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SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 18 SETTEMBRE 1990. - GEBROEDERS VISMANS NEDERLAND BV CONTRO INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TARIEFCOMMISSIE - PAESI BASSI. - TARIFFA DOGANALE COMUNE - FETTUCCE DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO PARZIALMENTE PRIVATE DI ZUCCHERO. - CAUSA C-265/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-03411
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Tariffa doganale comune - Voci doganali - "Barbabietole da zucchero" ai sensi della sottovoce 12.04 A - Inclusione, ai sensi del regolamento n . 1388/85, delle fettucce di barbabietole da zucchero parzialmente dezuccherate con tenore di saccarosio superiore al 10% - Invalidità
( Regolamento della Commissione n . 1388/85, art . 1 )
MassimaLa Commissione, stabilendo, nell' art . 1 del regolamento n . 1388/85, che le fettucce di barbabietole da zucchero parzialmente dezuccherate, anche ridotte in granuli, vuoi direttamente mediante compressione, vuoi mediante aggiunta di un legante ( fino al 3% circa in peso ), ed aventi tenore in saccarosio, compreso il saccarosio eventualmente proveniente dal legante, superiore al 10% in peso rispetto alla materia secca, vanno classificate nella sottovoce 12.04 A della Tariffa doganale comune, ha modificato detta sottovoce, coll' includervi prodotti che, costituendo il risultato finale dell' estrazione dello zucchero dalle barbabietole da zucchero, devono essere considerati polpe di barbabietole ai sensi della sottovoce 23.03 B I . La Commissione ha pertanto ecceduto i limiti del suo potere discrezionale, con la conseguenza che la detta disposizione è invalida .
PartiNel procedimento C-265/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art . 177 del Trattato CEE, dalla Tariefcommissie, nella causa dinanzi ad essa pendente tra,
Gebr . Vismans Nederland BV, con sede in Amsterdam,
e
Inspecteur der invoerrechten en accijnzen,
domanda vertente sull' interpretazione e sulla validità del regolamento ( CEE ) della Commissione 24 maggio 1985, n . 1388, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 12.04 A della Tariffa doganale comune ( GU L 140, pag . 7 ),
LA CORTE ( Seconda Sezione ),
composta dai signori F.A . Schockweiler, presidente di sezione, G.F . Mancini e T.F . O' Higgins, giudici,
avvocato generale : W . Van Gerven
cancelliere : D . Louterman, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- per la Gebr . Vismans Nederland BV, ricorrente nella causa principale, dall' avv . D.G . van Vliet, del foro di Amsterdam,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . René Barents, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza e in seguito alla trattazione orale del 5 giugno 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 10 luglio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 11 agosto 1989, pervenuta in cancelleria il 23 agosto seguente, la Tariefcommissie ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art . 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione ed alla validità del regolamento ( CEE ) della Commissione 24 maggio 1985, n . 1388, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 12.04 A della Tariffa doganale comune ( GU L 140, pag . 7 ).
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra la società Gebr . Vismans Nederland BV ( in prosieguo : la "Vismans ") e l' inspecteur der invoerrechten en accijnzen ( ispettore dei dazi d' importazione e delle accise; in prosieguo : l' "inspecteur ") in ordine alla classificazione doganale di fettucce di barbabietole da zucchero parzialmente dezuccherate e compresse in granuli con l' aggiunta di un legante .
Sfondo normativo
3 Le voci 12.04 e 23.03 B I della Tariffa doganale comune ( in prosieguo : la "TDC "), nel testo in vigore all' epoca dei fatti (( regolamento ( CEE ) del Consiglio 24 novembre 1986, n . 3618 ( GU L 345, pag . 1 ) )), sono del seguente tenore :
- voce 12.04 :
"Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero :
A . Barbabietole da zucchero :
I . fresche
II . disseccate o in polvere
B . Canne da zucchero";
- voce 23.03 :
"Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili :
A . (...)
B . Altri :
I . Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero ".
4 In forza del potere conferitole dagli artt . 2, n . 3, e 3, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 16 gennaio 1969, n . 97, relativo alle misure da adottare per l' applicazione uniforme della nomenclatura della TDC ( GU L 14, pag . 1 ), come modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 16 luglio 1984, n . 2055 ( GU L 191, pag . 1 ), la Commissione ha adottato il citato regolamento n . 1388/85, il cui art . 1 dispone che :
"Le fettucce di barbabietole da zucchero, parzialmente private di zucchero, anche ridotte in pellets, sia direttamente mediante compressione, sia mediante l' aggiunta di un legante ( fino a circa il 3% in peso ), e contenenti un tenore in saccarosio, compreso quello proveniente eventualmente dal legante, superiore al 10% in peso rispetto alla materia secca, devono essere classificate nella sottovoce della Tariffa doganale comune :
12.04 - Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero :
A . Barbabietole da zucchero ".
