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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 ottobre 2002. - Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti concessi dagli Stati - Aiuto allo sviluppo - Bastimento Le Levant utilizzato a Saint-Pierre-et-Miquelon - Ricorso di annullamento della decisione della Commissione relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica francese. - Causa C-394/01.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-08245
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Aiuti concessi dagli Stati - Esame da parte della Commissione - Valutazione della legittimità alla luce delle informazioni disponibili al momento dell'adozione della decisione
(Art. 88 CE)
2. Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti alla costruzione navale - Direttiva 90/684 - Criteri di deroga - Aiuti erogati come aiuti allo sviluppo ad un paese in via di sviluppo - Necessità di una valutazione specifica di un aiuto fornito allo sviluppo
(Direttiva del Consiglio 90/684/CEE, art. 4, n. 7)
Massima1. La legittimità di una decisione in materia di aiuti dev'essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l'ha adottata. Pertanto, uno Stato membro non può valersi dinanzi alla Corte di elementi di fatto che non sono stati dedotti durante il procedimento precontenzioso previsto dall'art. 88 CE.
( v. punto 34 )
2. L'esistenza di difficoltà economiche e finanziarie in cui versa un arcipelago non è sufficiente perché degli aiuti alla costruzione e alla trasformazione di navi possano essere qualificati «aiuti allo sviluppo ad un paese in via di sviluppo» ai sensi dell'art. 4, n. 7, della direttiva 90/684, a tenore del quale tali aiuti possono essere considerati - senza dover rispettare il massimale descritto nei nn. 1-3 del medesimo articolo - compatibili con il mercato comune se sono conformi alle disposizioni dell'Accordo OCSE riguardanti i crediti all'esportazione di navi. Infatti, il contributo di detti aiuti allo sviluppo deve costituire oggetto di una valutazione specifica.
D'altronde, il fatto che la Commissione abbia potuto, in passato, accettare altri progetti dello stesso tipo relativi ai territori d'oltremare non incide sulla valutazione dell'aiuto controverso, che doveva essere esaminato in base alle sue caratteristiche.
( v. punti 52-53 )
PartiNella causa C-394/01,
Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e F. Million, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Rozet, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 25 luglio 2001, 2001/882/CE, relativa all'aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione sotto forma di aiuto allo sviluppo in favore del bastimento Le Levant costruito da Alstom Leroux Naval e destinato ad essere utilizzato a Saint-Pierre-et-Miquelon (GU L 327, pag. 37),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr (relatore), M. Wathelet, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 giugno 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte l'8 ottobre 2001, la Repubblica francese, ai sensi dell'art. 230, primo comma, CE, ha chiesto l'annullamento della decisione della Commissione 25 luglio 2001, 2001/882/CE, relativa all'aiuto di Stato cui la Francia ha dato esecuzione sotto forma di aiuto allo sviluppo in favore del bastimento Le Levant costruito da Alstom Leroux Naval e destinato ad essere utilizzato a Saint-Pierre-et-Miquelon (GU L 327, pag. 37; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Normativa applicabile
2 La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1990, 90/684/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 380, pag. 27), la cui applicazione è stata prorogata dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3094, relativo agli aiuti alla costruzione navale (GU L 332, pag. 1), prevede disposizioni specifiche applicabili agli aiuti a tale settore, che costituiscono un'eccezione al divieto generale enunciato nell'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE).
3 Ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva 90/684, un aiuto alla produzione a favore della costruzione e della trasformazione di navi può essere considerato compatibile con il mercato comune a condizione che il suo importo non superi un massimale definito in detto articolo.
4 Ai sensi dell'art. 4, n. 7, della direttiva 90/684:
«Gli aiuti connessi alla costruzione e alla trasformazione navali, accordati come aiuti allo sviluppo ad un paese in via di sviluppo, non sono soggetti al massimale. Essi possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché soddisfino le condizioni all'uopo stabilite dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE nell'accordo concernente l'interpretazione degli articoli 6, 7 e 8 dell'accordo [riguardante i crediti all'esportazione di navi] nonché nelle clausole aggiuntive o rettificative di tale accordo.
