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SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 27 GIUGNO 1989. - J. E. G. ACHTERBERG-TE RIELE ED ALTRI CONTRO SOCIALE VERZEKERINGSBANK. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: RAAD VAN BEROEP UTRECHT - PAESI BASSI. - PARITA DI TRATTAMENTO PER UOMINI E DONNE - PREVIDENZA SOCIALE - SFERA D'APPLICAZIONE RATIONE PERSONALE DELLA DIRETTIVA N. 79/7. - CAUSE RIUNITE 44/88, 106/88 E 107/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 01963
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in fatto di previdenza sociale - Campo d' applicazione ratione personae della direttiva 79/7 - Popolazione attiva ai sensi dell' art . 2 della direttiva - Persone che non abbiano svolto attività lavorativa o che abbiano svolto un' attività lavorativa la quale non sia stata interrotta da uno dei rischi nominati nell' art . 3, n . 1, lett . a ), della direttiva e che non siano alla ricerca di un posto di lavoro - Esclusione
( Direttiva del Consiglio 79/7, artt . 2 e 4 )
MassimaL' art . 2 della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento degli uomini e delle donne in fatto di previdenza sociale, dev' essere interpretato nel senso che la direttiva non si applica a chi non abbia svolto attività lavorativa, né a chi abbia svolto un' attività lavorativa che non sia stata interrotta da uno dei rischi nominati nell' art . 3, n . 1, lett . a ), della ripetuta direttiva, qualora gli stessi non siano alla ricerca di un posto di lavoro .
In proposito è irrilevante che l' interessato abbia cessato di lavorare e non sia più stato disponibile sul mercato del lavoro prima della scadenza del termine per la trasposizione della direttiva .
Coloro i quali siano in tal modo esclusi dal campo d' applicazione della direttiva non possono valersi dell' art . 4 della stessa, che determina la portata del principio della parità di trattamento .
PartiNelle cause riunite 48, 106 e 107/88,
aventi ad oggetto le domande di pronunzia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE,
1 ) dal Raad van Beroep di Utrecht ( Paesi Bassi ) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
J.E.G . Achterberg-te Riele, residente in Utrecht,
e
Sociale Verzekeringsbank ( ente di previdenza sociale ), con sede in Amsterdam ( causa 48/88 );
2 ) dal Raad van Beroep di Groningen ( Paesi Bassi ), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
M.A . Bernsen-Gustin, residente in Borger-Compascuum,
e
Sociale Verzekeringsbank, con sede in Amsterdam ( causa 106/88 );
3 ) dal Raad van Beroep di Groningen, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
K . Egbers-Reuvers, residente in Zwartemeer,
e
Sociale Verzekeringsbank, con sede in Amsterdam ( causa 107/88 );
domanda vertente sull' interpretazione di talune disposizioni della direttiva 79/7 del Consiglio del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale,
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori T.F . O' Higgins, presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : M . Darmon
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
considerate le osservazioni presentate :
- per la Sociale Verzekeringsbank, convenuta nella causa principale, dagli avv.ti B.H . ter Kuile, del foro dell' Aia, e E.H . Pijnacker Hordijk, del foro di Bruxelles,
- per il governo del Regno dei Paesi Bassi, dal sig . E.F . Jacobs, segretario generale presso il Ministero degli affari esteri,
- per il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dal sig . Richard Plender, QC,
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg . René Barents e Julian Curral, membri del suo servizio giuridico,
vista la relazione d' udienza e in seguito alla fase orale del 20 aprile 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, all' udienza del 30 maggio 1989,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con tre ordinanze del 12 febbraio e 29 marzo 1988, pervenute alla Corte rispettivamente il 16 febbraio e il 31 marzo successivo, il Raad van Beroep di Utrecht e il Raad van Beroep di Groningen hanno sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, rispettivamente due e tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione della direttiva 79/7 del Consiglio del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale ( GU 1979, L 6, pag . 24 ), e intese a definire la sfera d' applicazione ratione personae di detta direttiva .
