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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 giugno 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/76/CE - Mancata trasposizione entro il termine prescritto. - Causa C-274/01.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-05151
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno - Inammissibilità
(Art. 226 CE)
PartiNella causa C-274/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Wolfcarius, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dal sig. F. van de Craen, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° ottobre 1998, 98/76/CE, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 277, pag. 17), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, M. Wathelet e A. Rosas, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 aprile 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 12 luglio 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 226 CE, il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° ottobre 1998, 98/76/CE, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 277, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva.
2 L'art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva dispone quanto segue:
«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° ottobre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione».
3 Secondo il procedimento di cui all'art. 226, primo comma, CE, la Commissione, dopo aver inviato al Regno del Belgio una lettera di diffida, con lettera 7 settembre 2000 ha inviato un parere motivato a tale Stato membro, invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi che gli derivano dalla direttiva entro due mesi dalla notifica di detto parere.
4 Le autorità belghe hanno risposto con lettera 3 ottobre 2000 che le misure nazionali necessarie per recepire la direttiva erano in corso di adozione.
5 Poiché alla Commissione non è stata comunicata, nel termine prescritto, alcuna ulteriore informazione relativa al suddetto recepimento, essa ha deciso di presentare il presente ricorso.
6 Il governo belga rileva che, per quanto riguarda, da un lato, l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci, è stata adottata una legge nel 1999. Esso ammette tuttavia che l'entrata in vigore delle disposizioni di questa legge è subordinata all'adozione di un regio decreto e di un decreto ministeriale di attuazione. I progetti di tali atti sarebbero stati predisposti, ma non si sarebbe potuto ancora procedere alla loro adozione in ragione della complessità della materia e del processo decisionale.
7 Per quanto concerne, d'altro lato, l'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, il governo belga sottolinea che la trasposizione della direttiva non necessita di una legge, ma di un un regio decreto e di un decreto ministeriale. I progetti di tali atti sarebbero ancora in corso di esame, dato che la complessità della materia non ha consentito che venissero già adottati.
8 A tale proposito si deve ricordare che, secondo giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare la mancata attuazione di una direttiva entro il termine prescritto (v., in particolare, sentenza 8 marzo 2001, causa C-276/98, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-1699, punto 20).
9 Atteso che la trasposizione della direttiva non è stata effettuata entro il termine sancito nel parere motivato, il ricorso presentato dalla Commissione risulta fondato.
10 Pertanto, si deve dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva stessa.
Decisione relativa alle speseSulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Regno del Belgio, non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 1° ottobre 1998, 98/76/CE, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta direttiva.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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