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SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 25 MAGGIO 1989. - SPA MAXI DI CONTRO UFFICIO DEL REGISTRO DI BOLZANO. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO. - IMPOSTE INDIRETTE SULLA RACCOLTA DI CAPITALI. - CAUSA 15/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 01391
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Massima
Parti
Dispositivo
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Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Emissione di prestiti obbligazionari - Riscossione d' imposte fuori delle deroghe previste dalla direttiva 69/335 - Inammissibilità
( Direttiva del Consiglio 69/335, artt . 11 e 12 )
MassimaL' art . 11 della direttiva 69/335, relativa alle imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev' essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può esigere dalle società di capitali ai sensi dell' art . 3 della direttiva, in occasione di un prestito obbligazionario, operazione menzionata dall' art . 11 della direttiva medesima, tributi diversi da quelli previsti dall' art . 12 della direttiva, il quale fornisce un elenco esauriente dei tributi diversi dall' imposta sui conferimenti che possono colpire le predette società in occasione delle operazioni contemplate agli artt . 10 e 11 ( vedasi sentenza 2 febbraio 1988, causa 36/86, Dansk Sparinvest, Racc . pag . 409 ).
PartiNel procedimento 15/88,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla commissione tributaria di II grado di Bolzano, nella causa dinanzi ad essa pendente fra
Maxi Di SpA
e
Ufficio del registro di Bolzano
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 11 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, n . 335, riguardante le imposte indirette che colpiscono la raccolta di capitali ( GU L 249, pag . 25 ),
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori T.F . O' Higgins, presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici,
( motivazione non riprodotta )
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla commissione tributaria di II grado di Bolzano, con ordinanza 4 dicembre 1987, dichiara :
DispositivoL' art . 11 della direttiva 69/335 dev' essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può esigere dalle società di capitali ai sensi dell' art . 3 della direttiva, in occasione di un prestito obbligazionario, operazione menzionata dall' art . 11 della direttiva medesima, tributi diversi da quelli previsti dall' art . 12 della direttiva .
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