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SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 2 MAGGIO 1990. - SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE ROZAY EN BRIE, PROVINS ET ENVIRONS (SCARPE) CONTRO OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC). - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES - FRANCIA. - AGRICOLTURA - GRANO TENERO PANIFICABILE - LIMITI QUANTITATIVI D'ACQUISTO PER L'INTERVENTO SPECIALE, DIFFERENZIATI PER STATO MEMBRO - PREZZO D'ACQUISTO E CARATTERISTICHE TECNICHE. - CAUSA C-27/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01701
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Cereali - Misure speciali di intervento - Frumento tenero panificabile - Fissazione della detrazione da operare rispetto al prezzo speciale di intervento nel caso di frumento di qualità diversa dalla media - Competenza della Commissione
( Regolamento del Consiglio n . 2727/75, art . 8; regolamento della Commissione n . 400/86 )
2 . Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Regolamenti
( Trattato CEE, art . 190 )
Massima1 . Dal momento che, in virtù dell' art . 8, n . 4, del regolamento n . 2727/75, la Commissione è competente, secondo la procedura del comitato di gestione, a decidere la natura e l' applicazione delle misure particolari di intervento per il frumento tenero panificabile, ad essa necessariamente spetta stabilire, prendendo in considerazione le esigenze del mercato, la riduzione di prezzo da applicare ad una qualità di tale cereale inferiore alla qualità media, ma che essa è stata autorizzata dal Consiglio a fare oggetto di misure speciali di intervento .
Esercitando tale competenza, essa, in un contesto caratterizzato dalla volontà di ridurre le eccedenze, ha potuto legittimamente stabilire requisiti qualitativi più severi, riducendo, nel contempo, il prezzo speciale d' intervento e applicando una riduzione più rilevante, anche nei confronti di una qualità di frumento tenero panificabile superiore .
2 . La motivazione, prescritta dall' art . 190 del Trattato, dev' essere adeguata alla natura dell' atto considerato . Essa deve far apparire in forma chiara e non equivoca l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria da cui promana l' atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e onde permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo . Non si può tuttavia esigere che la motivazione dei regolamenti specifichi i vari elementi di fatto e di diritto, talvolta molto numerosi e complessi, che costituiscono oggetto dei regolamenti, qualora questi siano in armonia con il contesto normativo di cui fanno parte .
PartiNel procedimento C-27/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dal Tribunal administratif di Versailles, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Société coopérative agricole de Rozay-en-Brie, Provins et environs ( SCARPE ), con sede in Rozay en Brie,
ricorrente,
sostenuta da
Association générale des producteurs de blé et autres céréaeles ( AGPB ) e Fédération française des coopératives agricoles de céréales ( FFCAC ), con sede in Parigi,
intervenienti,
e
Office national interprofessionnel des céréales ( ONIC ), con sede in Parigi,
convenuto,
domanda vertente sulla validità di taluni regolamenti agricoli comunitari,
LA CORTE ( Seconda Sezione ),
composta dai signori F.A . Schockweiler, presidente di sezione, G.F . Mancini e T.F . O' Higgins, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : sig.ra D . Louterman, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- per le intervenienti nella causa principale, dall' avv . Nicole Coutrelis, del foro di Parigi,
- per il Consiglio delle Comunità europee, dal sig . J . Delmoly, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . P . Hetsch, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale dell' 8 febbraio 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 13 marzo 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con decisione 22 dicembre 1988, pervenuta in cancelleria il 2 febbraio 1989, il Tribunal administratif di Versailles ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sulla validità di taluni regolamenti agricoli comunitari .
2 Detta questione è insorta nell' ambito di un ricorso con il quale la Société coopérative agricole di Rozay-en-Brie, Provins et environs ( in prosieguo : la "SCARPE "), sostenuta da due associazioni intervenienti, ha chiesto al giudice nazionale l' annullamento della decisione con la quale l' Office national interprofessionnel des céréales ( in prosieguo : l' "ONIC ") prendeva parzialmente in consegna il frumento tenero panificabile che la SCARPE aveva offerto all' intervento nell' ambito di una misura speciale di acquisto all' intervento adottata dalla Commissione .
