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SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 27 SETTEMBRE 1989. - RHEINKRONE-KRAFTFUTTERWERKE, GEBRUEDER HUEBERS GMBH & CO KG CONTRO HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: FINANZGERICHT HAMBURG - GERMANIA. - AGRICOLTURA - IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI - MISCUGLIO DI FARINA DI FRUMENTO E DI CRUSCA DI FRUMENTO - REGOLAMENTO N. 1371/81. - CAUSA 37/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 03013
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Agricoltura - Importi compensativi monetari - Fissazione - "Miscuglio" ai sensi dell' art . 30, n . 3, del regolamento n . 1371 - Nozione
( Regolamento della Commissione n . 1371/81, art . 30, n . 3 )
MassimaL' art . 30, n . 3, del regolamento n . 1371/81, recante modalità per l' applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari, dev' essere interpretato nel senso che il termine "miscuglio" si riferisce a tutti i prodotti composti di due o più materie, indipendentemente dalla loro classificazione doganale, e che esso contempla i miscugli rientranti nei capitoli 2, 10 o 11 della tariffa doganale omune, anche se taluni componenti di detti miscugli rientrano in un altro capitolo della tariffa doganale comune .
PartiNel procedimento 37/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Rheinkrone-Kraftfutterwerk Gebr . Huebers GmbH & Co . KG, con sede in Wesel,
e
Hauptzollamt Hamburg-Jonas ( Ufficio doganale principale di Amburgo-Jonas ),
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 30, n . 3, del regolamento della Commissione 19 maggio 1981, n . 1371, recante modalità per l' applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari ( GU L 138, pag . 1 ),
LA CORTE ( quarta sezione ),
composta dai signori T . Koopmans, presidente di sezione, C.N . Kakouris e M . Díez de Velasco, giudici,
avvocato generale : W . Van Gerven
cancelliere : B . Pastor, amministratore
viste le osservazioni presentate :
- dalla Rheinkrone-Kraftfutterwerk Gebr . Huebers GmbH & Co . KG, ricorrente nella causa principale, rappresentata dagli avv.ti Fritz Modest e Barbara Festge del foro di Amburgo,
- dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Dierk Booss, in qualità di agente, assistito dall' avv . Jean Imbach, e, nella fase orale, dal sig . Hasso Prahl, in qualità di perito,
vista la relazione d' udienza e a seguito della fase orale del 18 aprile 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 25 maggio 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 30 ottobre 1987, pervenuta in cancelleria il 2 febbraio 1988, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art . 30, n . 3, del regolamento della Commissione 19 maggio 1981, n . 1371, recante modalità per l' applicazione amministrativa degli importi compensativi monetari ( GU L 138, pag . 1 ) nonché del principio generale della tutela del legittimo affidamento .
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la società Rheinkrone-Kraftfutterwerk Gebr . Huebers GmbH & Co . KG, con sede in Wesel ( in prosieguo : "Rheinkrone "), e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas ( in prosieguo : "Hauptzollamt ").
3 La Rheinkrone esportava varie partite di farina di frumento, composta di farina di frumento, rientrante nella sottovoce 11.01 A della tariffa doganale comune ( in prosieguo : "TDC ") e costituente meno del 90% del peso del prodotto considerato, e di crusca di frumento, rientrante nella sottovoce 23.02 A II della TDC e costituente dal 10 al 20% del peso del prodotto considerato . La causa principale verte sul problema se gli importi compensativi monetari ( in prosieguo : "ICM ") corrisposti alla Rheinkrone dovessero, in applicazione del citato art . 30, n . 3, del regolamento n . 1371/81, essere fissati in base all' aliquota vigente per la farina di frumento, come inizialmente deciso dallo Hauptzollamt, ovvero all' aliquota meno elevata vigente per la crusca di frumento .
