SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
2 ottobre 2014 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale — Politica agricola comune — Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto — Regime di pagamento unico — Nozione di “pascolo permanente” — Terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per almeno cinque anni — Terreni arati sui quali, durante tale periodo, viene seminata una pianta erbacea da foraggio diversa da quella precedentemente prodotta su tale terreno»
Nella causa C‑47/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), con decisione del 15 novembre 2012, pervenuta in cancelleria il 29 gennaio 2013, nel procedimento
Martin Grund
contro
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig‑Holstein,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (relatore), J.‑C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 febbraio 2014,
considerate le osservazioni presentate:
—
per M. Grund, da S. Paulsen e P. Paulsen, Rechtsanwälte;
—
per il Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig‑Holstein, da W. Ewer, Rechtsanwalt;
—
per il governo tedesco, da T. Henze, J. Möller e B. Beutler, in qualità di agenti;
—
per la Commissione europea, da G. von Rintelen e B. Schima, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 aprile 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18, e rettifica GU 2005, L 37, pag. 22).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Grund, imprenditore agricolo, e il Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig‑Holstein (Ufficio regionale per l’agricultura, l’ambiente e le aree rurali del Land Schleswig‑Holstein; in prosieguo: il «LLUR»), in merito alla classificazione di alcuni dei suoi terreni agricoli come «pascolo permanente».
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3
Il considerando 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1, e rettifica GU 2004, L 94, pag. 70), era così formulato:
«In considerazione dei benefici ambientali del pascolo permanente, è opportuno adottare misure per incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti, onde evitare una riconversione massiccia in seminativi».
4
L’articolo 2, punto 2, del regolamento n. 796/2004 conteneva una definizione dell’espressione «pascolo permanente» che, nella sua versione originaria, era così formulata:
«“pascolo permanente”: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più».
5
In seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 239/2005 della Commissione, dell’11 febbraio 2005, che modifica e rettifica il regolamento n. 796/2004 (GU L 42, pag. 3), applicabile a partire dal 1o gennaio 2005, tale definizione era così formulata:
«“pascolo permanente”: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione conformemente all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio (…), i terreni ritirati dalla produzione conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, e all’articolo 107 del regolamento (…) n. 1782/2003, i terreni ritirati dalla produzione conformemente al regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (…) e i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (...)».
6
Il regolamento n. 239/2005 ha anche aggiunto una definizione dell’espressione «erba e altre piante erbacee da foraggio» all’articolo 2, punto 2 bis, del regolamento n. 796/2004, come modificato dal primo regolamento, la quale era così redatta:
«“erba e altre piante erbacee da foraggio”: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno). Gli Stati membri possono includere i seminativi elencati nell’allegato IX del regolamento (…) n. 1782/2003».
7
L’articolo 3 del regolamento n. 796/2004 illustrava gli obblighi degli Stati membri in materia di mantenimento dei terreni investiti a pascolo permanente, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003.
8
L’articolo 4 del regolamento n. 796/2004, come modificato dal regolamento n. 239/2005, intitolato «Mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello individuale», così prevedeva:
«1. Ove si constati che la proporzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1[,] del presente regolamento tende a diminuire, lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, agli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamento diretto elencati nell’allegato I del regolamento (…) n. 1782/2003 l’obbligo di non convertire ad altri usi superfici investite a pascolo permanente senza previa autorizzazione.
(...)
2. Ove si constati l’impossibilità di adempiere all’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 2[,] del presente regolamento, lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, agli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamento diretto elencati nell’allegato I del regolamento (…) n. 1782/2003, oltre a quanto disposto al paragrafo 1, l’obbligo di riconvertire in pascolo permanente delle superfici adibite ad altri usi, per gli agricoltori che dispongono di superfici già convertite in passato dal pascolo permanente ad altri usi.
(...)».
9
Il regolamento n. 1782/2003 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (…) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16, e rettifica GU 2010, L 43, pag. 7), con effetto dal 1o gennaio 2009. Il considerando 7 del regolamento n. 73/2009 precisa che:
«Il regolamento (…) n. 1782/2003 ha riconosciuto i benefici ambientali del pascolo permanente. Le misure previste in tale regolamento sono intese ad incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti e a cautelarsi da una loro riconversione massiccia in seminativi».
