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SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 10 GENNAIO 1990. - GEBRUEDER GAUSEPOHL CONTRO HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: FINANZGERICHT HAMBURG - GERMANIA. - AGRICOLTURA - RESTITUZIONI PARTICOLARI ALL'ESPORTAZIONE PER TALUNE CARNI BOVINE. - CAUSA 101/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00023
Pub.RJ pagina Pub somm
Massima
Parti
Dispositivo
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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carni bovine - Restituzioni all' esportazione - Restituzioni particolari per talune carni disossate - Condizioni per la concessione - Esportazione del quantitativo complessivo dei tagli di quarti posteriori di bovini adulti maschi sottoposti a controllo - Ininfluenza della mancanza di una parte infima del quantitativo
( Regolamento della Commissione n . 1964/82, art . 6, primo comma )
MassimaL' art . 6, primo comma, del regolamento n . 1964/82, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all' esportazione per talune carni bovine disossate, va interpretato nel senso che la concessione della restituzione particolare è subordinata all' esportazione del quantitativo complessivo dei tagli di quarti posteriori sottoposti a controllo . Tuttavia la mancanza di una parte infima di detto quantitativo complessivo non può, alla luce del principio di proporzionalità, e in difetto di malafede dell' operatore economico, comportare che la condizione dell' esportazione non è stata soddisfatta per quel che riguarda il resto della carne .
PartiNel procedimento C-101/88,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Gebr . Gausepohl
e
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 6, primo comma, del regolamento ( CEE ) n . 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all' esportazione per talune carni bovine disossate ( GU L 212, pag . 48 ),
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori F.A . Schockweiler, presidente di sezione, G.F . Mancini e T.F . O' Higgins, giudici,
( motivazione non riprodotta )
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Amburgo con ordinanza 14 dicembre 1987, dichiara :
DispositivoL' art . 6, primo comma, del regolamento ( CEE ) n . 1964/82 va interpretato nel senso che la concessione della restituzione particolare è subordinata all' esportazione del quantitativo complessivo dei tagli dei quarti posteriori sottoposti a controllo . Tuttavia la mancanza di una parte infima di detto quantitativo complessivo non può comportare, in difetto di malafede, che non è stata soddisfatta la condizione dell' esportazione per quel che riguarda il resto della carne .
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