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SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 14 FEBBRAIO 1990. - MARIJKE SCHNEEMANN E ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - DIRITTI A PENSIONE ACQUISITI PRIMA DI ENTRARE AL SERVIZIO DELLE COMUNITA - TRASFERIMENTO NEL REGIME COMUNITARIO - OBBLIGO D'ASSISTENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DELLO STATUTO. - CAUSA 137/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-00369
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Dipendenti - Obbligo di assistenza dell' amministrazione - Portata
( Statuto del personale, art . 24 )
2 . Dipendenti - Ricorso - Competenza della Corte - Limiti
( Trattato CEE, art . 179 )
Massima1 . Pur essendo vero che, al fine di adempiere all' obbligo di assistenza che le è imposto dall' art . 24 dello statuto del personale, l' amministrazione dispone, nella scelta dei mezzi e dei provvedimenti, di un potere discrezionale soggetto al sindacato della Corte, tale obbligo appare particolarmente vincolante, quando si tratta delle complesse controversie concernenti i diritti a pensione, se l' amministrazione conosce da lunga data i motivi posti a base delle domande di assistenza tecnica e finanziaria presentate da dipendenti per essere aiutati a promuovere contro uno Stato membro ogni azione che risulti idonea a risolvere il problema del trasferimento dei diritti a pensione da essi maturati nell' ambito del regime pensionistico di tale Stato .
La decisione con cui la Commissione ha respinto le suddette domande deve pertanto essere annullata .
2 . Nell' ambito di un ricorso proposto da dipendenti ai sensi dell' art . 179 del trattato CEE, non spetta alla Corte stabilire se la Commissione abbia correttamente svolto il compito di vigilanza attribuitole, in particolare, dall' art . 155 del trattato CEE .
PartiNella causa 137/88,
Marijke Schneemann ed altri 408 dipendenti della Commissione delle Comunità europee, rappresentati dall' avv . Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell' avv . Yvette Hamilius, patrocinante dinanzi alla Corte d' appello del Lussemburgo, 11 boulevard Royal,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Sean Van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione con la quale la Commissione ha negato ai ricorrenti la propria assistenza finanziaria e tecnica nella controversia che li oppone allo Stato belga, relativa al trasferimento di diritti a pensione maturati nell' ambito di un regime pensionistico belga,
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori O . Due, presidente, facente funzione di presidente di sezione, F.A . Schockweiler, presidente di sezione e G.F . Mancini, giudice,
avvocato generale : G . Tesauro,
cancelliere : J.-G . Giraud,
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 26 settembre 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 21 novembre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 maggio 1988, la sig.ra Marijke Schneemann, dipendente della Commissione delle Comunità europee ( in prosieguo : la "Commissione "), unitamente ad altri 408 dipendenti della Commissione, hanno proposto, ai sensi dell' art . 91 dello statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "statuto ") un ricorso, volto all' annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1987 con la quale è stata respinta la domanda presentata ai sensi dell' art . 90, n . 1, dello statuto, intesa ad ottenere dalla Commissione "l' assistenza tecnica e finanziaria per promuovere ogni necessaria azione avanti alle corti ed ai tribunali belgi e, all' occorrenza, avanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee idonea a risolvere il problema del trasferimento dei diritti a pensione maturati nell' ambito di un regime pensionistico belga ".
2 A sostegno del ricorso i ricorrenti fanno valere che la Commissione, con l' adozione della decisione impugnata, ha trasgredito l' art . 24 dello statuto e il principio generale di parità dei dipendenti . Essi concludono chiedendo l' annullamento della decisione "de qua" e la condanna della Commissione a fornire loro l' assistenza richiesta .
