Avis juridique important
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 dicembre 2003. - Nina Kristiansen contro Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Arbeidsrechtbank Tongeren - Belgio. - Previdenza sociale - Regime nazionale di indennità di disoccupazione che prevede una disposizione anticumulo per determinati redditi - Indennità di disoccupazione per ex agenti temporanei delle Comunità europee - Libera circolazione dei lavoratori subordinati - Regime nazionale di assicurazione contro la disoccupazione - Qualificazione derivante da un impiego postuniversitario - Impiego in qualità di borsista tirocinante - Qualificazione differenziata con riferimento ad altri Stati membri del SEE - Discriminazione. - Causa C-92/02.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina 00000
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Nel procedimento C-92/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Arbeidsrechtbank van het Arrondissement Tongeren (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Nina Kristiansen
e
Rijksdienst voor Arbeisdvoorziening,
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU L 28 del 30 gennaio 1997, pag. 1, e del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19 ottobre 1968, pag. 2),
LA CORTE
(Quinta Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, facente funzioni di presidente delle quinta sezione, dai sigg. D.A.O. Edward e A. La Pergola (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. S. Alber
cancelliere: sig. R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate, per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. D. Martin, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 marzo 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con decisione 11 marzo 2002 pervenuta nella cancelleria della Corte il 15 marzo successivo, l'Arbeidsrechtbank van het Arrondissement Tongeren ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU L 28 del 30 gennaio 1997, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71») e del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19 ottobre 1968, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento n. 1612/68»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Kristiansen ed il Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (Ufficio nazionale per l'impiego, in prosieguo: il «RVA»), con riguardo ad una domanda di indennità di disoccupazione da essa presentata e respinta da quest'ultimo:
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L'art. 67 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione», dispone:
«1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica, a condizione tuttavia che i periodi di occupazione venissero considerati come periodi di assicurazione se fossero stati maturati sotto tale legislazione.
2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi di occupazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica.
3. Salvo i casi previsti all'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia compiuto da ultimo
- nel caso del paragrafo 1, periodi di assicurazione,
- nel caso del paragrafo 2, periodi di occupazione
secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni.
4. Quando la durata dell'erogazione delle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di occupazione, sono applicabili, secondo il caso, le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2».
4 L'art. 28 bis del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»), adottato col regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 27 settembre 1985, n. 2799, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 265 dell'8 ottobre 1985, pag. 1), dispone:
«1. L'ex agente temporaneo che si trovi senza impiego dopo la cessazione dal servizio presso una istituzione delle Comunità europee:
- che non è titolare di una pensione di anzianità o d'invalidità a carico delle Comunità europee,
- la cui cessazione dal servizio non è dovuta a dimissioni o a risoluzione di un contratto per motivi disciplinari,
- che ha prestato servizio per un periodo di almeno 6 mesi,
- e che risiede in uno stato membro delle Comunità,
beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione alle condizioni stabilite in appresso.
Qualora possa aver diritto ad un'indennità di disoccupazione a titolo di un regime nazionale, è tenuto a farne la dichiarazione presso l'istituzione a cui apparteneva, la quale ne informa immediatamente la Commissione. In tal caso l'importo dell'indennità è dedotto da quello versato a titolo del paragrafo 3.
2. Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione, l'ex agente temporaneo:
a) deve depositare la sua richiesta di lavoro presso i servizi di collocamento competenti dello stato membro dove stabilisce la sua residenza;
b) dovrà ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione di tale stato membro che incombono al titolare delle prestazioni di disoccupazione a norma di detta legislazione;
c) deve far pervenire ogni mese all'istituzione a cui apparteneva, che immediatamente lo trasmette alla Commissione, un attestato rilasciato dal competente servizio nazionale in cui si precisi se abbia adempiuto o meno gli obblighi fissati alle lettere a) e b).
La Comunità può concedere o mantenere la prestazione, anche se gli obblighi nazionali di cui alla lettera b) non sono soddisfatti, in caso di malattia, infortunio, maternità, invalidità o situazione riconosciuta come analoga oppure in caso di dispensa da parte della competente autorità nazionale dall'adempimento di tali obblighi.
(...)