10
Il regolamento n. 796/2004, a sua volta, è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316, pag. 65), con effetto dal 1o gennaio 2010.
11
L’articolo 2, punto 2, del regolamento n. 1122/2009, per la definizione dell’espressione «pascolo permanente», rinvia alla definizione contenuta all’articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 (GU L 316, pag. 1), applicabile, in linea di principio, con effetto dal 1o gennaio 2010.
12
L’articolo 4 del regolamento n. 1122/2009, intitolato «Mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello individuale», prevede quanto segue:
«1. Ove si constati che la proporzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento tende a diminuire, lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, agli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamento diretto elencati nell’allegato I del regolamento (…) n. 73/2009, l’obbligo di non convertire ad altri usi senza previa autorizzazione le superfici investite a pascolo permanente.
Se l’autorizzazione di cui al primo comma è subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente, questa superficie è considerata pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della riconversione, in deroga alla definizione contenuta all’articolo 2, punto 2. Tale superficie è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data della riconversione.
2. Ove si constati l’impossibilità di adempiere all’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, oltre a quanto disposto al paragrafo 1 del presente articolo lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, agli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamento diretto elencati nell’allegato I del regolamento (…) n. 73/2009, l’obbligo di riconvertire in pascolo permanente superfici adibite ad altri usi, per gli agricoltori che dispongono di superfici già convertite in passato dal pascolo permanente ad altri usi.
(...)».
13
L’articolo 2, lettera b), del regolamento n. 1120/2009 definisce l’espressione «colture permanenti» come «le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture e il bosco ceduo a rotazione rapida».
14
L’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1120/2009 contiene la seguente definizione dell’espressione «pascolo permanente»:
«“pascolo permanente”: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (...), i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (...) e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (...); in questo contesto, per “erba o altre piante erbacee da foraggio” si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno); gli Stati membri possono includervi i seminativi elencati nell’allegato I».
15
A tal proposito, l’articolo 2, lettera d), del regolamento n. 1120/2009 così definisce l’espressione «superfici prative»:
«“superfici prative”: i terreni utilizzati per la produzione di erba (seminata o naturale); ai fini dell’articolo 49 del regolamento (…) n. 73/2009 le superfici prative includono i pascoli permanenti».
Il diritto tedesco
16
Al fine di dare attuazione agli obblighi degli Stati membri previsti dai regolamenti dell’Unione in materia di conservazione dei pascoli permanenti, il legislatore federale tedesco ha adottato la legge sulla condizionalità inerente ai pagamenti diretti (Direktzahlungen‑Verpflichtungengesetz). L’articolo 3 di tale legge prevede che i Länder si facciano carico di impedire che, sul loro territorio, la proporzione dei pascoli permanenti rispetto alla superficie agricola totale non subisca eccessive diminuzioni. A tal fine, l’articolo 5, paragrafo 3, punto 1, della suddetta legge delega i governi dei Länder a vietare o limitare, mediante regolamento, l’aratura dei pascoli permanenti nei casi in cui la quota dei terreni investiti a pascolo permanente sia diminuita in misura superiore al 5%.
17
Sulla base di tale delega, il 13 maggio 2008 il Land Schleswig‑Holstein ha adottato il regolamento sulla conservazione dei pascoli permanenti (Dauergrünland‑Erhaltungsverordnung; in prosieguo: la «DGL‑VO SH»). Conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della DGL‑VO SH, qualora si accerti, sulla base delle domande a titolo del regime di pagamento unico, che la quota dei terreni investiti a pascolo permanente sia diminuita in misura superiore al 5%, l’autorità competente rende pubblica tale informazione, cosicché, dopo tale pubblicazione, i terreni investiti a pascolo permanente non possono essere riconvertiti senza autorizzazione.
