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SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 14 FEBBRAIO 1989. - KNOECKEL, SCHMIDT ET CIE, PAPIERFABRIKEN AG CONTRO HAUPTZOLLAMT LANDAU. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL FINANZGERICHT RHEINLAND-PFALZ. - RESTITUZIONI ALLA PRODUZIONE NEL SETTORE DEI CEREALI E DEL RISO - AMIDO OTTENUTO IN PARTE DA GRANOTURCO E IN PARTE DA PRODOTTI DELLO ZUCCHERO. - CAUSA 13/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00337
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Massima
Parti
Dispositivo
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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Riso - Restituzioni alla produzione per l' uso di amido e di fecola - Presupposti - Uso di prodotti ottenuti esclusivamente da determinate materie prime - Amido ottenuto in parte da altri prodotti - Esclusione - Legittimità
( Regolamento del Consiglio n . 1009/86; regolamento della Commissione n . 2169/86, art . 4, n . 3 )
MassimaL' art . 6 del regolamento del Consiglio n . 1009/86, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, autorizza la Commissione a stabilire le modalità d' applicazione del regolamento stesso .
Per determinare la portata delle competenze che il Consiglio attribuisce in tal modo alla Commissione, si deve interpretare in senso lato la nozione di attuazione, di cui all' art . 155 del trattato CEE ( vedasi sentenza 30 ottobre 1975, causa 23/75, Rey Soda, Racc . pag . 1279 ), poichè la Commissione è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari o utili per l' attuazione della disciplina di base, purchè non siano contrastanti con tale disciplina o con le norme di applicazione stabilite dal Consiglio ( vedasi sentenza 15 maggio 1984, causa 121/83, Zuckerfabrik Franken, Racc . pag . 2039 ).
L' art . 4, n . 3, del regolamento della Commissione n . 2169/86, che determina le modalità di controllo e di pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, può validamente farle dipendere da una dichiarazione del produttore nel senso che l' amido o la fecola da usare non sono stati ottenuti da una materia prima diversa dal granoturco, dal frumento, dal riso o dalle patate .
Tenuto conto infatti delle divergenze fra le normative comunitarie relative alle restituzioni nei vari settori disciplinati da organizzazioni comuni di mercato e dell' impossibilità in cui le autorità nazionali si trovano di determinare, mediante mezzi di controllo normali, la quota dei prodotti base usati per produrre determinate merci ottenute in parte da amido di cereali o di riso e in parte da prodotti a base di zucchero, vi è un grave rischio, che la Commissione ha potuto legittimamente decidere di eliminare, che i produttori tentino di ottenere indebitamente delle restituzioni .
PartiNel procedimento 13/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal "Finanzgericht Rheinland-Pfalz" ( tribunale finanziario della Renania-Palatinato ), nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Knoeckel, Schmidt & Co ., Papierfabriken AG, società di diritto tedesco, con sede in Lambrecht ( Repubblica federale di Germania ),
e
Hauptzollamt Landau ( ufficio doganale principale ),
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento del Consiglio 25 marzo 1986, n . 1009, che fissa le norme generali da applicarsi alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ( GU L 94, pag . 6 ), e sulla validità del regolamento della Commissione 10 luglio 1986, n . 2169, che stabilisce le modalità d' applicazione relative al controllo e al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ( GU L 189, pag . 12 ),
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori T.F . O' Higgins, presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici,
( motivazione non riprodotta )
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht Rheinland-Pfalz con ordinanza 16 dicembre 1987, dichiara :
DispositivoL' art . 4, n . 3, del regolamento della Commissione 10 luglio 1986, n . 2169, che stabilisce le modalità di applicazione relative al controllo ed al pagamento delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, può validamente subordinare la concessione delle restituzioni alla produzione ad una dichiarazione del produttore nel senso che l' amido o la fecola da usarsi non sono stati ottenuti da una materia prima diversa dal granoturco, dal frumento, dal riso o dalle patate .
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