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SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 25 MAGGIO 1989. - PAUL F. WEBER GMBH CONTRO MILCHWERKE PADERBORN-RIMBECK E. G. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL LANDGERICHT PADERBORN. - TARIFFA DOGANALE COMUNE - SOTTOVOCE 04.02 A II. B)1. E 21.07 D.II.A)1. - LATTE SCREMATO IN POLVERE. - CAUSA 40/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 01395
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Tariffa doganale comune - Voci doganali - Classificazione delle merci - Criteri - Caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto - Metodi di fabbricazione ed origine geografica dei componenti - Trasformazione del prodotto - Presupposti per la presa in considerazione
2 . Tariffa doganale comune - Voci doganali - Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02 A.II.b ) 1 - Prodotto composto contenente, fra l' altro, il 10,6% di caseinato di sodio - Esclusione - Classificazione nella sottovoce 21.07 D.II.a ) 1
Massima1 . In materia di classificazione doganale delle merci, il criterio decisivo va ricercato, nell' interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, in linea di principio nelle loro caratteristiche e nelle loro proprietà obiettive, quali definite dal testo delle voci della TDC e dalle note delle sezioni o dei capitoli . I procedimenti di fabbricazione di un prodotto e l' origine geografica di taluni suoi componenti rilevano unicamente quando la voce doganale esplicitamente lo prescrive . Sulla classificazione doganale di una merce non influisce nemmeno il fatto che essa abbia subito operazioni di trasformazione, qualora, dopo questo trattamento, il prodotto derivato contenga gli elementi essenziali del prodotto di base, in percentuali non molto diverse da quelle considerate normali nel prodotto originario allo stato naturale . Tale condizione non è soddisfatta allorché il prodotto contenga una sostanza la quale non si ritrova nel prodotto allo stato naturale, in una proporzione che superi quella necessaria per rendere il prodotto di cui trattasi più simile al prodotto allo stato naturale .
2 . La sottovoce 04.02 A.II.b ) 1 della TDC, relativa al latte scremato in polvere, va interpretata nel senso che non comprende un prodotto composto per il 23,4% di latte scremato in polvere, per il 42,3% di siero in polvere, per il 16,2% di lattosio, per il 7,1% di caseinato di calcio, per il 10,6% di caseinato di sodio e per lo 0,4% di altri elementi, in quanto il latte allo stato naturale non contiene caseinato di sodio e l' aggiunta di questa sostanza, necessaria per favorire l' emulsione e migliorare il sapore del prodotto, non può essere tollerata oltre il 3% del peso totale . Poiché nessuna voce doganale più specifica ricomprende un tale prodotto, occorre classificarlo nella sottovoce residua 21.07 D.II.a ) 1, relativa alle preparazioni alimentari .
PartiNel procedimento 40/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Landgericht di Paderborn ( Repubblica federale di Germania ), nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Paul F . Weber, società a responsabilità limitata ( in liquidazione ), con sede in Amburgo
e
Milchwerke Paderborn-Rimbeck e.G . ( società cooperativa ), con sede in Paderborn,
domanda vertente sull' interpretazione delle sottovoci 04.02 A.II.b ) 1 e 21.07 D.II.a ) 1 dell' allegato al regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n . 950, relativo alla tariffa doganale comune ( GU L 172, pag . 1 ),
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori O . Due, presidente, f.f . di presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro,
cancelliere : D . Louterman, amministratore principale
viste le osservazioni presentate :
- per la ditta Paul F . Weber, attrice nella causa principale, dall' avv . Klaus Landry del foro di Amburgo,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico, sig . Joern Sack, assistito dagli avv.ti Albrecht Stockburger e Hinrich Thieme del foro di Francoforte, e dal sig . S . Forchieri, esperto,
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 16 febbraio 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 aprile 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 12 gennaio 1988, pervenuta alla Corte il 4 febbraio seguente, il Landgericht di Paderborn ha sollevato, in forza dell' art . 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione delle sottovoci 04.02 A.II.b ) 1 e 21.07 D.II.a ) 1 dell' allegato al regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n . 950, relativo alla tariffa doganale comune ( GU L 172, pag . 1; in prosieguo : "TDC ").