18
A tal riguardo l’articolo 2 della DGL‑VO SH prevede quanto segue:
«1. Dopo la pubblicazione dell’accertamento di cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli agricoltori che presentano domanda di sostegno diretto non possono arare i pascoli permanenti ai sensi dell’articolo 2, punto 2, del regolamento (…) n. 796/2004 (…) per tutto il periodo in cui percepiscono i pagamenti diretti. (...)
2. In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può autorizzare l’aratura di pascoli permanenti. (...)».
19
Il competente Ministero del Land Schleswig‑Holstein ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Land Schleswig‑Holstein, del 23 giugno 2008, una decisione di portata generale in cui dichiarava che la quota dei pascoli permanenti aveva subìto una riduzione superiore al 5%. Pertanto, a partire dal giorno successivo a detta pubblicazione trova applicazione il divieto di aratura ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della DGL‑VO SH.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
20
Il sig. Grund è un agricoltore che presenta tutti gli anni una domanda a titolo del regime di pagamento unico. Nelle sue domande, a partire dagli anni 1998 e 1999, egli ha dichiarato di coltivare graminacee su due dei suoi appezzamenti. Nel 2005 aveva sparso un miscuglio di trifoglio e di graminacee su tali due appezzamenti mediante trasemina successiva a scarificazione e, dal 2005 al 2008, li aveva denunciati come superfici coltivate con un miscuglio di trifoglio e graminacee. Nel 2009 entrambi gli appezzamenti in questione venivano nuovamente utilizzati per la produzione di graminacee foraggere. All’inizio della campagna 2010 uno dei due appezzamenti veniva dato in affitto ed è stato chiesto che da allora venisse riconosciuto come prato da falciatura e da pascolo. Sull’altro appezzamento il sig. Grund coltiva silomais dal 2010 sulla base di un’autorizzazione concessa in cambio dell’assunzione dell’obbligo di adibire a pascolo permanente un altro appezzamento di sua proprietà.
21
Con lettera del 9 gennaio 2009 il LLUR comunicava al sig. Grund di aver riclassificato tali due appezzamenti come terreni adibiti a pascoli permanenti, dal momento che tra il 1998 e il 2008 essi erano stati utilizzati ininterrottamente come pascoli per un periodo di almeno sei anni. Inoltre, il LLUR ha richiamato l’attenzione del sig. Grund sul fatto che a detti appezzamenti si applicava il divieto di aratura sancito dalla DGL‑VO SH.
22
Il 4 giugno 2009 il sig. Grund, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del Codice di procedura amministrativa (Verwaltungsgerichtsordnung), esperiva un’azione di accertamento dinanzi allo Schleswig‑Holsteinische Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo dello Schleswig‑Holstein) chiedendo che venisse dichiarato che i due appezzamenti riclassificati dal LLUR non erano soggetti al divieto di aratura suddetto. A sostegno del suo ricorso il sig. Grund sosteneva di avere un interesse legittimo a tale accertamento e che tali due appezzamenti non potevano essere qualificati come pascoli permanenti in ragione del fatto che detti appezzamenti, adibiti alla produzione di graminacee foraggere, venivano arati dopo uno o due anni. Il sig. Grund affermava che, in ogni caso, il fatto di passare da un miscuglio di trifoglio e di graminacee alle graminacee foraggere, o viceversa, costituiva un avvicendamento di colture, il quale impediva la formazione di pascoli permanenti e poneva termine a un utilizzo come pascoli permanenti dei terreni in questione.
23
Il LLUR ha contestato tale argomentazione sostenendo che i terreni adibiti alla produzione di graminacee foraggere, periodicamente arati, dovevano essere equiparati ai pascoli permanenti naturali. Sarebbe decisivo il fatto che lo stesso tipo di coltura fosse coltivata senza interruzione, e che, in caso contrario, si avrebbe un avvicendamento delle colture. Ebbene, secondo il LLUR, poiché le graminacee foraggere sono state coltivate ininterrottamente su entrambi gli appezzamenti in questione per un periodo ininterrotto di oltre cinque anni, questi ultimi costituivano pascoli permanenti, malgrado la successiva trasemina di un miscuglio di trifoglio e graminacee.