Ogni singolo progetto di aiuto deve essere preventivamente notificato alla Commissione che verifica la specifica finalità di "sviluppo" contenuta nell'aiuto prospettato e si assicura che l'aiuto rientri nel campo di applicazione dell'accordo di cui al primo comma».
Fatti
5 Lo svolgimento del procedimento precontenzioso, quale risulta dai punti 1-3 e 12 della motivazione della decisione impugnata, può essere esposto nei seguenti termini.
6 Alla fine del 1998 la Commissione ha appreso, da un articolo pubblicato nel Lloyds List, che il bastimento «Le Levant», costruito in Francia dall'Alstom Leroux Naval al prezzo contrattuale di FRF 228,55 milioni, era stato finanziato attraverso sgravi fiscali concessi agli investitori che avevano conferito fondi ai fini della costruzione della nave. Tale aiuto non erano stato notificato alla Commissione.
7 Con lettera 2 dicembre 1999, la Commissione ha informato le autorità francesi della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE. Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 5 febbraio 2000 (GU C 33, pag. 6), e gli interessati sono stati invitati a presentare le loro osservazioni.
8 La Repubblica francese ha comunicato i propri commenti al riguardo con lettere 12 gennaio 2000, 14 giugno 2000, 30 aprile 2001 e 11 giugno 2001.
9 Le caratteristiche ed il contesto dell'aiuto, quali illustrati al punto 5 della motivazione della decisione inpugnata, sono i seguenti. L'aiuto è stato concesso nel 1996 in occasione dell'acquisto del bastimento «Le Levant» da parte di un gruppo di investitori privati che avevano costituito una comproprietà marittima su iniziativa di una società (in prosieguo: la «società X»). La nave è stata successivamente noleggiata alla Compagnie des Iles du Levant (in prosieguo: la «CIL»), controllata di una società francese, registrata a Wallis-et-Futuna (territorio francese d'oltremare). Gli investitori sono stati autorizzati a dedurre dai loro redditi imponibili i fondi così conferiti. Tali sgravi fiscali, per un valore complessivo stimato in FRF 78 milioni, hanno permesso alla CIL di utilizzare la nave a condizioni favorevoli. Gli investitori erano tenuti a rivendere le loro quote alla società X dopo cinque anni, all'inizio dell'anno 2004. La CIL doveva poi acquistare tali quote dalla detta società ad un prezzo che consentisse di ripercuotere il valore dell'aiuto. La CIL era inoltre soggetta all'obbligo di utilizzare la nave per un periodo minimo di cinque anni, principalmente sulla rotta da e per Saint-Pierre-et-Miquelon (territorio francese d'oltremare situato al largo della costa orientale del Canada), per 160 giorni all'anno.
La decisione impugnata
10 Al punto 16 della motivazione della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che l'aiuto controverso doveva essere valutato alla luce delle disposizioni dell'art. 4, n. 7, della direttiva 90/684, poiché si sarebbe trattato di un aiuto connesso alla costruzione navale, concesso come aiuto allo sviluppo nel 1996 nell'ambito di un regime d'aiuti istituito dalla cosiddetta legge «Pons» e autorizzato dalla Commissione nel 1992.
11 La Commissione ha precisato, al punto 17 della motivazione della decisione impugnata, che essa doveva verificare la componente «sviluppo» dell'aiuto controverso e assicurarsi che esso rientrasse nel campo d'applicazione dell'accordo di cui all'art. 4, n. 7, della direttiva 90/684. Essa ha constatato, al punto 21 della detta motivazione, che l'aiuto soddisfaceva i criteri fissati da tale accordo ma ha specificato, al punto seguente, che l'aiuto non soddisfaceva il criterio della componente «sviluppo».
12 I principali argomenti esposti dalla Commissione a sostegno della propria conclusione secondo la quale l'aiuto controverso non costituiva un aiuto allo sviluppo figurano ai punti 22-33 della motivazione della decisione impugnata.
