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SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 26 GIUGNO 1990. - VINCENZO ZARDI CONTRO CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI FERRARA. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: PRETURA DI COPPARO - ITALIA. - AGRICOLTURA - PRELIEVO DI CORRESPONSABILITA SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEI CEREALI. - CAUSA C-8/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02515
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Prelievo di corresponsabilità supplementare - Obiettivo - Carattere di onere fiscale - Assenza - Riscossione provvisoria con riserva di eventuale rimborso - Principio di proporzionalità - Violazione - Insussistenza
(( Regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 2727/75, come modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1097/88, art . 4 ter; regolamento ( CEE ) della Commissione n . 1432/88 ))
2 . Diritto comunitario - Principi - Proporzionalità - Provvedimenti che impongono oneri pecuniari - Carattere proporzionato - Criteri di valutazione - Potere discrezionale del legislatore comunitario in materia di politica agricola comune - Sindacato giurisdizionale - Limiti
( Trattato CEE, artt . 40 e 43 )
Massima1 . Il prelievo di corresponsabilità supplementare nel settore dei cereali non può essere qualificato come onere fiscale e la sua legittimità non può essere, quindi, valutata in base a criteri mutuati dal diritto tributario . Esso rappresenta, infatti, una misura di politica agricola diretta a frenare ed a prevenire, esercitando una pressione diretta sui prezzi pagati ai produttori di cereali, la crescita nel mercato cerealicolo caratterizzata da eccedenze strutturali . Tale finalità economica e l' effetto dissuasivo con essa perseguito giustificano, anche con riguardo alle esigenze del principio di proporzionalità, la riscossione a titolo provvisorio del prelievo al momento dell' immissione dei cereali sul mercato, con riserva di rimborso totale o parziale nel caso in cui al termine della campagna venga accertato che il quantitativo massimo garantito non sia superato o che il superamento sia risultato inferiore ad una certa percentuale .
2 . Conformemente al principio di proporzionalità, la legittimità di misure che impongono oneri pecuniari agli operatori economici è subordinata alla condizione che tali misure siano idonee e necessarie per la realizzazione degli obiettivi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, restando inteso che, laddove sussista possibilità di scelta fra più misure appropriate, dovrà farsi ricorso a quella meno restrittiva vegliando a che gli oneri imposti non siano sproporzionati in relazione agli scopi perseguiti . Per quanto attiene al controllo giurisdizionale dell' osservanza di tali condizioni, si deve tuttavia tener conto del fatto che in materia di politica agricola comune il legislatore comunitario dispone di un ampio potere discrezionale, correlato alle responsabilità politiche conferitegli dagli artt . 40 e 43 del Trattato .
PartiNel procedimento C-8/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dalla Pretura di Copparo nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Vincenzo Zardi
e
Consorzio agrario provinciale di Ferrara,
domanda vertente sulla validità dell' art . 4 ter del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, come modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 25 aprile 1988, n . 1097 ( GU L 110, pag . 7 ), nonché del regolamento ( CEE ) della Commissione 26 maggio 1988, n . 1432, recante modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali ( GU L 131, pag . 37 ),
LA CORTE ( Quinta Sezione ),
composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, M . Zuleeg, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida e F . Grévisse, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
considerate le osservazioni scritte presentate :
- per il sig . Zardi, dagli avvocati Emilio Cappelli e Paolo De Caterini, del foro di Roma,
- per il governo italiano dal sig . Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal sig . Ivo M . Braguglia, avvocato dello Stato,
- per il Consiglio delle Comunità europee, dai signori Arthur Brautigam e Guus Houttuin, rispettivamente amministratore principale e amministratore presso il servizio giuridico, in qualità di agenti,
- per la Commissione delle Comunità europee dal sig . Alberto Prozzillo, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite, all' udienza del 10 gennaio 1990, le osservazioni orali del sig . Zardi, rappresentato dall' avv . Emilio Cappelli, del foro di Roma; del governo italiano, rappresentato dall' avvocato dello Stato Ivo M . Braguglia; del Consiglio, rappresentato dal sig . Arthur Brautigam, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra Zilioli, consigliere, nonché della Commissione, rappresentata dai signori D . Booss e E . De March, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 marzo 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 14 dicembre 1988, pervenuta alla Corte il 12 gennaio 1989, la Pretura di Copparo ha proposto, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa alla validità dell' art . 4 ter del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, come modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 25 aprile 1988, n . 1097 ( GU L 110, pag . 7 ), nonché del regolamento ( CEE ) della Commissione 26 maggio 1988, n . 1432, recante modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali ( GU L 131, pag . 37 ).