24
Con sentenza del 13 ottobre 2010 lo Schleswig‑Holsteinische Verwaltungsgericht pronunciandosi in primo grado ha respinto il suddetto ricorso in quanto infondato, sulla base del rilievo che, in sostanza, un avvicendamento delle diverse piante erbacee da foraggio non metteva fine allo status di pascolo permanente, una volta che lo stesso fosse stato acquisito. Con sentenza del 12 maggio 2011 lo Schleswig‑Holsteinische Oberverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo d’appello dello Schleswig‑Holstein), dopo aver sentito le parti all’udienza svoltasi in pari data, ha respinto l’appello del sig. Grund presentato avverso la suddetta sentenza, in quanto, a prescindere dal fatto se si produca un avvicendamento delle colture unicamente qualora si passi dalla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio a quella di altri seminativi, il passaggio dalla produzione di erba a quella di altre piante erbacee da foraggio non incideva sulla qualità già acquisita di pascolo permanente.
25
Il 28 giugno 2011 il sig. Grund ha proposto un ricorso per «Revision» avverso tale sentenza dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale).
26
Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio precisa di essere vincolato dagli accertamenti di fatto eseguiti dal giudice dell’appello nella sua sentenza del 12 maggio 2011. Esso precisa che, per quanto attiene al primo appezzamento in questione dato in affitto, il sig. Grund ha sempre un interesse a che si dichiari che non si tratta di pascoli permanenti, dal momento che in tal caso riuscirebbe a ottenere un canone di affitto più elevato per i suoi terreni. Di conseguenza, si dovrebbe accertare se, alla data del 12 maggio 2011, questi ultimi costituissero dei pascoli permanenti. Per quanto riguarda l’altro appezzamento, che dal 2010 non è più utilizzato come pascolo, bensì viene adibito alla coltivazione di silomais, il giudice del rinvio afferma che la domanda di accertamento riguarda la data del cambiamento di destinazione d’uso, dal momento che l’obbligo che avrebbe dovuto assolvere il sig. Grund di adibire a pascoli permanenti una superficie alternativa in cambio dell’autorizzazione ad arare concessa su tale appezzamento deriva dalla qualità di pascolo permanente cessata in quello stesso anno. Per quest’ultimo appezzamento sarebbe opportuno dunque esaminare se i terreni costituissero dei pascoli permanenti nel 2010.
27
Il giudice del rinvio rileva che l’esito del procedimento dipende dall’interpretazione della nozione di «pascolo permanente» ai sensi del diritto dell’Unione e, in particolare, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, del regolamento n. 796/2004, dato che il diritto tedesco rilevante fa espressamente rinvio a tale disposizione e nonostante il fatto che quest’ultima sia stata successivamente modificata dal regolamento n. 239/2005, e addirittura sostituita dal regolamento n. 1122/2009. Pertanto, l’esito del procedimento principale dipenderebbe dall’individuazione delle modifiche intervenute sui terreni agricoli che ostano alla qualificazione come pascoli permanenti. A tal riguardo tale giudice non riesce a individuare nella definizione di «pascolo permanente», contenuta nella suddetta definizione, il minimo indizio secondo cui, di per sé, l’aratura di pascoli escluderebbe la sussistenza di pascoli permanenti. Il suddetto giudice dichiara altresì che esso tende a ritenere che la coltivazione in successione di diverse piante erbacee da foraggio non costituisca un avvicendamento di colture ai sensi del regolamento n. 796/2004, pur osservando che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione non è comunque così evidente da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. Infatti, esso menziona talune disposizioni di diritto dell’Unione relative alle indagini sulla struttura delle aziende agricole che potrebbero incidere sull’interpretazione della suddetta nozione.
