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SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 18 GIUGNO 1991. - ASBL PIAGEME E ALTRI CONTRO BVBA PEETERS. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: RECHTBANK VAN KOOPHANDEL LEUVEN - BELGIO. - INTERPRETAZIONE DELL'ART. 30 DEL TRATTATO CEE E DELL'ART. 14 DELLA DIRETTIVA 79/112/CEE - ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI AL CONSUMATORE - ETICHETTATURA NELLA LINGUA DELLA REGIONE LINGUISTICA DELLA MESSA IN VENDITA. - CAUSA C-369/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02971
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Ravvicinamento delle legislazioni - Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Direttiva 79/112/CEE - Obbligo degli Stati membri di vietare il commercio di prodotti privi di indicazioni redatte in una lingua facilmente compresa dall' acquirente - Portata - Prescrizioni che vanno al di là di tale obbligo - Inammissibilità - Violazione dell' art. 30 del Trattato
(Trattato CEE, art. 30; direttiva del Consiglio 79/112, art. 14)
MassimaL' art. 14 della direttiva 79/112, concernente l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, che impone agli Stati membri di vietare nel loro territorio il commercio di tali prodotti se determinate indicazioni "non sono fornite in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, a meno che l' informazione dell' acquirente non venga altrimenti garantita", esige unicamente che vengano esclusi dal commercio i prodotti le cui etichette non siano facilmente comprensibili per l' acquirente, senza imporre che sia prescritto l' uso di una particolare lingua.
Andrebbe al di là di quanto è prescritto da questa disposizione una normativa nazionale la quale, da un lato, imponga un obbligo più rigoroso di quello dell' uso di una lingua facilmente compresa, come in ipotesi l' uso esclusivo della lingua della regione linguistica nella quale ha luogo lo smercio, e, dall' altro, non ammetta la possibilità di garantire l' informazione del consumatore con altri mezzi.
L' obbligo di utilizzare esclusivamente la lingua della regione linguistica integrerebbe gli estremi di una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa delle importazioni, vietata dall' art. 30 del Trattato.
PartiNella causa C-369/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Rechtbank van koophandel di Lovanio (Belgio), nella causa dinanzi ad essa pendente tra
ASBL Piageme, consorzio dei produttori, degli importatori e degli agenti generali di acque minerali estere, e altri
e
BVBA Peeters,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 30 del Trattato CEE e 14 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità (GU L 33, pag. 1),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, G.C. Rodríguez Iglesias, Sir Gordon Slynn, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per le ricorrenti nella causa principale, dagli avv.ti Guy Horsmans e Aloïs Puts, del foro di Bruxelles,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. René Barents, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite, all' udienza dell' 11 dicembre 1990, le osservazioni orali delle attrici nella causa principale, della BVBA Peeters, rappresentata dall' avv. Joelle Danckaerts, del foro di Lovanio, e della Commissione,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dello stesso giorno,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 5 dicembre 1989 pervenuta in cancelleria il successivo 8 dicembre, il Rechtbank van koophandel di Lovanio (Belgio) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt. 30 del Trattato CEE e 14 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità (GU L 33, pag. 1).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia sorta tra l' associazione dei produttori, degli importatori e degli agenti generali di acque minerali estere (Piageme), la Société générale des grandes sources et eaux minérales françaises (SGGSEMF) e le società Evian, Apollinaris e Vittel (in prosieguo: le "attrici nella causa principale"), che importano e distribuiscono varie acque minerali in Belgio, e la società Peeters, avente sede nella regione di lingua fiamminga di tale paese, regione nella quale essa mette in vendita le dette acque minerali in bottiglie etichettate unicamente nella lingua francese o tedesca.