2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una controversia fra la ditta Paul F . Weber ( in prosieguo : "Weber ") e l' impresa Milchwerke Paderborn-Rimbeck ( in prosieguo : "Milchwerke ") in merito all' esecuzione di contratti di vendita ai sensi dei quali la Milchwerke si era impegnata a consegnare alla Weber un prodotto che nei contratti scritti veniva indicato come "latte scremato in polvere tedesco, ottenuto mediante nebulizzazione, fresco di fabbrica, sano, di qualità mercantile ".
3 Emerge dagli atti della causa principale che, nel corso degli anni 1978, 1979 e 1980, la Milchwerke forniva tale merce alla Weber, la quale la esportava nei Paesi Bassi e in Giappone . Lo Hauptzollamt ( ufficio doganale principale ) di Hamburg-Jonas ( in prosieguo : "Hauptzollamt ") versava pertanto alla Weber, nel periodo 7 dicembre 1978 - 4 febbraio 1980, e ai sensi delle norme comunitarie allora in vigore, restituzioni all' esportazione e importi compensativi monetari per latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02 A.II.b ) 1 della TDC .
4 Con provvedimento 15 luglio 1982, lo Hauptzollamt esigeva dalla Weber il rimborso dei già concessi aiuti all' esportazione, per un totale di 716 476,47 DM . Lo Hauptzollamt motivava il suo provvedimento dichiarando che gli accertamenti dell' ufficio di controllo doganale di Hannover avevano rivelato che la merce non era latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02 A.II.b ) 1, bensì una preparazione alimentare ai sensi della sottovoce 21.07 D.II.a ) 1 della TDC . Infatti, secondo lo Hauptzollamt, questa merce, che non era stata prodotta dalla Milchwerke bensì era stata acquistata da due imprese tedesche, consisteva in una miscela di diversi prodotti nella seguente composizione ( in peso ):
latte scremato in polvere : 23,4%
siero in polvere : 42,3%
lattosio : 16,2%
caseinato di calcio : 7,1%
caseinato di sodio : 10,6%
altre sostanze : 0,4%
100%
5 La Weber pretendeva quindi dalla Milchwerke la consegna di latte scremato in polvere conforme ai contratti conclusi tra le parti e che desse diritto alle agevolazioni all' esportazione e stabiliva un termine per l' adempimento, scaduto il quale avrebbe rifiutato la prestazione della Milchwerke .
6 Poiché la Milchwerke non ottemperava, la Weber esperiva dinanzi al Landgericht di Paderborn un' azione di risarcimento per inadempimento dei contratti conclusi fra le parti .
7 Dinanzi al giudice nazionale, la Milchwerke ammetteva che la merce consegnata alla Weber era stata prodotta mescolando a secco diversi componenti indicati dallo Hauptzollamt, e non già mediante separazione del liquido del prodotto della mungitura delle vacche, e che per migliorare la qualità del prodotto vi era stato aggiunto siero in polvere arricchito con proteine provenienti dall' Australia e dal Canada . A parere della Milchwerke, la merce consegnata era cionondimeno latte scremato in polvere ai sensi della sottovoce 04.02 A.II.b ) 1, visto che presentava tutti i valori d' analisi del latte scremato in polvere tradizionalmente prodotto dal latte scremato . La Milchwerke aggiungeva che per la classificazione doganale è irrilevante il tipo di produzione, dovendosi aver riguardo unicamente alle caratteristiche obiettive della merce .
8 La Weber contestava la tesi della Milchwerke sostenendo dinanzi al giudice nazionale che la merce di cui trattasi non è compresa nella sottovoce 04.02 A.II.b ) 1 della TDC .