28
In tale contesto, il Bundesverwaltungsgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se un terreno agricolo rientri nella qualificazione di pascolo permanente ai sensi dell’articolo 2, punto 2, [del regolamento n. 796/2004] allorché alla data attuale e da almeno cinque anni viene utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, ma durante tale periodo il terreno è stato arato e al posto della pianta da foraggio fino ad allora coltivata (nella presente fattispecie un miscuglio di trifoglio e graminacee) viene seminata un’altra pianta erbacea da foraggio (nella presente fattispecie graminacee), o se in questa situazione si abbia un avvicendamento di colture che esclude tale qualificazione».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni preliminari
29
La domanda di pronuncia pregiudiziale si riferisce alla definizione di «pascolo permanente» ai sensi dell’articolo 2, punto 2, del regolamento n. 796/2004. Orbene, risulta dalla decisione di rinvio che le date utili al fine di determinare se i due appezzamenti oggetto del procedimento principale rientrino nella definizione di «pascolo permanente» devono essere fissate, rispettivamente, al 2010 e al 2011. Ne consegue che è la definizione di «pascolo permanente» che compare nella normativa dell’Unione applicabile in tali due anni che deve essere applicata ai fatti del procedimento principale, ossia quella prevista all’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1120/2009. Pertanto, la Corte fornirà un’interpretazione della definizione di «pascolo permanente» quale prevista da quest’ultima definizione. A tal riguardo è irrilevante la circostanza che la normativa nazionale di cui trattasi continui a rinviare al regolamento n. 796/2004.
30
Tuttavia, come rileva l’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, non vi è alcuna differenza sostanziale tra la definizione di «pascolo permanente» contenuta nell’articolo 2, punto 2, del regolamento n. 796/2004 e quella di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1120/2009, dal momento che, in ogni caso, gli elementi di tale definizione determinanti ai fini della soluzione della controversia principale sono sostanzialmente identici in tali due regolamenti. Si deve pertanto rilevare che, nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio constatasse, conformemente alle norme di procedura nazionali, che tale controversia rientra in definitiva nella definizione di «pascolo permanente» di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento n. 796/2004, la risposta fornita nella presente sentenza alla questione sollevata è applicabile a tale atto legislativo anteriore.
Nel merito
31
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la definizione di «pascolo permanente», di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1120/2009, debba essere interpretata nel senso che essa comprende un terreno agricolo utilizzato alla data attuale e per almeno cinque anni per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, sebbene durante tale periodo tale terreno sia stato arato e seminato con una varietà di pianta erbacea da foraggio diversa da quella fino ad allora coltivata.
32
Si deve dapprima constatare che il testo della definizione di «pascolo permanente» di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1120/2009 non fa alcuna menzione del fatto che arare la terra e seminarla con una varietà di pianta erbacea da foraggio diversa da quella fino ad allora coltivata esclude, di per sé, la qualificazione come «pascolo permanente».
33
Si deve del pari rilevare che tale definizione non opera alcuna distinzione fra l’erba e talune piante erbacee da foraggio, di modo che tutte le erbe e tutte le altre piante erbacee da foraggio rientrano in una sola e medesima categoria che non si suddivide a sua volta. Risulta infatti dalla formulazione dell’espressione «coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio» contenuta nella suddetta definizione che tutte le varietà di piante erbacee da foraggio sono considerate equivalenti alla luce dell’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1120/2009 e che la scelta della varietà specifica di pianta erbacea da foraggio prodotta sui terreni interessati, in quanto tale, non ha alcuna rilevanza ai fini della qualificazione di tali terreni come «pascolo permanente». Il fatto che la suddetta formulazione comprenda l’erba e le altre piante erbacee da foraggio indica pertanto che può aversi un «avvicendamento delle colture» ai sensi di tale disposizione soltanto qualora venga prodotta una coltura diversa da una pianta erbacea da foraggio.
34
Inoltre, il sistema che sancisce l’obbligo di conservazione dei pascoli permanenti previsto dal regolamento n. 1122/2009 dimostra altresì che la categoria dei pascoli permanenti non può essere suddivisa in sottocategorie di colture di pascoli distinte e che, pertanto, al riguardo, la scelta della varietà della pianta erbacea da foraggio prodotta è priva di rilevanza. Infatti, risulta dagli stessi termini utilizzati all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento che soltanto l’uso del terreno per colture diverse dai pascoli permanenti è soggetto all’obbligo di ottenere una previa autorizzazione. L’espressione «altri usi» contenuta in tali disposizioni oppone unicamente gli «altri usi» del terreno all’uso di quest’ultimo come pascolo permanente, quale categoria generale e indivisibile. Del pari, l’obbligo di «riconvertire in pascolo permanente» previsto dal suddetto articolo può avere un senso solo se il terreno interessato non è più utilizzato come pascolo dopo essere stato destinato a un «altro uso».