3 Ritenendo di aver subito un pregiudizio, le attrici nella causa principale citavano la società Peeters dinanzi al Rechtbank van koophandel di Lovanio, denunciando che l' art. 10 del regio decreto 2 ottobre 1980, sostituito dall' art. 11 del regio decreto 13 novembre 1986 (Moniteur belge 2 dicembre 1986, pag. 16317), emanato in attuazione della citata direttiva 79/112 nell' ordinamento belga, prescrive che le indicazioni regolamentari apposte sulle etichette devono essere quantomeno formulate nella lingua o nelle lingue della regione linguistica nella quale i prodotti alimentari vengono posti in vendita.
4 La società Peeters eccepiva l' incompatibilità della normativa belga con l' art. 30 del Trattato CEE nonché con l' art. 14 della direttiva sopra richiamata, a norma del quale le indicazioni di cui trattasi devono essere fornite "in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, a meno che l' informazione dell' acquirente non venga altrimenti garantita". Stando così le cose, il Rechtbank van koophandel di Lovanio ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se l' art. 10 del regio decreto 2 ottobre 1980, attualmente sostituito dall' art. 11 del regio decreto 13 novembre 1986, sia in contrasto con l' art. 30 del Trattato CEE e con l' art. 14 della direttiva 18 dicembre 1978, 79/112/CEE".
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia nella causa principale, delle norme vigenti nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla competenza
6 Le attrici nella causa principale eccepiscono il difetto di giurisdizione della Corte invocando due mezzi. In primo luogo, esse sostengono che la Corte non è competente a sindacare la conformità delle norme nazionali con il diritto comunitario e, di conseguenza, neppure a risolvere la questione deferita dal giudice nazionale. In secondo luogo, esse ritengono che la questione pregiudiziale sia stata inutilmente sollevata.
7 In ordine al primo punto, è opportuno ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, benché non spetti alla Corte, nell' ambito dell' art. 177 del Trattato, pronunciarsi sulla compatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario, essa è però competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d' interpretazione del diritto comunitario che possano consentirgli di valutare tale compatibilità ai fini della soluzione della causa della quale è investito (v., ad esempio, sentenza 21 novembre 1990, Caisse d' assurances sociale pour travailleurs indépendants "Integrity", punto 9 della motivazione, causa C-373/89, Racc. pag. I-4243).
8 Con la questione pregiudiziale, il giudice nazionale chiede in sostanza se l' art. 30 del Trattato CEE e l' art. 14 della citata direttiva 79/112 ostino a che la normativa di uno Stato membro imponga l' uso della lingua della regione linguistica in cui i prodotti alimentari sono posti in vendita, precludendo l' eventuale impiego di un' altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti o qualsiasi deroga, nel caso in cui l' informazione dell' acquirente venga altrimenti garantita.
9 Nell' ambito del loro secondo mezzo, le attrici nella causa principale argomentano che la controversia dinanzi al giudice nazionale non verte sul punto se la normativa belga dovesse prevedere, in via di deroga, la possibilità di garantire l' informazione dell' acquirente con mezzi diversi da un' etichetta formulata nella lingua della regione, quanto sul punto se, nei limiti in cui tale possibilità di deroga sia ammessa, altri mezzi permettano di garantire efficacemente un' informazione del genere. La controversia verterebbe pertanto su una questione probatoria, rientrante nell' esclusiva giurisdizione del giudice nazionale e non in quella della Corte, alla quale sarebbe stata di conseguenza sottoposta una questione pregiudiziale superflua, con riguardo alla soluzione del merito della controversia.
10 E' sufficiente rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, spetta soltanto ai giudici nazionali, che sono investiti della controversia e devono assumersi la responsabilità della futura pronuncia giurisdizionale, valutare, in riferimento alle particolarità di ciascuna causa, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter emettere la loro sentenza quanto la rilevanza delle questioni che essi sottopongono alla Corte. Di conseguenza, qualora le questioni sollevate dai giudici nazionali vertano sull' interpretazione di una norma comunitaria, in via di principio la Corte è tenuta a statuire (sentenza 8 novembre 1990, Gmurzynska, punto 20 della motivazione, causa C-231/89, Racc. pag. I-4003).
