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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 luglio 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 1999/20/CE - Omessa trasposizione nel termine prescritto. - Causa C-173/01.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-06129
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato
(Art. 226 CE)
PartiNella causa C-173/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Condou-Durande, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. N. Tsiros e dalla sig.ra N. Dafniou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo omesso di adottare nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 marzo 1999, 1999/20/CE, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali (GU L 80, pag. 20), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE e di detta direttiva,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai sigg. S. von Bahr, presidente di sezione, D.A.O. Edward e C.W.A. Timmermans (relatore), giudici,
avvocato generale: A. Tizzano
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 maggio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 20 aprile 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo omesso di adottare, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 marzo 1999, 1999/20/CE, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali (GU L 80, pag. 20; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE e di detta direttiva.
2 Conformemente all'art. 5, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a quest'ultima entro il 30 settembre 1999 ed informarne immediatamente la Commissione.
3 La Commissione, non avendo ricevuto dal governo ellenico alcuna comunicazione in merito alle misure di trasposizione della direttiva e non disponendo di altre informazioni che le consentissero di concludere che la Repubblica ellenica si era conformata ai suoi obblighi al riguardo, ha intimato a tale Stato membro, con lettera 18 febbraio 2000, di presentare le sue osservazioni su questo punto entro un termine di due mesi.
4 Tale lettera di diffida è rimasta senza risposta da parte delle autorità greche. In tale situazione, il 18 settembre 2000 la Commissione ha inviato un parere motivato alla Repubblica ellenica invitandola a prendere le misure necessarie per conformarsi ai suoi obblighi risultanti dalla direttiva entro due mesi a decorrere dalla notifica di detto parere.
5 La Commissione, non avendo ricevuto dal governo ellenico alcuna informazione che le permettesse di stabilire che erano state adottate le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di trasposizione della direttiva, ha deciso di presentare l'odierno ricorso.
6 Nel controricorso la Repubblica ellenica non nega l'inadempimento addebitatole. Essa si limita a far valere che le misure necessarie all'attuazione della direttiva sono state redatte dal servizio competente e che lo schema di decreto presidenziale in cui sono predisposte, una volta pubblicato, sarà trasmesso alla Corte ed alla Commissione nella versione definitiva.
7 Va ricordato in proposito che, secondo la costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 7 dicembre 2000, causa C-69/99, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-10979, punto 22; 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2387, punto 26, e 11 ottobre 2001, causa C-110/00, Commissione/Austria, Racc. pag. I-7545, punto 13).
8 Ora, nel caso di specie, è pacifico che la Repubblica ellenica non ha adottato le misure necessarie per conformarsi al parere motivato entro il termine all'uopo assegnato, in quanto emerge dalle sue stesse memorie che, più di sei mesi dopo la notifica di tale parere, le autorità greche non avevano ancora definitivamente adottato alcuna disposizione ai fini della trasposizione della direttiva.
9 Alla luce di quanto precede occorre ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
10 Va quindi dichiarato che, avendo omesso di adottare nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di quest'ultima.
Decisione relativa alle speseSulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica, che è rimasta soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Avendo omesso di adottare nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 marzo 1999, 1999/20/CE, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di detta direttiva.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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