4. L'indennità di disoccupazione è corrisposta all'ex agente temporaneo per un periodo massimo di ventiquattro mesi a decorrere dal giorno della cessazione dal servizio. Tuttavia, se durante tale periodo l'ex agente temporaneo cessa di soddisfare le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2, il versamento dell'indennità viene interrotto. L'indennità è nuovamente corrisposta se, prima del termine di tale periodo, l'ex agente temporaneo soddisfa nuovamente le condizioni, senza aver acquisito il diritto ad una indennità di disoccupazione nazionale.
(...)
8. L'indennità di disoccupazione corrisposta all'ex agente temporaneo rimasto senza impiego è soggetta al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee.
9. I servizi nazionali competenti in materia di lavoro e di disoccupazione, operanti nell'ambito della loro legislazione nazionale, e la Commissione assicurano un'efficace cooperazione per la corretta applicazione del presente articolo».
5 L'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1612/68 dispone:
«Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive concernenti l'accesso all'impiego, l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento, sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri».
La normativa nazionale
6 L'art. 30 del regio decreto 25 novembre 1991 sulla normativa in materia di disoccupazione (Moniteur belge del 31 dicembre 1991; in prosieguo: il «regio decreto»), dispone:
«Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione il lavoratore a tempo pieno deve maturare un numero di giornate lavorative secondo lo schema che segue:
(...)
2_ 468 durante i 27 mesi precedenti tale richiesta, se egli ha un'età compresa tra i 36 e i 50 anni;
(...)
Il periodo di riferimento menzionato al n. 1 viene prolungato per il numero di giorni compresi nel periodo:
(...)
3_ dell'esercizio per almeno sei mesi di un'attività per cui il lavoratore non rientra nella previdenza sociale, settore disoccupazione; la proroga non può essere superiore a nove anni».
7 A tenore dell'art. 37, n. 1, del regio decreto:
Ai fini dell'applicabilità del presente capitolo vengono presi in considerazione i periodi di occupazione ove le prestazioni sono state fornite in un'attività o impresa che rientra nella previdenza sociale, settore disoccupazione e per cui in pari tempo:
1_ sia stata pagata una remunerazione equivalente almeno al minimo salariale;
(...)
2_ si siano effettuate le trattenute a favore della previdenza sociale incluso il settore della disoccupazione.
8 L'art. 44 del regio decreto afferma:
«Per poter beneficiare di indennità il disoccupato dev'essere senza lavoro e remunerazione in seguito a circostanze indipendenti dalla sua volontà».
9 L'art. 46, n. 1, del regio decreto recita come segue:
«Vanno considerati come remunerazione ai sensi dell'art. 44 in particolare:
(...)
5_ il compenso cui ha diritto il lavoratore in ragione della cessazione del rapporto i lavoro ad eccezione del risarcimento dei danni e del compenso accordato quale integrazione alla prestazione di disoccupazione;
(...)
Ai fini dell'applicabilità del n. 1, 5_, s'intende per compenso accordato quale integrazione alla prestazione di disoccupazione, il compenso o una parte del compenso che un disoccupato non per sua colpa ottiene in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro alle seguenti condizioni:
- il compenso non é stato considerato dalle parti come un'indennità di preavviso;
- il compenso o una parte del medesimo non può sostituire quelli erogati nell'ambito di un normale sistema di licenziamento, nella misura in cui questi ultimi lo siano stati effettivamente».
10 A tenore dell'art. 14 del decreto ministeriale 26 novembre 1991, recante modalità di applicazione delle normativa in materia di disoccupazione (Moniteur belge 25 gennaio 1992, in prosieguo: il «decreto ministeriale»):
«Nel computo delle giornate lavorative richieste non vengono prese in considerazione le prestazioni lavorative fornite in un'attività o impresa che non rientrano nella previdenza sociale, settore disoccupazione, anche se vengono trattenuti i contributi».
Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali
11 La sig. Kristiansen, nata il 17 novembre 1961, di cittadinanza norvegese, ha esercitato, dal 1_ giugno 1988 al 1_ novembre 1994, un'attività professionale in Norvegia, dopo avervi terminato gli studi universitari. Essa era soggetta, durante tale periodo di attività professionale, alla previdenza sociale norvegese.