9 Il Landgericht di Paderborn riteneva che dalla classificazione doganale della merce di cui trattasi si possano ricavare utili indicazioni per l' interpretazione dei contratti conclusi tra le parti della causa principale .
10 Ritenendo che la controversia sollevi un problema di interpretazione della normativa comunitaria di cui trattasi, il Landgericht di Paderborn ha deciso, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, di sospendere il procedimento sino a che la Corte di giustizia delle Comunità europee non si sia pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali :
"1)Se la sottovoce 04.02 A.II.b ) 1 della tariffa doganale comune nella versione in vigore negli anni 1978, 1979 e 1980, vada interpretata nel senso che essa comprende una merce composta per il 23,4% di latte scremato in polvere e per il resto di siero in polvere ( in parte arricchito con proteine ), lattosio, caseinato di calcio, caseinato di sodio, caseinato ( SVM ), idrocarbonato di potassio, cloruro di calcio, carbonato di calcio e potassio mescolati allo stato secco .
2 ) Se abbia rilevanza il fatto che i caseinati e il siero in polvere provenissero talvolta dalla Nuova Zelanda, dal Canada e dall' Australia e che, secondo la convenuta, il miscuglio all' analisi rivelasse gli stessi valori del latte scremato proveniente dalla mungitura delle vacche .
3)In caso di soluzione negativa della questione sub 1 ):
se una merce del genere rientri nella sottovoce 21.07 D.II.a ) 1 della tariffa doganale comune nella versione in vigore negli anni 1978, 1979 e 1980 ".
11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla prima e sulla seconda questione
12 Con la prima e la seconda questione, il giudice a quo chiede in sostanza se la sottovoce 04.02 A.II.b ) 1 debba essere interpretata nel senso che comprende un prodotto composto per il 23,4% di latte scremato in polvere, per il 42,3% di siero in polvere, per il 16,2% di lattosio, per il 7,1% di caseinato di calcio, per il 10,6% di caseinato di sodio e per lo 0,4 di altre sostanze . Inoltre, il giudice nazionale vorrebbe accertare se il metodo di fabbricazione con il quale tale prodotto è stato ricavato e se l' origine di alcuni suoi componenti influiscano sulla sua classificazione doganale .
13 Onde risolvere tali questioni, si deve ricordare innanzitutto che, secondo la costante giurisprudenza ( vedasi, per esempio, sentenza 23 marzo 1972, Henck, causa 36/71, Racc . pag . 187, punto 4 della motivazione; sentenza 26 settembre 1985, Thomasduenger, causa 166/84, Racc . pag . 3001, punto 13 della motivazione ), per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in linea di principio nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, quali definite dal testo della voce della TDC e delle note delle sezioni o dei capitoli .
14 Per quanto riguarda la questione se il metodo di produzione delle merci influisca sulla classificazione doganale, la Corte ha già dichiarato che ( vedasi sentenza 16 dicembre 1976, Industriemetall Luma, causa 38/76, Racc . pag . 2027, punto 7 della motivazione ), pur se talvolta la tariffa doganale fa riferimento a procedimenti di fabbricazione dei prodotti, in genere e di preferenza, nell' interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, essa fa appello ai criteri di classificazione fondati sulle caratteristiche e sulle proprietà oggettive dei prodotti, che possano venir verificate al momento dello sdoganamento .
15 Ne consegue che i procedimenti di fabbricazione di un prodotto rilevano unicamente quando la voce doganale lo prescrive esplicitamente ( vedasi, per esempio, sentenza 8 dicembre 1987, Artimport, causa 42/86, Racc . pag . 4817 ).
16 Nel caso di specie, la sottovoce 04.02 A.II.b ) 1 della TDC non comporta alcun riferimento al procedimento di fabbricazione come criterio di classificazione, per cui se ne deve dedurre che il metodo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi nella causa principale non influisce sulla classificazione doganale di quest' ultimo .
