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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 ottobre 2003. - Commissione delle Comunità europee contro Irlanda. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 1999/42/CE. - Causa C-388/02.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina 00000
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato
(Art. 226 CE)
2. Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno - Inammissibilità
(Art. 226 CE)
PartiNella causa C-388/02,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re M. Patakia e K. Banks, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal sig. D.O'Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. A. Collins, barrister, con domicilio eletto a Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 giugno 1999, 1999/42/CE, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie, e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (GU L 201, pag. 77), o, in ogni caso, non avendo informato la Commissione dell'adozione di tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. R. Schintgen, presidente di sezione, dal sig. V. Skouris e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 4 novembre 2002 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 giugno 1999, 1999/42/CE, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie, e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (GU L 201, pag. 77; in prosieguo: la «direttiva»), o, in ogni caso, non avendola informata dell'adozione di tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva.
Contesto normativo e procedimento precontenzioso
2 L'art. 14 della direttiva così dispone:
«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
(...)
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».
3 La Commissione, considerato che la direttiva 1999/42 non era stata trasposta in diritto irlandese entro il termine prescritto, ha avviato il procedimento per inadempimento. Dopo aver intimato all'Irlanda di presentare le sue osservazioni, il 15 aprile 2002 la Commissione ha emesso un parere motivato, invitando tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro due mesi dalla notifica dello stesso. Poiché l'Irlanda non ha dato risposta a tale parere, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti del governo irlandese
4 Il governo irlandese riconosce che, alla scadenza del termine previsto nel parere motivato, esso non aveva adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva.
5 La trasposizione di quest'ultima in diritto irlandese sarebbe stata ritardata dalla relativa complessità del processo di cui trattasi. Prima di adottare i provvedimenti necessari, il principale ministero incaricato del recepimento della direttiva, il Ministero dell'Educazione e delle Scienze, avrebbe preso contatto con gli altri ministeri competenti nelle materie disciplinate dalle direttive elencate all'allegato B della direttiva, che sono state abrogate in forza dell'art. 11, n. 1, di quest'ultima. Sarebbe ormai certo che le attività menzionate in tali direttive non costituiscono oggetto di regolamentazione in Irlanda. La trasposizione della direttiva riguarderebbe quindi principalmente l'introduzione di un meccanismo relativo alla produzione della prova del fatto che ricorrono i presupposti stabiliti dall'art. 4 della direttiva, come imposto dall'art. 8 della stessa. Sarebbero attualmente in corso discussioni con il Ministero dell'Impresa, del Commercio e dell'Occupazione, che è il ministero competente per il coordinamento delle questioni relative al mercato interno.
Giudizio della Corte
6 Risulta da una giurisprudenza costante che l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 11 settembre 2001, causa C-71/99, Commissione/Germania, Racc. pag. I-5811, punto 29, e 11 ottobre 2001, causa C-110/00, Commissione/Austria, Racc. pag. I-7545, punto 13).
7 Nella fattispecie, è pacifico che la trasposizione della direttiva non è stata realizzata entro il termine impartito con il parere motivato.
8 Peraltro, la Corte ha constantemente dichiarato che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare la mancata attuazione di una direttiva entro il termine prescritto (v., in particolare, sentenza 7 novembre 2002, causa C-352/01, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-10263, punto 8).
9 Pertanto, il ricorso proposto dalla Commissione deve considerarsi fondato.
10 Si deve quindi dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di quest'ultima.
Decisione relativa alle speseSulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna dell'Irlanda, che è risultata soccombente, occorre condannare quest'ultima alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L'Irlanda, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 giugno 1999, 1999/42/CE, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie, e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva.
2) L'Irlanda è condannata alle spese.
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