12 Dal 1_ novembre 1994 al 31 ottobre 1996 la sig.ra Kristiansen ha prestato la sua attività presso l'istituto per i materiali e le misure di riferimento (in prosieguo: l'«IRMM») a Geel (Belgio), sulla base di un contratto concluso con la Commissione delle Comunità europee («Individual Fellowship Contract», in prosieguo: il «Fellowship Contract»). Tale contratto aveva ad oggetto il perfezionamento della qualificazione professionale dei giovani lavoratori. Su tale base la sig.ra Kristiansen ha partecipato ad un progetto di formazione alla ricerca («research training project»), le cui condizioni erano allegate al contratto stesso. Conformemente a tali condizioni essa non percepiva alcuna remunerazione, ma le veniva corrisposto un compenso mensile che copriva le spese di viaggio e di soggiorno. Inoltre i contributi previdenziali e le imposte erano a suo carico. Essa non era soggetta alla previdenza sociale belga.
13 Alla scadenza del Fellowship Contract la sig.ra Kristiansen era rimasta disoccupata per un mese.
14 Dal 1_ dicembre 1996 al 30 novembre 1999 essa ha lavorato alla Commissione delle Comunità europee in base ad un contratto di agente temporaneo ai sensi del quale era iscritta al regime previdenziale dei funzionari e degli agenti delle Comunità europee.
15 Dopo la scadenza di tale contratto la sig.ra Kristiansen ha chiesto l'erogazione di indennità di disoccupazione in Belgio. Con decisione 23 giugno 2000 il RVA ha respinto la suddetta domanda per il motivo che la sig.ra Kristiansen non soddisfaceva i requisiti previsti dalla normativa belga che richiede di aver effettuato 468 giornate lavorative o giornate assimilate nel corso del periodo di riferimento applicabile e concernente i 27 mesi precedenti alla sua domanda.
16 Con la sua decisione il RVA ha rifiutato di prendere in considerazione le prestazioni compiute dalla sig.ra Kristiansen in quanto dipendente della Commissione nel periodo compreso tra il 1_ dicembre 1996 e il 30 novembre 1999. Esso ha motivato la sua decisione con il fatto che tali prestazioni sono state effettuate nell'ambito di una professione o di un'impresa non soggetta alla previdenza sociale, settore disoccupazione e non potevano essere prese in considerazione in forza degli artt. 37, n. 1, del regio decreto e 14 del decreto ministeriale. Il RVA ha tuttavia ritenuto che la suddetta attività professionale prolungava il periodo di riferimento per l'ammissione al regime nazionale belga delle indennità di disoccupazione in forza dell'art. 30, terzo comma, del regio decreto.
17 Per quanto riguarda l'attività che la sig.ra Kristiansen aveva esercitato nel periodo compreso tra il 1_ novembre 1994 ed il 31 ottobre 1996 presso l'IMMR, il RVA ha invece considerato che, trattandosi di un periodo di formazione compiuto dalla sig.ra Kristiansen in qualità di borsista tirocinante, un periodo siffatto non prolungava il periodo di riferimento in forza dell'art. 30, terzo comma, del regio decreto.
18 Data tale situazione la sig.ra Kristiansen non potrebbe far valere un numero di giornate lavorative sufficienti ad ottenere l'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione belga.
19 La sig.ra Kristiansen ha impugnato la decisione del RVA dinanzi all'Arbeidsrechtbank van het Arrondissement Tongeren.
20 Dinanzi al giudice nazionale la sig.ra Kristiansen ha fatto valere che le attività da essa svolte presso l'IMMR, a norma del Fellowship Contract, costituivano un'attività professionale. Essa ha sostenuto in proposito che un siffatto periodo di formazione presso l'IMMR è disciplinato da un particolare statuto di diritto internazionale risultante dall'accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU L 1 del 3 gennaio 1994, pag. 3, in prosieguo: l'«accordo SEE»). Essa sottolinea che, in taluni Stati membri parti dell'accordo SEE, una funzione postuniversitaria presso l'IMMR viene ritenuta costituire un'attività professionale soggetta o non alla previdenza sociale, mentre in Belgio essa viene considerata come tirocinio di borsista. In tale Stato membro un borsista non può fruire, su una base volontaria, del regime previdenziale cui sono soggette le attività professionali. Secondo la sig.ra Kristiansen una siffatta disparità nello status sociale di una persona che esercita una funzione postuniversitaria darebbe luogo ad un'incompatibilità con l'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1612/68.