17 Un' identica conclusione va adottata, e per gli stessi motivi, per quanto riguarda l' origine geografica di taluni componenti del prodotto di cui è causa . Infatti, la classificazione doganale di una merce va effettuata considerandone le sole caratteristiche oggettive, indipendentemente dall' origine dei componenti del prodotto, non prevista dalla TDC .
18 Per quanto riguarda la classificazione doganale del prodotto di cui trattasi nella causa principale, bisogna rilevare innanzitutto che il testo della sottovoce 04.02 A.II.b ) 1 della TDC, così come quello delle note relative al capitolo 4 dell' allegato al regolamento n . 950/68, non ostano a che un prodotto composto come quello di cui è causa rientri in questa sottovoce .
19 Poiché nella causa principale si tratta di un prodotto ottenuto mescolando diversi componenti, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte ( vedasi sentenza 23 marzo 1972, precitata, punto 10 della motivazione ), sulla classificazione di una merce non influisce il fatto che essa abbia subito delle operazioni di trasformazione, qualora, dopo questo trattamento, il prodotto derivato contenga gli elementi essenziali del prodotto di base, in percentuali non molto diverse da quelle considerate normali nel prodotto originario allo stato naturale .
20 Di conseguenza, onde determinare se il prodotto di cui trattasi nella causa principale possa essere classificato alla sottovoce 04.02 A.II.b ) 1 della TDC, occorre accertare se contenga gli elementi essenziali del prodotto di base, vale a dire del latte scremato e essiccato ricavato dal prodotto della mungitura delle vacche, e se la composizione di questo prodotto non differisca sostanzialmente, nelle sue proporzioni, da quella del prodotto di base .
21 A questo proposito, la Commissione ha sostenuto che la sottovoce doganale 04.02 A.II.b ) 1 non può comprendere miscele contenenti caseinato di sodio in una proporzione superiore al 3% del peso totale del prodotto . A sostegno di tale tesi, la Commissione ha fatto presente che, conformemente a quanto indicato in una scheda di classificazione del 1971, una merce la quale, per la sua forma esteriore e per la sua composizione chimica, presenti le caratteristiche essenziali del latte in polvere potrebbe essere classificata alla sottovoce doganale 04.02 A.II.b ) 1, anche se al prodotto fossero state aggiunte quantità molto ridotte di caseinato di sodio . La Commissione ha proseguito dichiarando che una percentuale superiore al 3% di caseinato di sodio nel latte scremato in polvere renderebbe artificiale il prodotto, il quale, se fosse classificato allo stesso modo del latte scremato in polvere normale, rischierebbe, per di più, di dar luogo ad abusi, fruendo indebitamente delle restituzioni alla produzione . Il limite del 3% di caseinato di sodio, propugnato dalla Commissione, avrebbe incontrato il favore, nel 1982, dei membri del gruppo ad hoc "chimica" del comitato della nomenclatura, il quale successivamente avrebbe preso atto di questa valutazione degli esperti .
22 All' udienza il perito della Commissione ha precisato che l' aggiunta al latte scremato in polvere di caseinato di sodio fino all' 1% del peso totale del prodotto si potrebbe ammettere come emulsionante, così come sarebbe tollerabile una percentuale che raggiunga il 3% allo scopo di migliorare il sapore del preparato rendendolo più simile al latte allo stato naturale .
23 A questo proposito, si deve rilevare che, a termini delle note esplicative della TDC relative alla sottovoce 04.02, "i latti in polvere possono essere addizionati di piccole quantità di amidi ( non superiori al 10% in peso ), di antiossidanti, di emulsionanti, di vitamine o di piccole quantità di acidi ( compreso il succo di limone )".