13 La Commissione ha rilevato che dalle informazioni fornite dalle autorità francesi risultava che l'elemento essenziale delle loro stime delle ricadute economiche dell'aiuto controverso si basava sull'ipotesi secondo cui la nave facesse scalo a Saint-Pierre-et-Miquelon 50 volte a stagione nei 160 giorni, da fine maggio a inizio ottobre, durante i quali le condizioni climatiche permettono di effettuare crociere nell'area interessata.
14 Tuttavia, la Commissione ha constatato che la realtà era molto diversa e ha sottolineato che le autorità francesi, nella loro lettera 30 aprile 2001, avevano indicato che, rispettivamente, soltanto 9 corciere e 11 crociere da e per Saint-Pierre-et-Miquelon avevano avuto luogo nel 1999 e nel 2000. Ne risultava, secondo la Commissione, che su 100 scali previsti soltanto 11, ossia l'11%, erano stati effettuati nel corso di questi due anni.
15 Per quanto riguarda l'anno 2001, la Commissione ha osservato che, secondo la stessa lettera, erano state previste 13 crociere da o per Saint-Pierre-et-Miquelon e 5 mini-crociere aventi tale arcipelago sia come punto di partenza sia come punto di destinazione, per un totale di 12 scali sui 50 previsti, ossia il 24%.
16 Fondandosi sulle cifre applicabili agli anni 1999 e 2000, la Commissione è giunta alla conclusione che le ipotesi sulla base delle quali erano state calcolate le ricadute economiche per Saint-Pierre-et-Miquelon erano false. Essa ha asserito di aver pertanto ricalcolato le ricadute economiche scontate in base alle cifre delle autorità francesi, ma tenendo conto del numero molto inferiore di scali effettuati.
17 La Commissione ha rilevato che, quanto agli effetti economici diretti, le autorità francesi avevano stimato che le spese connesse all'utilizzazione della nave sarebbero ammontate a FRF 10,8 milioni all'anno e che le spese effettuate in loco dai passeggeri avrebbero raggiunto l'importo di FRF 1,2 milioni all'anno, per un totale di FRF 12 milioni. La Commissione ha precisato che, per i due tipi di spese, i dati erano basati su una previsione di 50 scali all'anno.
18 La Commissione ha supposto, tenuto conto della natura delle ricadute economiche previste in tali calcoli, che comprenderebbero in particolare la vendita di prodotti alimentari e di materiale nonché tasse portuali, che esse fossero proporzionali al numero di scali effettuati.
19 Basandosi sul numero reale di scali per gli anni 1999-2000 e sul numero prevedibile di scali per i tre anni successivi, la Commissione ha stimato che le ricadute economiche dal 1999 al 2003 corrispondessero, supponendo che i calcoli economici effettuati dalle autorità francesi fossero esatti per quanto riguarda l'impatto degli scali della nave, a FRF 11,28 milioni, così ripartiti:
- nel 1999 e nel 2000, le ricadute economiche sarebbero state pari all'11% di FRF 12 milioni per anno, ossia FRF 1,32 milioni per anno;
- nel 2001, le ricadute economiche avrebbero potuto essere stimate nel 24% di FRF 12 milioni, vale a dire FRF 2,88 milioni;
- nel 2002 e nel 2003, non essendo noto il programma di crociere, le ricadute economiche sono stimate applicando, per ipotesi, il dato relativo al 2001, e cioè il 24% di FRF 12 milioni per anno, vale a dire FRF 2,88 milioni per anno.
20 Essendo il valore complessivo dell'aiuto pari a FRF 78 milioni, la Commissione ha considerato che esso era quindi quasi 7 volte superiore alle ricadute economiche previste per l'arcipelago di Saint-Pierre-et-Miquelon.
21 Per quanto riguarda l'occupazione diretta, la Commissione ha precisato che le autorità francesi avevano affermato che per i 55 posti di membro d'equipaggio sarebbero stati assunti prioritariamente residenti di Saint-Pierre-et-Miquelon. Tuttavia la Commissione ha rilevato che la sola informazione fornita era che quattro ex pescatori di tale arcipelago avevano seguito un corso di formazione per lavorare sulla nave. La Commissione ne ha dedotto che nell'equipaggio non figuravano molti residenti nell'arcipelago.