21 Il RVA ha sostenuto che l'attività svolta dalla sig.ra Kristiansen presso l'IMMR non è un'attività professionale, ma una formazione in qualità di borsista tirocinante. Risulterebbe infatti dall'art. 7 dell'allegato del Fellowship Contract, relativo alle condizioni generali, che l'interessata non avrebbe percepito alcuna remunerazione, ma che le sarebbe stato corrisposto un compenso mensile per coprire le spese di viaggio e di soggiorno e che non sarebbe stata soggetta alla previdenza sociale. Di conseguenza l'attività svolta dalla sig.ra Kristiansen presso l'IMMR non prolungherebbe nemmeno il periodo di riferimento per essere ammessa a fruire delle indennità di disoccupazione.
22 Il giudice nazionale ritiene che vadano risolti due problemi. Il primo è relativo alla questione se ex agenti temporanei della Commissione residenti in Belgio possano aver diritto alle indennità di disoccupazione previste dalla normativa belga, dopo la cessazione della loro attività professionale presso tale istituzione e quand'anche non sia stato trattenuto alcun contributo previdenziale e gli interessati possano fruire di indennità di disoccupazione versate dalla Commissione. Il secondo problema concerne la questione se la decisione del RVA secondo cui uno studente postuniversitario assunto dall'IMMR a norma del Fellowship Contract è considerato un borsista tirocinante, sia contraria alla normativa comunitaria nel senso che viola il principio di non-discriminazione nonché il principio della libera circolazione dei lavoratori.
23 Alla luce delle precedenti considerazioni l'Arbeidsrechtbank van het Arrondissement Tongeren ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se le disposizioni del regolamento (...) n. 1408/71 (...), nel caso di agenti temporanei della Comunità europea i quali risiedono in Belgio dopo la conclusione del loro servizio presso la CE, per cui non sono stati trattenuti contributi alla previdenza sociale, ed i quali hanno diritto ad un'indennità di disoccupazione pagata dalla CE, ostino a che una normativa nazionale venga loro applicata integralmente, tenendo conto della regola anticumulo nazionale la quale prevede che, conformemente alle condizioni per la concessione dell'indennità di disoccupazione, il lavoratore deve essere senza lavoro e senza retribuzione, intendendosi in particolare come retribuzione: l'indennità di licenziamento o il risarcimento per cessazione del rapporto di lavoro, a cui il lavoratore ha eventualmente diritto, ad esclusione di quelli che copre il danno morale.
2) Se sia incompatibile con il regolamento (...) n. 1612/68 (...) (titolo II, art. 7, n. 4), in base al quale dev'essere perseguita l'uniformità sul piano della previdenza sociale e non si auspica alcuna discriminazione, che (secondo la ricorrente) vi sia una disparità nella situazione relativa alla previdenza sociale di una persona la quale esercita una funzione postuniversitaria nell'ambito del SEE; che nei diversi Stati membri del SEE una funzione postuniversitaria venga considerata come un'attività professionale, soggetta o meno alla previdenza sociale, mentre in Belgio una persona la quale esercita una funzione postuniversitaria venga considerata (ingiustamente, secondo la ricorrente) un borsista tirocinante quando una persona in tale posizione deve assicurarsi per conto proprio al regime nazionale belga, benché questo non sia previsto su una base volontaria (almeno per il settore dell'assicurazione contro la disoccupazione).
Sulle questioni pregiudiziali
24 Va preliminarmente constatato che, ai sensi degli artt. 28 e 29 nonché degli allegati V e VI dell'accordo SEE, i regolamenti n. 1612/68 e 1408/71 sono applicabili ai cittadini norvegesi. Poiché dalla decisione a qua risulta che la sig.ra Kristiansen la quale risiede in Belgio è di cittadinanza norvegese, essa può avvalersi delle disposizioni dei suddetti regolamenti.