Causa principale
5 La Vismans importava nei Paesi Bassi fettucce di barbabietole da zucchero denominate polpe di barbabietole da zucchero e costituenti il residuo dell' estrazione dello zucchero . Tali fettucce venivano classificate, all' importazione, nella sottovoce 23.03 B I della TDC . In seguito a varie analisi, il tenore in saccarosio delle fettucce in parola veniva stimato al 12%, onde l' inspecteur procedeva a classificarle nella voce 12.04 della TDC .
6 Investita dal ricorso con cui la Vismans ha impugnato la classificazione doganale definitiva, la Tariefcommissie ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Se le merci controverse, che malgrado il tenore in saccarosio del 12% vanno considerate 'polpe di barbabietole' compresse in granuli e dezuccherate quanto più è possibile in modo economicamente conveniente, nondimeno rientrino nella nozione di 'barbabietole da zucchero parzialmente private di zucchero' di cui all' art . 1 del regolamento ( CEE ) della Commissione 24 maggio 1985, n . 1388 .
2 ) In caso affermativo, se il regolamento citato sub 1 ) sia valido ".
7 Nella motivazione dell' ordinanza di rinvio la Tariefcommissie precisa che i prodotti importati presentano le seguenti caratteristiche obiettive : provengono da barbabietole da zucchero tagliate e costituiscono il residuo di un processo completo di estrazione dello zucchero; contengono il 12% di saccarosio, calcolato rispetto alla materia secca, ivi compreso quello proveniente dal legante; sono state compresse in modo da formare granuli; allo stato attuale della tecnica non possono essere riutilizzate, in modo economicamente conveniente, per estrarne ulteriormente dello zucchero .
8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, della normativa in materia e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla prima questione
9 Con la prima questione, il giudice nazionale sostanzialmente chiede se il regolamento n . 1388/85 sia da interpretare nel senso che esso si applica a prodotti come quelli importati dalla Vismans .
10 Per risolvere tale questione, si deve anzitutto rilevare che il regolamento controverso riguarda, a stregua del suo primo "considerando", la classificazione doganale di fettucce di barbabietole da zucchero, parzialmente private di zucchero, anche ridotte in granuli, vuoi direttamente mediante compressione vuoi mediante aggiunta di un legante ( fino al 3% circa in peso ) e aventi un tenore in saccarosio, compreso quello eventualmente proveniente dal legante, superiore al 10% in peso rispetto alla materia secca . Risulta dal quarto "considerando" che per distinguere tra le barbabietole da zucchero di cui alla sottovoce 12.04 della TDC e le polpe di barbabietole di cui alla sottovoce 23.03 B I della medesima è necessario fissare un tenore limite in saccarosio pari al 10 %.
11 Si evince chiaramente dal testo dell' art . 1 del regolamento n . 1388/85, come pure dai "considerando" di quest' ultimo, che le fettucce di barbabietole da zucchero che presentano un tenore in saccarosio superiore al 10% in peso rispetto alla materia secca rientrano, per questa semplice circostanza, nella sfera di applicazione del suddetto regolamento .
12 La prima questione va pertanto risolta dichiarando che il regolamento ( CEE ) della Commissione 24 maggio 1985, n . 1388, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 12.04 A della TDC, deve essere interpretato nel senso che prodotti che costituiscano il residuo di un processo di estrazione dello zucchero e presentino un tenore in saccarosio del 12% in peso rispetto alla materia secca sono compresi nella nozione di "fettucce di barbabietole da zucchero, parzialmente private di zucchero" di cui all' art . 1 del predetto regolamento .
Sulla seconda questione
13 Si deve premettere che il Consiglio, per quel che riguarda l' interpretazione della TDC, ha attribuito alla Commissione, la quale agisce di concerto con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio potere discrezionale quanto alla precisazione del contenuto delle voci doganali di cui tener conto per la classificazione di una determinata merce, a condizione soltanto che le disposizioni adottate dalla Commissione non modifichino il testo della Tariffa ( sentenze 19 gennaio 1988, HM Customs and Excise ex parte Imperial Tobacco, causa 141/86, Racc . pag . 57, e 11 novembre 1975, Bagusat, causa 37/75, Racc . pag . 1339 ).
14 Peraltro, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la certezza del diritto e la facilità dei controlli esigono che il criterio determinante ai fini della classificazione doganale delle merci venga ricercato in linea generale nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, quali sono definite dal testo delle voci della TDC e dalle note relative alle sezioni o ai capitoli ( v . sentenze 28 giugno 1989, Rispal, causa 164/88, Racc . pag . 2041, e 8 febbraio 1990, Gijs van der Kolk, causa C-233/88, Racc . pag . I-265 ).