3 L' art . 3, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( GU L 281, pag . 1 ), successivamente modificato dai regolamenti ( CEE ) 17 maggio 1976, n . 1143 ( GU L 130, pag . 1 ), 17 maggio 1977, n . 1151 ( GU L 136, pag . 1 ), e 31 marzo 1984, n . 1018 ( GU L 107, pag . 1 ), dispone che ogni anno la Comunità fissa un prezzo d' intervento unico comune per i cereali e un prezzo di riferimento di importo superiore per il frumento tenero panificabile al fine di incoraggiare la produzione di questo cereale . Secondo l' art . 3, n . 2, del citato regolamento, il prezzo di riferimento è fissato per il frumento tenero rispondente alle caratteristiche della qualità tipo e ai requisiti stabiliti per una qualità panificabile media .
4 L' art . 8, n . 2, del citato regolamento dispone che, quando la situazione del mercato comunitario del frumento tenero da panificazione lo esiga, possono essere decise per tale cereale misure speciali d' intervento per sostenerne lo sviluppo del mercato rispetto al suo prezzo di riferimento . Tuttavia, queste misure possono riguardare qualità di frumento tenero da panificazione diverse da quella per la quale è fissato il prezzo di riferimento, dato che tali misure possono essere previste, in particolare, per il frumento tenero che soddisfi ai requisiti minimi stabiliti per la panificazione, mediante l' applicazione di una detrazione .
5 L' art . 7, n . 5, del citato regolamento n . 2727/75, dispone che la qualità e la quantità minime di ciascun cereale richieste per l' intervento, nonché le tabelle delle detrazioni applicabili all' intervento, sono fissate dalla Commissione secondo la procedura del comitato di gestione .
6 Dopo aver fissato, per ciascuna campagna, il prezzo di riferimento al livello della qualità minima del frumento tenero panificabile, quindi al livello della qualità media, fatta salva, in questo caso, l' applicazione alla qualità minima di una detrazione forfettaria essa pure fissata dal Consiglio, questi, successivamente, nel suo regolamento ( CEE ) 31 marzo 1984, n . 1019, che fissava, per la campagna di commercializzazione 1984/1985 i prezzi applicabili nel settore dei cereali ( GU L 107, pag . 4 ), considerava che era preferibile non fissare, nel contesto di questo stesso regolamento, il prezzo da applicare in caso di misure speciali di intervento per la qualità panificabile minima, poiché il livello di detto prezzo doveva essere calcolato al momento stesso dell' eventuale applicazione di tali misure .
7 Poiché il Consiglio, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, non aveva fissato il prezzo d' intervento unico comune per i cereali né il prezzo di riferimento per il frumento tenero panificabile, la Commissione adottava il regolamento ( CEE ) 26 luglio 1985, n . 2124 ( GU L 198, pag . 31 ), recante misure conservative nel settore dei cereali diversi dal grano duro . Questo regolamento, tenuto conto degli orientamenti emersi nell' ambito del Consiglio, fissava il prezzo d' intervento unico comune per la campagna 1985/1986 a un livello inferiore dell' 1,8% a quello della campagna 1984/1985 .
8 Successivamente la Commissione adottava il regolamento ( CEE ) 21 febbraio 1986, n . 400, recante applicazione di una misura speciale d' intervento per il frumento tenero panificabile ( GU L 45, pag . 22 ). Ai sensi di questo regolamento, gli organismi nazionali d' intervento acquistavano i quantitativi di frumento tenero loro offerti, in particolare, entro i limiti di 1 000 000 t per la Repubblica federale di Germania e di 200 000 t per la Repubblica francese salvo una riduzione da applicare alle offerte ricevute dagli Stati membri qualora il quantitativo globale offerto superasse il quantitativo previsto .
9 Tenuto conto dei requisiti qualitativi del frumento tenero panificabile definiti dal regolamento, la Commissione ha preso in considerazione, per l' applicazione della misura speciale d' intervento controversa, un prezzo superiore del 5% al prezzo di intervento unico comune determinato dal menzionato regolamento della Commissione n . 2124/85 .