Sulla questione pregiudiziale
11 Le attrici nella causa principale sostengono che l' obbligo di etichettatura nella lingua della regione linguistica nella quale i prodotti sono posti in vendita trova ragionevole riscontro nella finalità insita nella direttiva, che è quella di fornire al consumatore ragguagli sui prodotti venduti, garantendo al riguardo la necessaria certezza del diritto, a fronte della diversità delle lingue diffuse in una regione; esse mettono in rilievo come l' art. 14 della direttiva imponga agli Stati membri di vietare lo smercio di prodotti la cui etichettatura non sia conforme alla disciplina e non si limiti ad un obbligo di tolleranza che facoltizzi un' etichettatura facilmente comprensibile all' acquirente.
12 Su tale punto, si deve rilevare come l' obbligo imposto agli Stati membri dall' art. 14 della direttiva consista nel "vietare nel territorio il commercio" di tali prodotti allorché le indicazioni previste "non sono fornite in una lingua facilmente compresa dagli acquirenti, a meno che l' informazione dell' acquirente non venga altrimenti garantita".
13 L' unico obbligo è quindi quello di escludere la messa in commercio dei prodotti la cui etichettatura non sia facilmente comprensibile all' acquirente, non anche quello di prescrivere l' uso di una particolare lingua.
14 E' pur vero che, sulla scorta di un' interpretazione letterale dell' art. 14, quest' ultimo non esclude una normativa nazionale che, per l' informazione del consumatore, consenta unicamente l' impiego della lingua o delle lingue della regione nella quale i prodotti sono venduti, in quanto una simile regola permetta agli acquirenti di comprendere facilmente le indicazioni apposte sui prodotti. La lingua della regione linguistica è infatti la lingua che maggiormente appare come la più "facilmente compresa".
15 Siffatta interpretazione dell' art. 14 tuttavia andrebbe oltre l' obiettivo della direttiva. Risulta infatti dai tre primi 'considerando' della direttiva 79/112 che essa mira in particolare ad eliminare le differenze esistenti tra le normative nazionali, le quali sono di ostacolo alla libera circolazione dei prodotti. E' alla luce di tale obiettivo che l' art. 14 si limita a prescrivere una lingua facilmente compresa dall' acquirente, prevedendo, peraltro, che l' ingresso dei prodotti alimentari nel territorio di uno Stato membro possa venire autorizzato pur quando le pertinenti indicazioni non figurino in una lingua facilmente compresa, qualora "l' informazione dell' acquirente (...) venga altrimenti garantita".
16 Evincesi da quanto sopra che l' imposizione di un obbligo più rigoroso di quello dell' uso di una lingua facilmente compresa, come in ipotesi l' uso esclusivo della lingua della regione linguistica, e, d' altro canto, il mancato riconoscimento della possibilità di garantire altrimenti l' informazione del consumatore trascendono quanto è prescritto dalla direttiva. L' obbligo di utilizzare esclusivamente la lingua della regione linguistica integrerebbe gli estremi di una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa delle importazioni, vietata dall' art. 30 del Trattato.
17 Conseguentemente, la questione posta dal giudice nazionale va risolta dichiarando che l' art. 30 del Trattato CEE e l' art. 14 della direttiva 79/112 ostano a che una normativa nazionale imponga l' uso esclusivo di una lingua determinata per l' etichettatura dei prodotti alimentari, senza ammettere la possibilità che venga utilizzata un' altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti o che l' informazione dell' acquirente venga garantita altrimenti.
Decisione relativa alle speseSulle spese
18 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione pregiudiziale sottopostale dal Rechtbank van koophandel di Lovanio, con ordinanza 5 dicembre 1989, dichiara:
L' art. 30 del Trattato CEE e l' art. 14 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità, ostano a che una normativa nazionale imponga l' uso esclusivo di una lingua determinata per l' etichettatura dei prodotti alimentari, senza ammettere la possibilità che venga utilizzata un' altra lingua facilmente compresa dagli acquirenti o che l' informazione dell' acquirente venga garantita altrimenti.
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