Sulla prima questione
25 Con la prima questione il giudice nazionale chiede in sostanza se il regolamento n. 1408/71 osti all'applicazione di un regime nazionale di indennità di disoccupazione e, più particolarmente, di una disposizione nazionale anticumulo prevista da tale regime ad un ex agente temporaneo della Commissione il quale risiede in uno Stato membro e può fruire di indennità di disoccupazione versata da quest'ultima.
26 Emerge in proposito dalla decisione a qua che la sig.ra Kristiansen ha svolto attività come agente temporaneo della Commissione tra il 1_ dicembre 1996 ed il 30 novembre 1999 e che, in seguito, ha fruito, in quanto ex agente temporaneo, delle inennità di disoccupazione previste dal RAA.
27 Ne consegue che, da un lato, come la Commissione ha giustamente rilevato nelle sue osservazioni, la prima questione si iscrive nell'ambito del RAA e concerne più particolarmente il rapporto tra le disposizioni di tale regime applicabili agli ex agenti temporanei e le disposizioni anticumulo del regime di disoccupazione belga.
28 Risulta peraltro dalla giurisprudenza consolidata che per fornire una soluzione utile al giudice che le ha sottoposto una questione pregiudiziale, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto comunitario alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel testo della sua questione (sentenze 20 marzo 1986, causa 35/85, Tissier, Racc. pag. 1207, punto 9; 27 marzo 1990, causa C-315/88, Bagli Pennacchiotti, Racc. pag. I-1323, punto 10, e 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal, Racc. pag. I-8121, punto 39).
29 Orbene, trattandosi delle disposizioni applicabili agli ex agenti temporanei, l'art. 28 bis del RAA contiene una disposizione speciale concernente il rapporto tra le indennità di disoccupazione comunitarie e quelle dei regimi nazionali.
30 Data tale circostanza, per fornire un'interpretazione del diritto comunitario utile al giudice nazionale, occorre interpretare le pertinenti disposizioni del RAA e non quelle del regolamento n. 1408/71.
31 A tale riguardo occorre ricordare, in primo luogo che, come rilevato dall'avvocato generale al punto 33 delle sue conclusioni, secondo una costante giurisprudenza il diritto comunitario non menoma la competenza degli Stati membri ad organizzare i loro sistemi previdenziali e che, in mancanza di un'armonizzazione a livello comunitario, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare, da un lato, le condizioni del diritto o dell'obbligo di iscriversi a un regime di previdenza sociale e, dall'altro, le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni. Resta inteso che nell'esercizio di tale potere gli Stati membri devono nondimeno rispettare il diritto comunitario (sentenza 12 luglio 2001, causa C-157/99, Smits e Peerbooms, Racc. pag. I-5473, punti 44-46).
32 In secondo luogo, come la Commissione ha sottolineato nelle sue osservazioni, il RAA è stato adottato con un regolamento del Consiglio che in forza dell'art. 249, secondo comma, CE, ha una portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Ne consegue che, oltre agli effetti che spiega nell'ordinamento interno dell'amministrazione comunitaria, il RAA vincola gli Stati membri in tutti i casi in cui è necessaria la loro collaborazione per l'attuazione di detto provvedimento (sentenza 7 maggio 1987, causa 186/85, Commissione/Belgio, Racc. pag. 2029, punto 21).
33 In tale contesto va rilevato che, ai sensi dell'art. 28 bis, n. 1, secondo comma, del RAA, quando un ex agente temporaneo può aver diritto ad un'indennità di disoccupazione sul fondamento di un regime nazionale, «(...) l'importo dell'indennità è dedotto da quello versato a titolo del [regime comunitario]». Tale disposizione stabilisce quindi la natura complementare del regime comunitario di indennità di disoccupazione rispetto a quelli degli Stati membri.
34 La natura complementare del regime comunitario di indennità di disoccupazione, poiché si fonda sull'art. 28 bis, n. 1, secondo comma, del RAA, vincola gli Stati membri e non può essere posta in non cale da leggi nazionali (citata sentenza Commissione/Belgio, punto 23).