10 Poiché l' insieme dei quantitativi offerti dai produttori francesi si attestava su un totale di 1 699 740 t, l' ONIC, in applicazione del citato regolamento n . 400/86, doveva fissare una riduzione di 88,23 punti percentuali da applicare a tutte le offerte . I quantitativi offerti nella Repubblica federale di Germania, per contro, inducevano l' organismo di intervento di questo Stato a fissare una riduzione di 2,55 punti percentuali .
11 In virtù della menzionata decisione dell' ONIC, i servizi regionali di questo organismo, con decisione 19 marzo 1986, prendevano in consegna, in base alla misura di intervento speciale, 1 560 t di frumento tenero panificabile sulle 13 250 t offerte dalla SCARPE .
12 Quest' ultima adiva il Tribunal administratif di Versailles proponendo un ricorso diretto all' annullamento di detta decisione . Dinanzi al giudice nazionale veniva sostenuto che il regolamento n . 400/86, in base al quale era stata adottata la decisione impugnata, era illegittimo sotto due aspetti . Innanzitutto, il regolamento controverso, istituendo limiti quantitativi di acquisto all' intervento differenziati a seconda degli Stati membri, violerebbe l' art . 8, n . 2, del regolamento n . 2727/75, il principio di non discriminazione sancito dagli artt . 7 e 40, n . 3, del Trattato CEE, nonché l' obbligo di motivazione imposto dall' art . 190 del Trattato . Nell' ipotesi in cui il regolamento controverso fosse ritenuto conforme alle norme sull' organizzazione comune dei mercati dei cereali, si porrebbe altresì la questione della loro validità con riferimento al principio di non discriminazione .
13 In secondo luogo, la Commissione avrebbe erroneamente e senza motivazione fissato, per il frumento tenero panificabile considerato, un prezzo speciale d' intervento inferiore al prezzo preso in considerazione durante la campagna 1984/1985 per il frumento tenero panificabile di qualità inferiore . Rispetto al prezzo di riferimento teorico da ricostruire applicando al prezzo di riferimento della campagna 1984/1985 la riduzione di 1,8 punti percentuali risultante dagli orientamenti emersi in seno al Consiglio per la campagna 1985/1986, la Commissione mediante il regolamento controverso avrebbe così operato una riduzione del prezzo d' intervento speciale superiore a questa percentuale e, di conseguenza, ecceduto i suoi poteri in materia di prezzi che, in assenza di decisioni del Consiglio per la campagna 1985/1986, sarebbero limitati alla facoltà di adottare provvedimenti conservativi .
14 Considerando tale contestazione di un certo rilievo, il giudice nazionale decideva di sospendere il giudizio fino a che la Corte non si fosse pronunciata in via pregiudiziale sulla seguente questione :
"Se il regolamento della Commissione delle Comunità europee 21 febbraio 1986, n . 400, nonché i regolamenti del Consiglio 29 ottobre 1975, n . 2727 e 17 maggio 1976, n . 1146 e della Commissione 20 luglio 1977, n . 1629, violino gli artt . 7, 40, n . 3, e 190 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea ".
15 Per una più ampia illustrazione del contesto giuridico, degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
16 Si deve rilevare che, con sentenza 8 giugno 1989, Association générale des producteurs de blé et autres céréales / Office national interprofessionnel des céréales ( causa 167/88, Racc . pag . 1653 ), la Corte ha affermato che per quanto riguarda i limiti quantitativi di acquisto all' intervento differenziati a seconda degli Stati membri, l' esame sulla validità condotto dalla Corte a proposito delle stesse disposizioni comunitarie prese in considerazione nel caso di specie dal giudice nazionale non aveva messo in luce elementi atti ad inficiarne la validità .
17 Nel caso di specie resta pertanto solo da esaminare la validità del regolamento n . 400/86 con riferimento al prezzo d' intervento speciale stabilito dalla Commissione
Sul motivo relativo all' incompetenza della Commissione
18 Dal combinato disposto dei nn . 2 e 5 dell' art . 7 del regolamento n . 2727/75 emerge che spetta alla Commissione fissare, secondo la procedura del comitato di gestione, le tabelle delle detrazioni applicabili all' intervento se la qualità del cereale differisce dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d' intervento .