3 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
4 Si deve ricordare innanzitutto che la Corte, con sentenza 20 ottobre 1981 ( causa 137/80, Commissione / Regno del Belgio, Racc . pag . 2393 ), ha dichiarato che, rifiutando di adottare i provvedimenti necessari per il trasferimento al regime pensionistico comunitario dell' equivalente attuariale o del forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati nel regime pensionistico belga, come previsto dall' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto del personale delle Comunità, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del trattato CEE . Inoltre, la Corte ha dichiarato, con sentenza 3 ottobre 1989 ( causa 383/85, Commissione / Regno del Belgio, Racc . pag . 3069 ), che il regno del Belgio, non dando esecuzione alla sentenza della Corte 20 ottobre 1981, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell' art . 171 del trattato CEE .
5 Per quanto riguarda il mezzo relativo alla violazione dell' art . 24 dello statuto, i ricorrenti sostengono che sussistono tutte le condizioni per l' applicazione di detto articolo e che, a fronte della persistente inerzia dello Stato belga, solamente la proposizione di un' azione dinanzi al giudice nazionale, vincolato all' applicazione dello statuto - che, al pari di qualsiasi regolamento, costituisce un atto d' efficacia diretta nell' ordinamento giuridico nazionale - può loro consentire di ottenere il trasferimento dei diritti a pensione .
6 La Commissione sostiene, in primo luogo, che l' obbligo di assistenza sancito dall' art . 24 dello statuto si configura come un obbligo di mezzi e che rientra nel proprio potere discrezionale la scelta dei provvedimenti utili da adottare al fine di adempiere a detto obbligo .
7 La Commissione fa valere, inoltre, che non vi è violazione dell' art . 24 dello statuto . A tal riguardo essa ricorda, innanzitutto, di aver avviato contro il regno del Belgio delle azioni ai sensi degli artt . 169 e 171 del trattato CEE, assolvendo quindi alla funzione di vigilanza ad essa incombente a norma dell' art . 155 del trattato CEE e, in secondo luogo, di aver prestato assistenza tecnica e finanziaria ad un ex dipendente che ha adito l' autorità giudiziaria belga al fine di ottenere il trasferimento dei suoi diritti a pensione . La Commissione contesta, infine, che solo l' ottenimento di un titolo esecutivo dinanzi al giudice nazionale belga consenta di realizzare il voluto trasferimento dei diritti a pensione .
8 Innanzitutto si deve osservare che ricorrono nella specie le condizioni per l' applicazione dell' art . 24 dello statuto, il che non è peraltro contestato dalla Commissione . Infatti le domande di trasferimento dei diritti a pensione costantemente respinte dalle autorità belghe scaturiscono dallo status di dipendente delle Comunità dei ricorrenti .
9 Va rilevato inoltre che se è pur vero che, al fine di adempiere al proprio obbligo di assistenza, l' amministrazione delle Comunità europee dispone, nella scelta dei mezzi e dei provvedimenti, di un potere discrezionale soggetto al sindacato della Corte, tale obbligo appare nella specie particolarmente vincolante atteso che, da un lato, i motivi posti a base delle domande di assistenza sono noti alla Commissione da lunga data e che, dall' altro, le controversie relative ai diritti a pensione sono complesse . Esse implicano infatti indefettibilmente di dover tener conto di conteggi attuariali che il singolo dipendente è impossibilitato a svolgere, non disponendo dei dati e degli strumenti indispensabili per effettuarli e, conseguentemente, per valutare i risultati rilevanti .
10 Per quanto riguarda l' argomento della Commissione secondo il quale questa, con la proposizione delle azioni contro il regno del Belgio ex artt . 169 e 171 del trattato, avrebbe assolto alla funzione ad essa incombente ai sensi dell' art . 155 del trattato CEE, si deve sottolineare che, nell' ambito di un ricorso proposto da dipendenti a norma dell' art . 179 del trattato CEE, non spetta alla Corte stabilire se la Commissione abbia correttamente svolto il compito di vigilanza attribuitole, in particolare, dall' art . 155 del trattato CEE ( sentenza 15 marzo 1984, causa 28/83, S . Forcheri / Commissione, Racc . pag . 1425, punto 12 della motivazione ).
