applica solo quando le merci sono spedite "con lo stesso modo di trasporto fino a un punto situato al di là del luogo di introduzione nel territorio doganale della Comunità", il che non era avvenuto nella fattispecie, poiché le merci erano state dapprima spedite via mare, quindi via terra .
8 Il Finanzgericht accoglieva il ricorso della Olivetti, ragione per la quale lo HZA ricorreva in cassazione ( Revision ) dinanzi al Bundesfinanzhof, facendo valere che il trasporto in container doveva di per sé considerarsi "modo di trasporto ".
9 Al fine di risolvere la controversia, il Bundesfinanzhof decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali :
"In base a quali criteri vengano determinate le spese di trasporto da addizionare, ai sensi dell' art . 8, n . 1, lett . e ), sub i ), del regolamento ( CEE ) n . 1224/80, al prezzo effettivamente pagato o da pagare ai sensi dell' art . 3 dello stesso regolamento, se, trattandosi di consegna fob, l' importatore abbia pagato un prezzo complessivo per il trasporto fino ad un punto situato all' interno della Comunità al di là del luogo d' introduzione nella stessa . Se, a questo riguardo, sia rilevante che le merci importate in container siano state trasportate per tutto il percorso nello stesso container ".
10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e dello sfondo giuridico della controversia nella causa principale nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo vengono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
11 Si evince dagli atti di causa che con le anzidette questioni il Bundesfinanzhof intende stabilire, anzitutto, se il trasporto in container possa considerarsi "modo di trasporto" ai sensi dell' art . 15, n . 2, lett . a ), del regolamento sul valore in dogana e, inoltre, in caso di soluzione negativa, come vadano calcolate le spese di trasporto di cui all' art . 8, n . 1, lett . e ), sub i ), qualora l' importatore abbia corrisposto un prezzo globale per il trasporto fino ad un punto situato oltre il luogo di introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità, fermo restando che le merci sono state spedite con più modi di trasporto differenti .
Sulla prima questione
12 E' opportuno ricordare, preliminarmente, che a norma dell' art . 15, n . 1, del regolamento sul valore in dogana "il valore in dogana delle merci importate non include le spese di trasporto dopo l' importazione nel territorio doganale della Comunità, a condizione che tali spese siano distinte dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate ". Questa disposizione si limita a riprodurre la regola, enunciata agli artt . 3, n . 1, e 8, n . 1, lett . e ), sub i ), giusta la quale al valore di transazione delle merci vanno addizionate le spese di trasporto fino al luogo d' ingresso nel territorio doganale della Comunità .
13 Il n . 2 dell' art . 15 contiene disposizioni particolari circa la disciplina delle spese di trasporto nella Comunità allorché queste ultime non siano chiaramente distinte dalle spese di trasporto all' esterno della Comunità . A norma dell' art . 15, n . 2, lett . a ), le spese di trasporto sono ripartite in proporzione alla distanza percorsa all' esterno e all' interno del territorio doganale della Comunità, qualora le merci siano spedite con lo stesso modo di trasporto .
14 Il ricorso a una ripartizione proporzionale delle spese postula l' applicazione, per l' intero tragitto, della medesima tariffa o, in ogni caso, di tariffe che non si discostino sensibilmente tra loro . In siffatte ipotesi, la percentuale dell' intero tragitto riferentesi al tratto all' esterno della Comunità equivale alla quota parte delle spese complessive sostenute per il trasporto all' esterno della Comunità . Invece, se ci si è avvalsi di diversi mezzi di trasporto e sono state perciò praticate differenti tariffe, tra la parte riferentesi al tratto extracomunitario del percorso totale e la quota parte delle spese ad essa relative non sussiste più alcun nesso diretto . In casi del genere, una ripartizione delle spese in base alla distanza percorsa si risolverebbe in valori arbitrari e fittizi, in contrasto con l' espresso divieto sancito dall' art . 2, n . 4, lett . g ), del regolamento sul valore in dogana .
15 Ne consegue che il trasporto in container non costituisce un modo di trasporto ai sensi dell' art . 15, n . 2, lett . a ), del suddetto regolamento, potendo venire effettuato in vari modi ( su strada, per via aerea, per ferrovia o via mare ) e variando le spese di trasporto in funzione dell' itinerario prescelto .
16 La prima questione pregiudiziale va pertanto risolta nel senso che il trasporto in container non può essere considerato come un "modo di trasporto" ai sensi dell' art . 15, n . 2, lett . a ), del regolamento relativo al valore in dogana .