22 La Commissione ha osservato che le affermazioni relative ad altre ricadute indirette non erano state quantificate.
23 La Commissione ha altresì asserito che l'argomento delle autorità francesi secondo cui occorrerebbe prendere in considerazione un periodo eccedente gli anni dal 1999 al 2003 non era accettabile, dato che non esisterebbe alcun obbligo per la CIL di continuare ad utilizzare la nave da o per Saint-Pierre-et-Miquelon dopo tale periodo.
24 La Commissione ne ha concluso che non era accertato che il progetto che aveva formato oggetto dell'aiuto controverso fosse un progetto di sviluppo. Essa ha fatto valere, da un lato, che le pretese ricadute in termini di occupazione diretta non erano state dimostrate né si basavano su ipotesi realistiche. Essa ha rilevato, d'altro canto, che le pretese ricadute economiche dirette erano nettamente inferiori al detto aiuto, il che dimostrerebbe un'assenza di proporzionalità fra quest'ultimo e l'impatto economico previsto.
25 La Commissione ha constatato che la Repubblica francese aveva posto in esecuzione l'aiuto controverso in violazione dell'articolo 88, n. 3, CE. Essa ha aggiunto che, non essendo conforme alla direttiva 90/684, l'aiuto era pertanto incompatibile con il mercato comune e doveva essere recuperato tenendo conto degli interessi.
Le conclusioni delle parti
26 La Repubblica francese, che deduce un solo motivo a sostegno del proprio ricorso, chiede alla Corte di annullare la decisione impugnata e di condannare la Commissione alle spese.
27 La Commissione chiede che il ricorso venga respinto e che la Repubblica francese venga condannata alle spese.
Sul motivo dedotto
28 Con il suo unico motivo, il governo francese contesta la conclusione della Commissione secondo la quale l'aiuto controverso non costituirebbe un aiuto allo sviluppo. Esso ritiene che la Commissione abbia potuto negare la qualifica di aiuto allo sviluppo soltanto a prezzo di errori di fatto, di errori di diritto e di manifesti errori di valutazione che dovrebbero comportare l'annullamento della decisione impugnata.
29 Tale motivo si articola in due parti. In primo luogo, per quanto riguarda i dati relativi all'occupazione, la Commissione non avrebbe tenuto conto del numero corretto di occupati residenti a Saint-Pierre-et-Miquelon. In secondo luogo, relativamente alle ricadute economiche, la valutazione della Commissione sarebbe erronea.
Sui dati relativi all'occupazione
Argomenti delle parti
30 Il governo francese sostiene che il progetto che ha formato oggetto dell'aiuto controverso ha conseguito il suo scopo in materia di creazione di occupazione. La Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che solo 4 ex pescatori avessero ricevuto una formazione per lavorare sulla nave interessata e che nell'equipaggio non dovessero figurare molti residenti di Saint-Pierre-et-Miquelon. Secondo il governo francese, 12 membri di equipaggio sono stati assunti in tale arcipelago e 17 nelle Antille.
31 La Commissione ribatte che essa non ha commesso errori di fatto e che l'informazione relativa ai pretesi 12 membri di equipaggio assunti a Saint-Pierre-et-Miquelon è nuova. Essa non risulterebbe in alcun modo dai dati forniti nel corso del procedimento precontenzioso e sarebbe dunque irricevibile nell'ambito del presente ricorso. Riguardo ai 17 membri di equipaggio assunti nelle Antille, l'informazione non sarebbe pertinente nell'ambito di una questione relativa allo sviluppo di Saint-Pierre-et-Miquelon.
32 Nella replica, il governo francese ammette di non aver informato immediatamente la Commissione dell'origine dei membri di equipaggio assunti dopo la propria lettera del 12 maggio 1999 alla Commissione, nella quale esso asseriva che 4 ex pescatori stavano seguendo un corso di formazione.