35
Così, per il legislatore dell’Unione non è per nulla importante sapere quale varietà di pianta erbacea da foraggio era concretamente prodotta sui terreni interessati. Infatti, tale normativa non esige, in particolare, di riseminare i terreni interessati con la stessa varietà di pianta erbacea da foraggio precedentemente prodotta. Ciò che rileva ai fini della qualificazione come «pascolo permanente», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1120/2009, è l’uso o l’effettiva destinazione dei terreni interessati (v., sentenza Landkreis Bad Dürkheim, C‑61/09, EU:C:2010:606, punto 37). Né il cambiamento della varietà dell’erba, né, peraltro, il procedimento tecnico utilizzato, quale l’aratura o la scarificazione con trasemina, avrebbero una qualsivoglia rilevanza ai fini di tale qualificazione.
36
Del resto, l’obiettivo di conservazione dei pascoli permanenti enunciato al considerando 7 del regolamento n. 73/2009 è inteso anche a indicare che il fatto di passare, su una stessa superficie, da un certo tipo di pascolo a un altro non può essere considerato come un «avvicendamento delle colture» ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1120/2009, il quale esclude la qualificazione come «pascolo permanente» contenuta nel suddetto articolo. Infatti, deriva da tale considerando che, dati i benefici ambientali del pascolo permanente, appare opportuno adottare misure intese ad incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti e a cautelarsi da una loro riconversione massiccia in seminativi.
37
Tuttavia, tale obiettivo di conservazione dei pascoli permanenti può essere realizzato soltanto se diversi usi in successione dei terreni come pascoli sono altresì idonei a conferire a questi ultimi dopo cinque anni lo status di pascolo permanente. A tal fine, bisogna rendere difficile la conversione dei pascoli in seminativi, in particolare impedendo che un agricoltore possa facilmente sottrarre i suoi terreni adibiti alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio alla qualificazione di «pascolo permanente» ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1120/2009 e, così facendo, eludere gli obblighi legati alla loro conservazione.
38
Orbene, se si ammettesse che il semplice passaggio, nel periodo di almeno cinque anni previsto da tale disposizione, da una pianta erbacea da foraggio a un’altra varietà di pianta erbacea da foraggio possa escludere tale qualificazione di «pascolo permanente», sarebbe difficile raggiungere il suddetto obiettivo di conservazione dei pascoli permanenti. L’aratura e la semina dei suddetti terreni, durante tale periodo, con una varietà di pianta erbacea da foraggio diversa da quella precedentemente prodotta non può pertanto, di per sé, avere la benché minima incidenza ai fini di tale qualificazione.
39
Peraltro, è importante precisare che le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di indagini sulla struttura delle aziende agricole a cui fa riferimento il giudice del rinvio non possono inficiare questa interpretazione della definizione di «pascolo permanente», di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1120/2009, giacché, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, l’oggetto e la finalità delle suddette disposizioni sono diversi da quelli della normativa sui pagamenti diretti sulla quale verte la domanda di pronuncia pregiudiziale.
40
Alla luce dell’insieme delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la definizione di «pascolo permanente», di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1120/2009, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano i terreni agricoli utilizzati alla data attuale e da almeno cinque anni per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, anche se durante tale periodo tali terreni sono stati arati e seminati con una varietà di pianta erbacea da foraggio diversa da quella che vi era coltivata in precedenza.
Sulle spese
41
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
La definizione di «pascolo permanente», di cui all’articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano i terreni agricoli utilizzati alla data attuale e da almeno cinque anni per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, anche se durante tale periodo tali terreni sono stati arati e seminati con una varietà di pianta erbacea da foraggio diversa da quella che vi era coltivata in precedenza.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Top