15 Nella fattispecie si pone il problema se la Commissione, adottando il regolamento n . 1388/85, abbia o meno esorbitato dai limiti posti al potere che le è stato devoluto .
16 E' certo che la TDC non fornisce criteri distintivi tra barbabietole da zucchero, anche in fettucce, di cui alla sottovoce 12.04 A, e polpe di barbabietole di cui alla sottovoce 23.03 B I .
17 E' pacifico che la Commissione, nel prescegliere il tenore in saccarosio quale criterio distintivo tra i prodotti classificabili nelle due sottovoci in questione, figuranti rispettivamente nel capitolo 10 "Cereali", e nel capitolo 23 "Residui e cascami dell' industria alimentare; alimenti preparati per gli animali" della TDC, ha optato per una caratteristica intrinseca e una proprietà obiettiva facilmente controllabili delle barbabietole da zucchero .
18 D' altra parte, secondo una costante giurisprudenza della Corte ( sentenza 8 maggio 1974, Osram, causa 183/73, Racc . pag . 477 ), occorre tener conto delle note esplicative della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale, secondo cui le "polpe di barbabietole", ai sensi della sottovoce 23.03 B I della TDC, sono i "residui dell' estrazione dello zucchero delle barbabietole da zucchero costituiti dalle fettucce esaurite ".
19 Va rilevato, al riguardo, che i termini "residui" e "cascami", di cui alla sottovoce 23.03 B I, si riferiscono entrambi a sostanze che costituiscono il risultato finale di un processo di estrazione .
20 Risulta dagli atti di causa che, pur essendo tecnicamente possibile estrarre completamente lo zucchero dalle barbabietole, anche ridotte in fettucce, dall' estrazione mediante un processo economicamente conveniente può derivare una riduzione del tenore zuccherino delle fettucce di barbabietole, come del resto riconosce la Commissione, al massino fino al 6-7% e, in condizioni sfavorevoli, al 10 o 12% in peso rispetto alla materia secca .
21 E' peraltro pacifico che allo stato attuale della tecnica è praticamente escluso che l' industria saccarifera utilizzi per l' estrazione dello zucchero fettucce di barbabietole da zucchero dezuccherate aventi un tenore in saccarosio che, compreso il saccarosio eventualmente proveniente dal legante ( fino al 3% circa in peso ), si situi tra il 10 e il 12% in peso rispetto alla materia secca . A questo proposito, la Commissione ha ammesso in udienza di non essere al corrente di nessun precedente di estrazione, da parte di un' industria saccarifera, di zucchero da fettucce di barbabietole parzialmente dezuccherate .
22 E' giocoforza concludere, dunque, che le suddette fettucce costituiscono il risultato finale dell' estrazione dello zucchero dalle barbabietole da zucchero e vanno come tali considerate polpe di barbabietole ai sensi della sottovoce 23.03 B I della TDC .
23 Corollario dei rilievi sopra svolti è che la Commissione, stabilendo che le fettucce di barbabietole da zucchero parzialmente dezuccherate, anche ridotte in granuli, vuoi direttamente mediante compressione vuoi mediante aggiunta di un legante ( fino al 3% circa in peso ), ed aventi tenore in saccarosio, compreso il saccarosio eventualmente proveniente dal legante, superiore al 10% in peso rispetto alla materia secca, vanno classificate nella sottovoce 12.04 A della TDC, ha modificato detta sottovoce ed ha dunque ecceduto i limiti del suo potere discrezionale .
24 Di conseguenza la seconda questione deferita dalla Tariefcommissie va risolta nel senso che l' art . 1 del regolamento della Commissione 24 maggio 1985, n . 1388, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 12.04 A della TDC, è invalido .
Decisione relativa alle speseSulle spese
25 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi decidere sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( Seconda Sezione ),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Tariefcommissie, con ordinanza 11 agosto 1989, dichiara :
1 ) Il regolamento ( CEE ) della Commissione 24 maggio 1985, n . 1388, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 12.04 A della Tariffa doganale comune, dev' essere interpretato nel senso che prodotti, che costituiscano il residuo di un processo di estrazione dello zucchero e presentino un tenore in saccarosio del 12% in peso rispetto alla materia secca, sono compresi nella nozione di "fettucce di barbabietole da zucchero, parzialmente private di zucchero" di cui all' art . 1 del predetto regolamento .
2 ) L' art . 1 del regolamento ( CEE ) della Commissione 24 maggio 1985, n . 1388, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 12.04 A della TDC, è invalido .
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