Giudizio della Corte
33 E' giocoforza constatare che il governo francese non ha comunicato alla Commissione, nella fase del procedimento precontenzioso, l'informazione contenuta nel ricorso e relativa all'assunzione di 12 membri di equipaggio residenti a Saint-Pierre-et-Miquelon.
34 Si deve ricordare al riguardo che, secondo una giurisprudenza costante, la legittimità di una decisione in materia di aiuti dev'essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l'ha adottata (v., in particolare, sentenza 5 ottobre 2000, causa C-288/96, Germania/Commissione, Racc. pag. I-8237, punto 34). Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 20 delle sue conclusioni, uno Stato membro non può valersi dinanzi alla Corte di elementi di fatto che non sono stati dedotti durante il procedimento precontenzioso previsto all'art. 88 CE (v., in tal senso, sentenze 14 settembre 1994, cause riunite da C-278/92 a C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punto 31, e 13 giugno 2002, causa C-382/99, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-5163, punti 49 e 76).
35 Ne consegue che il governo francese non può valersi dinanzi alla Corte dell'argomento relativo al preteso numero di membri di equipaggio residenti a Saint-Pierre-et-Miquelon, argomento da esso menzionato per la prima volta in sede di ricorso.
36 Si deve pertanto considerare irricevibile la prima parte del motivo.
Sulle ricadute economiche
37 Il governo francese suddivide la seconda parte del suo motivo in quattro aspetti.
Sul primo aspetto, relativo al periodo 2001-2003
Argomenti delle parti
38 In primo luogo, il governo francese contesta alla Commissione il fatto di aver commesso un errore di diritto nel valutare le ricadute economiche dell'aiuto controverso nel corso del periodo 2001-2003 attraverso una estrapolazione dei dati relativi agli anni 1999 e 2000. L'errore sarebbe tanto più rilevante in quanto, nel corso di tali due anni, la nave interessata avrebbe subìto avarie tecniche.
39 La Commissione ribatte che la contestazione del governo francese si basa su una lettura inesatta della decisione impugnata. Da quest'ultima risulterebbe chiaramente che la Commissione non ha basato i suoi calcoli relativi al periodo 2001-2003 sulle cifre degli anni 1999-2000, ma sulle stime fornite per l'anno 2001.
Giudizio della Corte
40 A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, al punto 29 della motivazione della decisione impugnata, la Commissione si è avvalsa della stima fornita per l'anno 2001 al fine di valutare le ricadute economiche durante il periodo 2001-2003. La Commissione sostiene dunque correttamente che la lettura della decisione impugnata proposta dal governo francese è in contrasto con i termini espressamente utilizzati nella medesima.
41 Ne consegue che l'argomentazione del governo francese esposta nell'ambito del primo aspetto della seconda parte del motivo deve essere respinta.
Sul secondo aspetto, relativo al periodo di utilizzazione della nave
Argomenti delle parti
42 In secondo luogo, il governo francese sostiene che la Commissione ha ritenuto, erroneamente, che le stime delle ricadute economiche si basassero sull'ipotesi di un periodo di 160 giorni all'anno trascorso nell'area di Saint-Pierre-et-Miquelon. Esso fa valere che l'impegno preso inizialmente al riguardo si riferiva solo a 130 giorni e che tale obiettivo è stato superato di 5 giorni nel 2001 e quasi raggiunto nel 1999 e nel 2000.
43 La Commissione ribatte che tale argomento è inconciliabile con i dati del caso di specie. Essa sostiene che i soli elementi forniti a questo proposito dalle autorità francesi sono contenuti nelle loro lettere 12 maggio 1999 e 14 giugno 2000, che menzionerebbero esclusivamente 160 giorni e non 130 giorni, e verterebbero sulla durata di utilizzazione della nave, non sul tempo trascorso nell'area di Saint-Pierre-et-Miquelon.
44 Il governo francese riconosce, nella replica, che il numero di giorni da esso citato era di 160 e non di 130, ma sostiene che si trattava di un lapsus calami.