19 Inoltre, dal contesto giuridico della controversia emerge che il Consiglio si è limitato a considerare che il livello del prezzo da applicare, in caso di misure speciali di intervento per il grano tenero di qualità panificabile minima, doveva essere valutato al momento di un' eventuale applicazione di dette misure, cioè da parte della Commissione .
20 Dal momento che, in virtù dell' art . 8, n . 4, del regolamento n . 2727/75, la Commissione è competente, secondo la procedura del comitato di gestione, a decidere la natura e l' applicazione delle misure particolari di intervento, ad essa necessariamente spettava stabilire, prendendo in considerazione le esigenze del mercato, la detrazione da applicare ad una qualità di frumento tenero panificabile inferiore alla qualità media .
21 Questa competenza della Commissione deriva, infatti, implicitamente dal potere, attribuitole dal Consiglio, di adottare misure speciali di intervento per l' acquisto di frumento tenero panificabile di qualità diversa da quella media, potere che le intervenienti nella causa principale non hanno del resto contestato .
22 Queste ultime, nelle loro osservazioni scritte, hanno persino dichiarato espressamente che, nell' ambito dei suoi poteri di gestione, la Commissione poteva prendere anche misure speciali di intervento nei confronti del frumento tenero di qualità minima, essendo a carico di tale istituzione determinare il livello del prezzo .
23 Ne consegue che la Commissione, adottando il regolamento n . 400/86, non ha ecceduto i suoi poteri in materia di prezzi .
Sul motivo relativo al livello del prezzo speciale d' intervento
24 E' pacifico che nel caso in esame la Commissione ha tenuto conto della politica più restrittiva annunciata dal Consiglio nel menzionato regolamento n . 1019/84 e che la Commissione ha avviato allo scopo di ridurre le eccedenze riscontrate, in particolare, sul mercato del grano tenero panificabile .
25 Entro questi limiti, la Commissione ha potuto legittimamente, da una campagna all' altra, stabilire requisiti qualitativi più severi riducendo, nel contempo, il prezzo speciale d' intervento e applicando una riduzione più rilevante, anche nei confronti di una qualità di frumento tenero panificabile superiore .
26 Non emerge pertanto che la Commissione nel fissare il prezzo d' intervento speciale controverso abbia commesso un errore manifesto di valutazione .
Sul motivo relativo alla carenza di motivazione del prezzo speciale d' intervento
27 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, confermata, in particolare, dalla sentenza 22 gennaio 1986, Eridania ( causa 250/84, Racc . pag . 117 ), la motivazione prescritta dall' art . 190 del Trattato dev' essere adeguata alla natura dell' atto considerato . Essa deve far apparire in forma chiara e non equivoca l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria da cui promana l' atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e onde permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo . Non si può tuttavia esigere che la motivazione dei regolamenti specifichi i vari elementi di fatto o di diritto, talvolta molto numerosi e complessi, che costituiscono oggetto dei regolamenti, qualora questi siano in armonia con il contesto normativo di cui fanno parte .
28 Da quanto precede risulta che il livello del prezzo d' intervento speciale preso in considerazione dal regolamento controverso si colloca nel contesto normativo delle disposizioni che disciplinano il mercato del frumento tenero panificabile e del nuovo orientamento della politica dei prezzi annunciato e avviato dalle istituzioni comunitarie durante la campagna di commercializzazione precedente e, di conseguenza, noto agli operatori economici del settore .
29 Entro questi limiti non risulta che il controverso regolamento n . 400/86 sia insufficientemente motivato .
30 Per tutti i suesposti motivi, la questione pregiudiziale va risolta nel senso che il suo esame non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dei regolamenti presi in considerazione dal giudice nazionale .
Decisione relativa alle speseSulle spese
31 Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( Seconda Sezione ),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal administratif di Versailles con decisione 22 dicembre 1988, dichiara :
L' esame della questione pregiudiziale non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dei regolamenti presi in considerazione dal giudice nazionale .
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