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SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 13 LUGLIO 1989. - CHIMICA DEL FRIULI SPA, CARBURANTI & SUCCEDANEI SRL, COLORIFICIO BEVINI SRL, DITTA ALKIM SNC, CAMBIAGHI GIUSEPPE SAS, DITTA ANGELO MUGGIA & FIGLIO, CONSERCHIMICA SRL E SOCIETA APPROVIGIONAMENTI INDUSTRIALI (SAI) SPA CONTRO MINISTERO DELLE FINANZE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VENEZIA - ITALIA. - REGIME TARIFFARIO FAVOREVOLE ALL'IMPORTAZIONE - DESTINAZIONE PARTICOLARE - AUTORIZZAZIONE. - CAUSE RIUNITE 248/88, 254 A 258/88, 309/88 E 316/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 02837
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Massima
Parti
Dispositivo
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Tariffa doganale comune - Ammissione al godimento di un regime tariffario favorevole a causa della destinazione particolare delle merci - Cessione di merci all' interno della Comunità - Obbligo del cessionario di possedere l' autorizzazione prevista dalla normativa comunitaria
( Regolamento della Commissione n . 1535/77, artt . 3 e 7 )
MassimaL' art . 7 del regolamento n . 1535/77, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al godimento di un regime tariffario favorevole in funzione della loro destinazione particolare, va interpretato nel senso che, in caso di cessione delle merci, il cessionario dev' essere in possesso di un' autorizzazione rilasciata ai sensi dell' art . 3 del regolamento stesso sia che la cessione avvenga da uno Stato membro all' altro sia che essa avvenga all' interno di uno stesso Stato membro, poiché tale interpretazione è conforme alla ratio del regolamento, diretto ad assicurare uno stretto controllo della destinazione particolare della merce, mediante l' autorizzazione di cui sopra .
PartiNei procedimenti riuniti 248/88, da 254/88 a 258/88, 309/88 e 316/88,
aventi ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE dal tribunale civile e penale di Venezia, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
1 ) Chimica del Friuli SpA, società di diritto italiano, con sede a Torviscosa ( causa 248/88 ),
2 ) Carburanti & Succedanei Srl, società di diritto italiano, con sede a Canzo di Peschiera Borromeo ( causa 254/88 ),
3 ) Colorificio Bevini Srl, società di diritto italiano, con sede a Modena ( causa 255/88 ),
4 ) Ditta Alkim Snc, società di diritto italiano, con sede a Sergnano ( causa 256/88 ),
5 ) Cambiaghi Giuseppe Sas, società di diritto italiano, con sede a Milano ( causa 257/88 ),
6 ) Angelo Muggia & Figlio, impresa con sede a Bologna ( causa 258/88 ),
7 ) Conserchimica Srl, società di diritto italiano, con sede a Venezia ( causa 309/88 ),
8 ) SAI : Società approvvigionamenti industriali, SpA, società di diritto italiano, con sede a Milano ( causa 316/88 ),
e
Amministrazione delle finanze dello Stato italiano,
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento della Commissione 4 luglio 1977, n . 1535, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all' importazione in funzione della loro destinazione particolare,
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori T.F . O' Higgins, presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici,
( motivazione non riprodotta )
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal tribunale civile e penale di Venezia, con ordinanze 5 maggio, 19 maggio, 26 maggio e 23 giugno 1988, dichiara :
DispositivoL' art . 7 del regolamento della Commissione 4 luglio 1977, n . 1535, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all' importazione in funzione della loro destinazione particolare, va interpretato nel senso che, in caso di cessione delle merci, il cessionario deve essere in possesso di una autorizzazione rilasciata ai sensi dell' art . 3, sia che la cessione avvenga da uno Stato membro all' altro, sia che essa avvenga all' interno di uno stesso Stato membro .
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