45 Nella controreplica, la Commissione contesta questa spiegazione del governo francese.
Giudizio della Corte
46 A tal riguardo, occorre osservare che il governo francese riconosce di aver menzionato un periodo di 160 giorni e non di 130 giorni nel suo carteggio con la Commissione.
47 E' giocoforza constatare, come sottolineato dalla Commissione nella controreplica, che tali espressioni non possono essere considerate come configuranti un lapsus calami, in quanto il governo francese aveva chiaramente fatto riferimento, per due volte in tale carteggio, ad un impegno relativo all'utilizzazione della nave nell'area interessata per 160 giorni.
48 Dev'essere pertanto respinta l'argomentazione del governo francese svolta nell'ambito del secondo aspetto della seconda parte del motivo.
Sul terzo aspetto, relativo al contesto economico
Argomenti delle parti
49 In terzo luogo, il governo francese fa valere che la Commissione avrebbe dovuto, in ogni caso, tener conto del contesto dell'arcipelago, in particolare delle sue dimensioni e delle sue prospettive economiche, al fine di valutare le ricadute dell'aiuto controverso. Esso sottolinea, nella replica, i problemi di riconversione e di diversificazione economica dell'arcipelago di Saint-Pierre-et-Miquelon e aggiunge che la rimessa in discussione dell'aiuto controverso potrebbe soltanto compromettere maggiormente l'equilibrio economico estremamente precario di tale arcipelago. Esso sostiene inoltre che la Commissione non si è opposta, in passato, a progetti del genere riguardanti un territorio d'oltremare, e cita a mo' di esempio la decisione della Commissione 30 marzo 1999, 1999/719/CE, relativa all'aiuto di Stato che la Francia intende accordare, come aiuto allo sviluppo, per la vendita di due navi costruite negli «Chantiers de l'Atlantique» e gestite da «Renaissance Financial» nella Polinesia francese (GU L 292, pag. 23).
50 La Commissione ribatte che l'analisi da essa effettuata nella decisione impugnata tiene conto dei dati forniti dalle autorità francesi quanto all'impatto sull'occupazione e sulle ricadute dirette dell'utilizzazione della nave interessata. Essa sostiene che le informazioni relative alle ricadute indirette sullo sviluppo delle infrastrutture e all'eventuale arrivo di altri operatori non erano state quantificate e non riguardavano il contributo dell'aiuto controverso allo sviluppo.
51 Riguardo alla considerazione secondo la quale la rimessa in discussione dell'aiuto controverso potrebbe soltanto compromettere maggiormente l'equilibrio economico di Saint-Pierre-et-Miquelon, la Commissione fa valere che la direttiva 90/684 autorizza taluni aiuti a favore dei paesi in via di sviluppo. Rientrerebbe nella natura dei casi considerati che paesi del genere si trovino in situazioni finanziarie difficili, ma queste ultime non basterebbero, di per sé, a dimostrare il contributo di un determinato aiuto allo sviluppo. La Commissione aggiunge che il fatto che essa abbia accettato, in passato, altri progetti della stessa natura che interessavano territori d'oltremare non ha incidenza sull'aiuto controverso. Ciò dimostrerebbe semplicemente che la Commissione, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 4, n. 7, della direttiva 90/684, non è a priori ostile a tale tipo di aiuto.
Giudizio della Corte
52 A tal proposito, si deve necessariamente constatare che il governo francese si limita a descrivere le difficoltà economiche e finanziarie alle quali deve far fronte l'arcipelago di Saint-Pierre-et-Miquelon, senza dimostrare che la Commissione avrebbe commesso un errore di fatto o di diritto nel suo esame dell'aiuto controverso. Come osserva giustamente la Commissione, l'esistenza di tali difficoltà non è sufficiente perché degli aiuti alla costruzione e alla trasformazione di navi possano essere qualificati «aiuti allo sviluppo ad un paese in via di sviluppo» ai sensi dell'art. 4, n. 7, della direttiva 90/684.