24 Autorizzando l' aggiunta di talune sostanze ai prodotti presi in considerazione, tali note partono dalla premessa che le aggiunte non tolgono alla merce di cui è causa le caratteristiche essenziali del prodotto di base e che la sua composizione non differisce sostanzialmente, nelle sue proporzioni, da quella del prodotto di base .
25 Tale condizione non è soddisfatta allorché la merce contenga una sostanza la quale non si ritrova nel prodotto allo stato naturale, in una proporzione che superi quella necessaria per rendere la merce di cui trattasi più simile al prodotto allo stato naturale .
26 Per quel che riguarda la merce di cui trattasi nella causa principale, va constatato che il latte ottenuto dalla mungitura delle vacche non contiene caseinato di sodio .
27 Tuttavia, l' aggiunta al latte scremato in polvere di ridotte quantità di caseinato di sodio può essere tollerata nei limiti necessari ad attribuire al prodotto trasformato le caratteristiche del prodotto di base, favorendo in particolare l' emulsione e migliorando il sapore dello stesso .
28 Per quanto riguarda la percentuale massima di caseinato di sodio da aggiungere nel latte scremato in polvere, per ottenere questi effetti, occorre riferirsi alle conclusioni del gruppo ad hoc "chimica" del comitato della nomenclatura, secondo cui il limite ammissibile di tale sostanza non deve superare il 3% del peso totale del prodotto .
29 Orbene, il prodotto di cui trattasi nella causa principale contiene il 10,6% di caseinato di sodio, vale a dire più di tre volte la percentuale ammissibile . Di conseguenza, tale prodotto non può essere classificato alla sottovoce 04.02 A.II.b ) 1 della TDC .
30 Emerge dalle considerazioni che precedono che si deve risolvere la prima e la seconda questione sollevate dal giudice di rinvio dichiarando che la sottovoce 04.02 A.II.b ) 1 della TDC va interpretata nel senso che non comprende un prodotto composto per il 23,4% di latte scremato in polvere, per il 42,3% di siero in polvere, per il 16,2% di lattosio, per il 7,1% di caseinato di calcio, per il 10,6% di caseinato di sodio e per lo 0,4% di altri elementi . Il metodo di fabbricazione con cui questo prodotto è stato ottenuto e l' origine di taluni componenti non influiscono sulla sua classificazione doganale .
Sulla terza questione
31 Con essa, il giudice a quo chiede, in sostanza, se la sottovoce 21.07 D.II.a ) 1 della TDC vada interpretata nel senso che comprende un prodotto che abbia la composizione di quello di cui alla causa principale .
32 Onde risolvere tale questione, è sufficiente constatare che nessuna voce doganale più specifica potrebbe essere interpretata nel senso che comprende la merce di cui trattasi nella causa principale, per cui è necessario rilevare che la sottovoce residua 21.07 D.II.a ) 1 della TDC include un prodotto quale quello del caso di specie .
33 Pertanto, si deve risolvere la terza questione posta dal giudice di rinvio nel senso che la sottovoce 21.07 D.II.a ) 1 della TDC comprende un prodotto con la medesima composizione di quello della causa principale .
Decisione relativa alle speseSulle spese
34 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( seconda sezione ),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Landgericht di Paderborn, con ordinanza 12 gennaio 1988, dichiara :
1 ) La sottovoce 04.02 A.II.b ) 1 della TDC va interpretata nel senso che non comprende un prodotto composto per il 23,4% di latte scremato in polvere, per il 42,3% di siero in polvere, per il 16,2% di lattosio, per il 7,1% di caseinato di calcio, per il 10,6% di caseinato di sodio e per lo 0,4% di altri elementi . Il metodo di fabbricazione con cui questo prodotto è stato ottenuto e l' origine di taluni componenti non influiscono sulla sua classificazione doganale .
2 ) La sottovoce 21.07 D.II.a ) 1 della TDC va interpretata nel senso che comprende un prodotto con la medesima composizione di quello della causa principale .
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