2 La questione è stata sollevata nell' ambito di un' azione esperita dal sig . Vincenzo Zardi, titolare di un' impresa agricola sita in Copparo ( Italia ), contro il Consorzio agrario provinciale di Ferrara . Quest' ultimo aveva trattenuto sul prezzo di vendita di una partita di 1 186,42 quintali di granoturco, acquistata presso lo Zardi, la somma di LIT 1 019 372 a titolo di prelievo di corresponsabilità supplementare nel settore dei cereali .
3 Con la sua azione dinanzi alla Pretura di Copparo, il sig . Zardi chiede la condanna del Consorzio agrario provinciale di Ferrara al rimborso della somma trattenuta, in quanto le modalità di riscossione di tale prelievo contrasterebbero con i principi fondamentali di proporzionalità e di parità di trattamento .
4 Ciò considerato, la Pretura di Copparo ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale :
"Se l' art . 4 'ter' del regolamento ( CEE ) n . 2727/75, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, introdotto dall' art . 1 del regolamento ( CEE ) n . 1097/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 e il regolamento ( CEE ) n . 1432/88 della Commissione del 26 maggio 1988 siano validi, in base al principio di proporzionalità, in quanto obbligano i produttori di cereali a corrispondere, per l' intero, il prelievo di corresponsabilità supplementare al momento dell' immissione del prodotto sul mercato prima del verificarsi dell' evento rappresentato dal superamento del quantitativo massimo garantito stabilito dalle istituzioni comunitarie ed indipendentemente dal fatto che tale evento possa verificarsi, in tutto o in parte ".
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, delle pertinenti norme comunitarie nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
6 L' art . 4 ter del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, come modificato dal regolamento del Consiglio 25 aprile 1988, n . 1097, prevede in sostanza che, all' atto della fissazione dei prezzi, il Consiglio stabilisca per un periodo di tre campagne di commercializzazione un quantitativo massimo garantito per tutti i cereali . Un prelievo di corresponsabilità supplementare, pari al 3% del prezzo di intervento in vigore per il frumento tenero, è posto a carico dei produttori su tutti i quantitativi di cereali immessi sul mercato nel corso della relativa campagna . Il prelievo supplementare è integralmente rimborsato al produttore, qualora la produzione cerealicola della campagna considerata sia pari o inferiore al quantitativo massimo garantito; in caso di superamento del quantitativo massimo garantito in misura inferiore al 3%, il rimborso è parziale . Nessun rimborso viene, invece, effettuato se il quantitativo massimo garantito viene superato in misura superiore al 3 %.
7 Il regolamento della Commissione 26 maggio 1988, n . 1432, stabilisce le modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità supplementare, in particolare quelle relative al fatto generatore, alla riscossione ed al rimborso di detto prelievo .
8 Dalla motivazione dell' ordinanza di rinvio e dalla discussione svoltasi dinanzi alla Corte emerge che la questione pregiudiziale presenta, in realtà, due profili . In primo luogo, il giudice nazionale chiede se le disposizioni comunitarie possano legittimamente imporre agli operatori interessati un onere pecuniario pari all' intero importo del prelievo di corresponsabilità supplementare, prima ancora che il prelievo ed il suo ammontare siano certi e definitivi . In secondo luogo, si chiede se le citate disposizioni violino il principio di proporzionalità, imponendo un tale onere pecuniario all' atto dell' immissione sul mercato dei cereali .