53 D'altronde, il fatto che la Commissione abbia potuto, in passato, accettare altri progetti dello stesso tipo relativi ai territori d'oltremare non incide, come sostiene la Commissione, sulla valutazione dell'aiuto controverso, che doveva essere esaminato in base alle sue caratteristiche.
54 Occorre pertanto respingere l'argomentazione del governo francese svolta nell'ambito del terzo aspetto della seconda parte del motivo.
Sul quarto aspetto, relativo al numero di scali e all'ammontare delle ricadute economiche
Argomenti delle parti
55 Il governo francese fa valere, in quarto luogo, che la cifra di 100 scali utilizzata dalla Commissione nella sua valutazione delle ricadute economiche per gli anni 1999 e 2000, ossia 50 scali per anno, non è stata fornita da esso, ma dalla Commissione. Il governo francese si sarebbe limitato a menzionare 50 approdi. Ora, ciascuno scalo comporterebbe due approdi, e cioè uno all'arrivo e uno alla partenza della nave. D'altro canto, in base alle ultime cifre disponibili, le ricadute economiche dell'aiuto controverso sarebbero ammontate a euro 492 000 nel 1999, a euro 349 000 nel 2000 e a euro 821 000 nel 2001, ossia a oltre euro 1 600 000 per i tre primi anni di utilizzazione della nave.
56 La Commissione sostiene che questo argomento è infondato e in ogni caso irricevibile.
57 La Commissione si stupisce della definizione degli approdi proposta dal governo francese, che le sembra contraria alla nozione di scalo quale risultante dalle definizioni date nei dizionari di lingua francese. Essa sostiene che i termini «scalo» e «approdo» sono sinonimi, di modo che uno scalo costituisce un approdo e non due. Per di più, tale definizione degli approdi sarebbe stata menzionata dal governo francese per la prima volta nella replica. Essa non sarebbe stata esposta in nessuna delle fasi del procedimento che ha condotto all'adozione della decisione impugnata, sebbene la Commissione avesse chiaramente mostrato, durante tutta la fase istruttoria, l'importanza da essa data al numero di scali. La definizione così proposta sarebbe quindi irricevibile.
58 La Commissione esamina anche le nuove cifre presentate nella replica quanto alle ricadute economiche dell'aiuto controverso. Essa sostiene che si tratta di dati successivi alla decisione impugnata e pertanto irricevibili. In ogni caso, essa nega la pertinenza delle nuove cifre, che non sarebbero né spiegate né giustificate.
Giudizio della Corte
59 A tal riguardo, occorre rilevare che il significato della parola «approdo» proposto dal governo francese non sembra corroborato dalla definizione di tale termine quale figura nei dizionari di lingua francese.
60 Inoltre, si deve necessariamente constatare che, in ogni caso, l'argomento del governo francese sul numero di approdi per scalo nonché le nuove cifre da esso fornite relativamente alle ricadute economiche dell'aiuto controverso sono stati presentati per la prima volta in fase di replica. Tale governo non ne aveva fatto alcuna menzione in precedenza, in particolare nel corso del procedimento precontenzioso. Ora, come risulta dal fascicolo, esso non poteva ignorare l'importanza che la Commissione conferiva al numero di scali nella valutazione delle ricadute economiche dell'aiuto controverso nonché all'ammontare di tali ricadute.
61 Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza della Corte ricordata al punto 34 della presente sentenza, si deve considerare che, in quanto presentato tardivamente, l'argomento del governo francese esposto nell'ambito del quarto aspetto della seconda parte del motivo è irricevibile.
62 Poiché nessuno dei quattro aspetti dell'argomentazione esposta dal governo francese a sostegno della seconda parte del suo motivo è stato accolto, quest'ultima dev'essere integralmente respinta.
63 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere l'unico motivo dedotto dalla Repubblica francese e respingere quindi il ricorso nel suo complesso.
Decisione relativa alle speseSulle spese
64 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica francese, che è rimasta soccombente sul suo unico motivo, quest'ultima va condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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