35 Deriva dalle considerazioni precedenti che la prima questione va risolta nel senso che l'art. 28 bis, n. 1, secondo comma, del RAA stabilisce la natura complementare del regime comunitario di indennità di disoccupazione rispetto ai regimi degli Stati membri, il che non può essere posto in non cale in occasione dell'applicazione del regime di disoccupazione di uno Stato membro e, segnatamente, di una disposizione anticumulo prevista da quest'ultimo regime, a un ex agente temporaneo il quale risiede in detto Stato membro e può beneficiare di indennità di disoccupazione versate a norma del RAA.
Sulla seconda questione
36 Con la seconda questione il giudice nazionale chiede in sostanza se il principio di non discriminazione enunciato all'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1612/68 osti a che una persona la quale esercita una funzione postuniversitaria, come quella prevista dal Fellowship Contract, sia considerata in uno Stato membro come un borsista tirocinante che non ha accesso al regime nazionale di assicurazione contro la disoccupazione, mentre, in altri Stati membri, una persona che svolge un'identica funzione è considerata svolgere un'attività professionale che può fruire di un siffatto regime di assicurazione contro la disoccupazione.
37 E' sufficiente constatare al riguardo in primo luogo che, come ricordato al punto 31 della presente sentenza, il diritto comunitario non menoma la competenza degli Stati membri ad organizzare i loro sistemi previdenziali e che, in mancanza di un'armonizzazione a livello comunitario, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare, da un lato, le condizioni del diritto o dell'obbligo di iscriversi a un regime di previdenza sociale e, dall'altro, le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni (citata sentenza Smits e Peerbooms, punti 44 e 45).
38 In secondo luogo, vietando a ciascun Stato membro, nell'ambito di competenza del Trattato CE, di applicare il diritto nazionale secondo modalità che variano in funzione della nazionalità delle persone interessate, il principio di non discriminazione, iscritto sia all'art. 39, n. 2, CE, sia all'art. 7 del regolamento n. 1612/68, non prende in considerazione le eventuali disparità di trattamento che possono risultare, da uno Stato membro all'altro, dalle divergenze tra le legislazioni nazionali, nei limiti in cui tali disparità tocchino le persone rientranti nel campo di applicazione di tali legislazioni in maniera identica, secondo criteri obiettivi e senza tener conto della loro nazionalità.
39 In tale contesto, trattandosi più particolarmente della normativa belga in materia di previdenza sociale, quest'ultima non può essere ritenuta contraria al diritto comunitario per il solo motivo che definisce la funzione postuniversitaria esercitata della sig.ra Kristiansen presso l'IMMR come quella di un borsista tirocinante che non attribuisce il diritto di accedere al regime nazionale di assicurazione contro la disoccupazione, nei limiti in cui un cittadino belga che abbia svolto la medesima attività venga trattato in maniera identica.
40 Alla luce di quanto precede la seconda questione va risolta nel senso che il principio di non discriminazione enunciato all'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1612/68 non osta a che una persona la quale esercita una funzione postuniversitaria, come quella di cui alla causa principale, venga considerata, in uno Stato membro, come un borsista tirocinante che non ha accesso al regime nazionale di assicurazione contro la disoccupazione, mentre, in altri Stati membri, una persona la quale esercita una funzione identica è considerata come avente un'attività professionale che può fruire del regime di assicurazione contro la disoccupazione.
Decisione relativa alle speseSulle spese
41 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE
(Quinta Sezione)
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Arbeidsrechtbank van het Arrondissement Tongeren, con decisione 11 marzo 2002, dichiara:
1) L'art. 28 bis, n. 1, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee stabilisce la natura complementare del regime comunitario di indennità di disoccupazione rispetto a quelli degli Stati membri, il che non può essere posto in non cale in occasione dell'applicazione del regime di indennità di disoccupazione di uno Stato membro e, segnatamente, di una disposizione anticumulo prevista da tale regime, a un ex agente temporaneo il quale risiede in detto Stato membro e può beneficiare di indennità di disoccupazione versate a norma del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
2) Il principio di non discriminazione enunciato all'art. 7, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, non osta a che una persona la quale esercita una funzione postuniversitaria, come quella di cui alla causa principale, venga considerata, in uno Stato membro, come un borsista tirocinante che non ha accesso al regime nazionale di assicurazione contro la disoccupazione, mentre, in altri Stati membri, una persona la quale esercita una funzione identica è considerata come avente un'attività professionale che può fruire del regime di assicurazione contro la disoccupazione.
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