9 Per quanto attiene al primo profilo della questione pregiudiziale, si deve sottolineare che il prelievo di corresponsabilità supplementare non può essere qualificato a stregua di onere fiscale . Il prelievo costituisce, al contrario, una misura di politica agricola volta a contenere ed a prevenire la crescita sul mercato cerealicolo caratterizzato da eccedenze strutturali, esercitando una pressione diretta sui prezzi pagati ai produttori di cereali . Non appare quindi appropriato giudicare la legittimità del prelievo sulla base di criteri mutuati dal diritto tributario . Per di più, anche i regimi fiscali nazionali ammettono la possibilità di riscossione anticipata di oneri pecuniari . Nella specie della causa principale, il prevedere la riscossione a titolo provvisorio del prelievo al momento dell' immissione sul mercato dei cereali - salvo rimborso, totale o parziale, qualora al termine della relativa campagna il quantitativo massimo garantito non risulti superato, ovvero il superamento sia stato inferiore ad una determinata percentuale -, è giustificato dalla finalità economica perseguita dal regolamento comunitario .
10 Per quanto riguarda il secondo profilo della questione pregiudiziale, va ricordato che il principio di proporzionalità invocato dal giudice nazionale è riconosciuto da una costante giurisprudenza della Corte come uno dei principi generali del diritto comunitario . In forza di tale principio, la legittimità di provvedimenti che impongono oneri finanziari agli operatori è subordinata alla condizione che detti provvedimenti siano idonei e necessari al conseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti dalla normativa in causa, fermo restando che, qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere alla meno restrittiva, e che gli oneri imposti non devono essere sproporzionati in relazione agli scopi perseguiti ( v . sentenza 11 luglio 1989, Schraeder, punto 21 della motivazione, causa 265/87, Racc . pag . 2237 ).
11 Per quel che riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni indicate, si deve tuttavia precisare che il legislatore comunitario dispone in materia di politica agricola comune di un ampio potere discrezionale, correlato alle responsabilità politiche conferitegli dagli artt . 40 e 43 del Trattato .
12 Nella specie, l' attore nella causa principale ed il governo italiano sostengono che non sarebbe stato necessario esigere il versamento all' atto dell' immissione sul mercato dei cereali . A loro avviso, altre formule, come la cauzione o la fideiussione, avrebbero consentito di garantire il pagamento pur esigendolo solo quando risultasse accertato il superamento della produzione massima garantita .
13 Va nuovamente ricordato che la riscossione di un prelievo di corresponsabilità supplementare all' atto dell' immissione sul mercato mira, mediante una diminuzione del prezzo pagato ai produttori, a dissuadere questi ultimi dall' aumentare la produzione nel corso delle campagne de quibus, se vogliono ottenere alla fine di queste campagne il rimborso del prelievo riscosso . Dagli elementi del fascicolo non risulta che il legislatore comunitario sia incorso in un manifesto errore di valutazione escludendo formule diverse da quella del prelievo, le quali, avendo minore incidenza sui prezzi corrisposti agli imprenditori agricoli, non avrebbero avuto il medesimo effetto dissuasivo . Questa conclusione è del resto avvalorata dalla circostanza, rilevata dalla Commissione, che un sistema di cauzioni o di fideiussioni avrebbe comportato difficoltà amministrative nonché rilevanti costi amministrativi fissi .
14 La questione sollevata dal giudice nazionale va dunque risolta nel senso che dal suo esame non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità dell' art . 4 ter del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, come modificato dal regolamento del Consiglio 25 aprile 1988, n . 1097, nonché del regolamento della Commissione 26 maggio 1988, n . 1432, recante modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali .
Decisione relativa alle speseSulle spese
15 Le spese sostenute dal governo italiano nonché dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nell' ambito della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( Quinta Sezione ),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Pretura di Copparo con ordinanza 14 dicembre 1988, dichiara :
Dall' esame della questione proposta non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità dell' art . 4 ter del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, come modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 25 aprile 1988, n . 1097, nonché del regolamento ( CEE ) della Commissione 26 maggio 1988, n . 1432, recante modalità di applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali .
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