Sulla seconda questione
17 E' opportuno rilevare che in mancanza di una disciplina più dettagliata le spese di trasporto all' esterno della Comunità, comprese nel valore in dogana delle merci in forza dell' art . 3, n . 1, del regolamento sul valore in dogana, vanno determinate, conformemente all' art . 2, n . 3, del regolamento, ricorrendo a mezzi compatibili con i principi e le disposizioni generali dell' accordo relativo all' attuazione dell' art . VII dell' Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio ( pubblicato in allegato alla decisione del Consiglio 10 dicembre 1979, 80/271/CEE, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973-1979 ( GU L 71 del 1980, pag . 1; in prosieguo : l' "accordo ") e dell' art . VII dell' accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e sulla base dei dati disponibili nella Comunità .
18 Discende dal quinto punto della motivazione dell' accordo che i criteri adottati per stabilire il valore in dogana devono essere semplici, equi e compatibili con la pratica commerciale .
19 La Commissione ha sostenuto che alla luce di tali considerazioni era corretto calcolare le spese di trasporto fino al luogo di introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità, determinando dapprima il prezzo stabilito o generalmente praticato per il percorso seguito dalle merci all' interno della Comunità e detraendo poi tale prezzo dalle spese totali di trasporto effettivamente pagate o da pagare da parte dell' importatore .
20 Questo metodo è stato provvisoriamente escluso dal giudice proponente, in considerazione delle distorsioni che potrebbero derivarne, atteso che i costi unitari reali di trasporto diminuiscono, generalmente, man mano che la distanza aumenta . Tuttavia deve rilevarsi che tale assunto è valido essenzialmente in caso di percorso ininterrotto, effettuato con un unico mezzo di trasporto, ipotesi specificamente prevista all' art . 15, n . 2, lett . a ), del regolamento sul valore in dogana . Orbene, dalla soluzione della prima questione pregiudiziale risulta che ciò non è avvenuto nel caso di specie .
21 Si deve pertanto riconoscere che il criterio suggerito dalla Commissione è conforme al regolamento sul valore in dogana e può essere applicato nella determinazione delle spese di trasporto da includere nel valore in dogana .
22 Nella motivazione della sua ordinanza di rinvio, il Bundesfinanzhof si chiede del pari se al valore di transazione vadano addizionate le spese di trasporto extracomunitario, determinate sulla scorta della tariffa abitualmente praticata per il modo di trasporto di cui è causa .
23 Va ricordato, in proposito, che una soluzione di questo tipo è espressamente adottata nell' art . 15, n . 2, lett . c ), del regolamento sul valore in dogana, quanto al calcolo delle spese di trasporto nell' ipotesi in cui il trasporto venga effettuato gratuitamente o con i mezzi del compratore . Essa può del pari applicarsi, per analogia, all' ipotesi di cui alla seconda questione .
24 Deve infine constatarsi che i due criteri testé presi in esame si riferiscono alle tariffe abitualmente praticate per il modo di trasporto considerato . In entrambi i casi trattasi, quindi, di una stima delle spese di trasporto in base a dati disponibili nella Comunità . Spetta alle autorità nazionali prescegliere il criterio più idoneo ad evitare valori arbitrari e fittizi .
25 La seconda questione pregiudiziale va pertanto risolta nel senso che qualora un importatore abbia corrisposto un prezzo complessivo per il trasporto fino a un punto situato al di là del luogo di introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità, e queste siano state spedite con modi di trasporto diversi, le spese di trasporto di cui all' art . 8, n . 1, lett . e ), sub i ), del regolamento sul valore in dogana devono essere calcolate vuoi detraendo dalle spese effettivamente pagate o da pagare il costo del trasporto all' interno del territorio doganale della Comunità, determinato secondo le tariffe abitualmente praticate, vuoi determinando direttamente il costo del trasporto fino al luogo di introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità secondo le tariffe abitualmente praticate . Spetta alle autorità nazionali prescegliere il criterio più idoneo ad evitare valori arbitrari e fittizi .
Decisione relativa alle speseSulle spese
26 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( Prima Sezione ),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 14 dicembre 1988, dichiara :
1 ) Il trasporto in container non può essere considerato come un "modo di trasporto" ai sensi dell' art . 15, n . 2, lett . a ), del regolamento ( CEE ) del Consiglio 28 maggio 1980, n . 1224, relativo al valore in dogana delle merci ( GU L 134, pag . 1 ).
2 ) Qualora un importatore abbia corrisposto un prezzo complessivo per il trasporto fino a un punto situato al di là del luogo di introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità, e queste siano state spedite con modi di trasporto diversi, le spese di trasporto di cui all' art . 8, n . 1, lett . e ), sub i ), del suddetto regolamento devono essere calcolate vuoi detraendo dalle spese effettivamente pagate o da pagare il costo del trasporto all' interno del territorio doganale della Comunità, determinato secondo le tariffe abitualmente praticate, vuoi determinando direttamente il costo del trasporto fino al luogo di introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità secondo le tariffe abitualmente praticate . Spetta alle autorità nazionali prescegliere il criterio più idoneo ad evitare valori arbitrari e fittizi .
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