4 L' art . 30, n . 3, del regolamento n . 1371/81 è così redatto :
"L' importo compensativo monetario che può essere concesso per i miscugli di cui ai capitoli 2, 10 o 11 della tariffa doganale comune è determinato come segue :
a ) se un componente costituisce almeno il 90% del peso del miscuglio, il tasso applicabile è quello valido per tale componente;
b ) per gli altri miscugli, il tasso applicabile è quello valido per il componente che dà luogo all' importo compensativo monetario meno elevato . Quando uno o più componenti non abbiano diritto ad importi compensativi monetari, non è concesso alcun importo compensativo monetario per i relativi miscugli ."
5 Considerando che la controversia pone un problema d' interpretazione della normativa comunitaria, il Finanzgericht di Amburgo ha deciso, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, di sospendere il procedimento fino a che la Corte non si sia pronunciata, in via pregiudiziale, su due questioni . Con ordinanza 30 giugno 1988, pervenuta alla Corte l' 11 luglio successivo, il Finanzgericht di Amburgo ha ritirato la seconda questione pregiudiziale . La Corte deve pertanto pronunciarsi solo sulla prima questione, che è la seguente :
"Se l' art . 30, n . 3, del regolamento ( CEE ) n . 1371/81 ( GU L 138, pag . 1 ) vada interpretato nel senso che sono comprese nella nozione di 'miscuglio' solamente le merci i cui componenti debbono essere tutti classificati nei capitoli 2, 10 o 11 della tariffa doganale comune, oppure anche merci tra i cui componenti vi sono merci dei capitoli 2, 10 o 11 e merci di altri capitoli; in particolare, se le miscele di farina di frumento e di crusca di frumento, che secondo le regole generali per l' interpretazione della tariffa doganale comune debbono essere classificate come farina di frumento, siano miscugli ai sensi dell' art . 30, n . 3, del regolamento ( CEE ) n . 1371/81 ."
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si rinvia alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
7 La questione sollevata dal giudice a quo comprende in realtà le seguenti due questioni :
"a ) Se un prodotto che, a norma della TDC, è classificato in una voce doganale sotto una denominazione unitaria possa, tuttavia, costituire un 'miscuglio' ai sensi dell' art . 30, n . 3, del regolamento della Commissione n . 1371/81, per il solo fatto di essere composto di due o più materie .
b ) In caso affermativo : se l' art . 30, n . 3, del regolamento della Commissione n . 1371/81 contempli soltanto i miscugli che non solo rientrano in quanto tali in uno dei capitoli 2, 10 o 11 della TDC, ma che siano altresì costituiti da componenti che, considerati isolatamente, rientrano anch' essi in uno di questi stessi capitoli della TDC, ovvero contempli tutti i miscugli rientranti nei capitoli 2, 10 o 11, anche se taluni dei loro componenti rientrano in un altro capitolo della TDC ."
Sulla questione sub a )
8 Si deve rilevare che la classificazione di un miscuglio, cioè di un prodotto composto di due o più materie, è effettuata in conformità alle regole generali e alle disposizioni speciali della TDC, da cui risulta che un prodotto del genere è classificato in una voce sotto una denominazione unitaria .
9 Così, secondo la regola generale 2 b ) per l' interpretazione della nomenclatura della TDC, "qualsiasi menzione di una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie (...). La classificazione di questi oggetti mescolati (...) è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3 ". La regola 3 a ) dispone che, per la classificazione dei prodotti contemplati dalla regola 2 b ), "la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale", mentre a tenore della regola 3 b ) "i prodotti misti (...) la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a ) sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l' oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale ".
10 Per quanto riguarda più particolarmente i prodotti della macinazione dei cereali, la nota 2 del capitolo 11 stabilisce che essi rientrano in questo capitolo se hanno contemporaneamente in peso e nel prodotto secco : a ) un tenore di amido superiore al 45% e b ) un tenore di ceneri eguale o inferiore al 2,5 %. Inoltre, secondo la stessa nota, i prodotti considerati devono essere classificati nella voce 11.01 ( farine ) quando il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 315 micrometri è uguale o superiore all' 80 %.