11 Peraltro, per quanto attiene più in particolare all' argomento della Commissione secondo il quale, al fine di valutare la fondatezza del mezzo relativo alla violazione da parte sua dell' art . 24 dello statuto, occorrerebbe tener conto dei procedimenti per inadempimento esperiti contro il regno del Belgio, va ricordato che il trattato consente esclusivamente alla Commissione, a differenza delle altre istituzioni comunitarie, l' azione ex art . 169 del trattato CEE . Seguendo il ragionamento della Commissione si finirebbe con l' attribuire all' art . 24 dello statuto, a fronte di identiche richieste di assistenza, un contenuto differente, a seconda che le richieste provengano da dipendenti della Commissione ovvero di un' istituzione che non disponga del potere di ricorrere all' art . 169 del trattato CEE . Un risultato del genere sarebbe incompatibile con il principio di parità di trattamento dei dipendenti e, conseguentemente, detto argomento deve essere disatteso .
12 Per quanto attiene all' argomento secondo il quale la Commissione ha adempiuto all' obbligo di assistenza ad essa incombente a norma dell' art . 24 dello statuto, in quanto avrebbe già prestato assistenza tecnica e finanziaria ad un ex dipendente, si deve rilevare che la decisione del giudice nazionale che l' ex dipendente, assistito dalla Commissione, potrà attendersi produrrà effetti solamente per le parti del giudizio senza estendersi agli altri dipendenti, e che i calcoli attuariali dei diritti a pensione eventualmente effettuati nell' ambito dell' assistenza prestata a detto ex dipendente non possono essere generalizzati ed applicati indistintamente a tutti coloro che abbiano diritto al trasferimento dei diritti a pensione . Detti conteggi, assai complessi, richiedono d' altronde la collaborazione attiva degli uffici specializzati dell' amministrazione comunitaria al fine di consentire ai dipendenti di valutare l' interesse all' esperimento di un' azione giudiziaria .
13 Per quanto riguarda gli argomenti della Commissione relativi all' esito incerto di eventuali azioni promosse dai dipendenti ricorrenti dinanzi al giudice nazionale ed alle difficoltà per i ricorrenti di far eseguire decisioni giudiziarie loro favorevoli, è sufficiente osservare che l' obbligo di assistenza posto dall' art . 24 dello statuto non può dipendere da congetture sui risultati di eventuali azioni giudiziarie . Si deve, del resto, rilevare in proposito che la Commissione ha concesso assistenza tecnica e finanziaria ad un ex dipendente senza avere peraltro certezze in ordine all' esito dell' azione promossa .
14 Da tali considerazioni risulta che nessuno degli argomenti dedotti dalla Commissione per negare l' assistenza tecnica e finanziaria ai ricorrenti appare fondato e che, conseguentemente, deve essere annullata la decisione con cui essa ha respinto la domanda presentata dai ricorrenti al fine di ottenere la sua assistenza ai sensi dell' art . 24 dello statuto .
15 Alla luce delle considerazioni che precedono, il secondo mezzo dedotto dai ricorrenti diviene privo di oggetto .
16 Si deve precisare infine che, secondo la costante giurisprudenza della Corte ( vedasi da ultimo sentenza 13 dicembre 1989, causa 100/88, Oyowe e Traore / Commissione, Racc . pag . 4285 ), non compete a quest' ultima il potere di rivolgere all' amministrazione ingiunzioni nell' ambito del controllo di legittimità fondato sull' art . 91 dello statuto e che, conformemente all' art . 176 del trattato, gli obblighi per l' amministrazione possono derivare unicamente dall' annullamento di uno dei suoi atti . Le domande intese a che la Corte ordini alla Commissione di fornire l' assistenza sono, quindi, irricevibili .
Decisione relativa alle speseSulle spese
17 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda . La Commissione, essendo rimasta soccombente, va condannata alle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( seconda sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) La decisione della Commissione 13 luglio 1987 con la quale è stata respinta la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere l' assistenza della Commissione ai sensi dell' art . 24 dello statuto è annullata .
2 ) La Commissione è condannata alle spese .
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