11 In base alla citata nota 2 del capitolo 11, un miscuglio composto di farina di frumento e di crusca di frumento e rispondente ai criteri sopramenzionati è classificato sotto la denominazione farina di frumento della sottovoce 11.01 A della TDC .
12 A questo proposito si deve constatare che la classificazione di detto prodotto sotto la denominazione "farina di frumento" non lo priva della qualità di miscuglio di farina di frumento e di crusca di frumento, ma ha semplicemente l' effetto di precisare il suo trattamento dal punto di vista della TDC .
13 Per quanto riguarda l' art . 30, n . 3, del regolamento n . 1371/81, si deve rilevare che questa disposizione parla di "miscugli" in generale senza specifiche precisazioni; di conseguenza, il termine "miscuglio" deve essere inteso nella sua accezione generale . Nessun argomento tratto dal testo o dallo scopo della normativa conduce all' interpretazione secondo la quale detta disposizione non riguarda i miscugli classificati sotto una denominazione unitaria in una voce doganale, ma concerne soltanto i miscugli composti di materie rientranti sotto voci doganali diverse . Anzi, il fatto che lo scopo della normativa comunitaria sugli ICM sia diverso da quello della TDC depone a favore dell' interpretazione secondo la quale l' art . 30, n . 3, del regolamento n . 1371/81 si riferisce a tutti i miscugli, indipendentemente dalla loro eventuale classificazione doganale sotto una denominazione unitaria .
14 Di conseguenza, la questione sub a ) va risolta dichiarando che l' art . 30, n . 3, del regolamento della Commissione 19 maggio 1981, n . 1371, dev' essere interpretato nel senso che il termine "miscuglio" si riferisce a tutti i prodotti composti di due o più materie, indipendentemente dalla loro classificazione doganale .
Sulla questione sub b )
15 A questo proposito si deve rilevare che la lettera dell' art . 30, n . 3, del regolamento n . 1371/81 si limita a fare menzione di miscugli rientranti nei capitoli 2, 10 o 11 della TDC, senza stabilire ulteriori condizioni e, in particolare, senza prescrivere che i componenti del miscuglio considerato rientrino anch' essi nei capitoli 2, 10 o 11 .
16 Inoltre, nessun elemento consente di considerare che lo scopo della suddetta disposizione imponga un' interpretazione diversa da quella che deriva dalla sua lettera . Al contrario, si deve sottolineare che l' art . 30, n . 3, in quanto disposizione facente parte della normativa sugli ICM, persegue scopi che, essendo diversi da quelli della TDC, tengono conto della possibilità che gli operatori economici mescolino prodotti diversi o li scindano nei loro componenti al fine di profittare delle diverse aliquote degli ICM . La disposizione controversa deve pertanto essere interpretata indipendentemente dalla TDC, qualora tale interpretazione sia dettata dalla differenza degli scopi perseguiti dalle due normative .
17 Di conseguenza, la questione sub b ) va risolta dichiarando che l' art . 30, n . 3, del regolamento n . 1371/81, sopramenzionato, dev' essere interpretato nel senso che esso contempla i miscugli rientranti nei capitoli 2, 10 o 11 della TDC, anche se taluni componenti di detti miscugli rientrano in un altro capitolo della TDC .
Decisione relativa alle speseSulle spese
18 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( quarta sezione ),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 30 ottobre 1987, dichiara :
1 ) L' art . 30, n . 3, del regolamento della Commissione 19 maggio 1981, n . 1371, dev' essere interpretato nel senso che il termine "miscuglio" si riferisce a tutti i prodotti composti di due o più materie, indipendentemente dalla loro classificazione doganale .
2 ) L' art . 30, n . 3, del regolamento n . 1371/81, sopramenzionato, dev' essere interpretato nel senso che esso contempla i miscugli rientranti nei capitoli 2, 10 o 11 della TDC, anche se taluni componenti di detti miscugli rientrano in un altro capitolo della TDC .
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