2 Le questioni sono state sollevate nell' ambito di tre liti fra cittadine olandesi e la Sociale Verzekeringsbank, liti vertenti in particolare sul punto di sapere se la direttiva 79/7, il cui termine di trasposizione è scaduto il 23 dicembre 1984, possa essere invocata da persone che non erano disponibili sul mercato del lavoro, per quanto riguarda l' applicazione della legislazione olandese sulle pensioni di vecchiaia .
3 Dal fascicolo di causa risulta che la legge generale olandese sulle pensioni di vecchiaia istituisce, a vantaggio dei residenti olandesi nonché dei non residenti soggetti all' imposta sul reddito per un' attività esercitata nei Paesi Bassi, di 65 anni di età, un regime generale di pensione di vecchiaia nell' ambito del quale i diritti a pensione sono costituiti in base ai periodi assicurativi maturati . Secondo tale regime, vigente sino ad una modifica legislativa che è entrata in vigore il 1° aprile 1985, la donna coniugata, residente nei Paesi Bassi, il cui marito, residente olandese, non era assicurato in quanto esercitava un' attività lavorativa all' estero e vi era assicurato, era essa stessa esclusa dall' assicurazione per i periodi corrispondenti; viceversa, l' uomo coniugato, residente nei Paesi Bassi, la cui moglie era esclusa dal beneficio dell' assicurazione, rimaneva soggetto al regime pensionistico .
4 Le tre ricorrenti nelle cause principali, di cui due hanno esercitato un' attività subordinata che hanno volontariamente interrotto, mentre la terza non ha mai svolto attività lavorativa, si sono viste rifiutare dalla Sociale Verzekeringsbank la pensione completa all' età di 65 anni con la motivazione che i loro mariti, residenti nei Paesi Bassi, avevano esercitato, durante taluni periodi, un' attività lavorativa all' estero dove erano assicurati .
5 Considerando che i ricorsi proposti avverso le decisioni della Sociale Verzekeringsbank sollevavano un problema d' interpretazione della direttiva 79/7, il Raad van Beroep di Utrecht e il Raad van Beroep di Groningen hanno sospeso il giudizio ed hanno sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
Nella causa 48/88
"1 ) Se la nozione di 'popolazione attiva' ai sensi dell' art . 2 della direttiva 79/7 comprenda anche colui che è stato occupato come lavoratore dipendente in uno Stato membro, ma, al momento del realizzarsi di uno dei rischi indicati nell' art . 3 della direttiva, non si trova più sul mercato del lavoro .
2 ) Se l' art . 5 della direttiva 79/7 vada interpretato nel senso che esso fa obbligo agli Stati membri di sopprimere, in un sistema secondo il quale l' importo della prestazione dipende dalla durata dell' assicurazione, le conseguenze negative e che una discriminazione nell' acquisto del diritto alle prestazioni, vietata dalla direttiva, ha per l' entità delle prestazioni stesse, e ciò per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia da liquidarsi per diritto proprio dopo il 22 dicembre 1984 ".
Nella causa 106/88
"1 ) Se rientri nella cerchia di persone definita all' art . 2 della direttiva 79/7 chi non abbia svolto attività di lavoro subordinato o autonomo in uno Stato membro e non sia stato disponibile per il mercato del lavoro avendo scelto di occuparsi delle attività domestiche .
2 ) Se una persona, che non rientra nella cerchia definita all' art . 2 della direttiva 79/7, possa invocare l' art . 4, n . 1, della direttiva 79/7 contro una norma dell' 'AOW' eventualmente in contrasto col principio della parità di trattamento sancito in tale disposizione, perché il legislatore olandese ha scelto di realizzare questo principio della direttiva 79/7 senza operare distinzioni fra le persone nell' ambito dell' AOW .
3 ) Se si configuri una discriminazione fondata sul sesso, vietata dall' art . 4, n . 1, della direttiva 79/7, qualora una disposizione di legge comporti per una donna, a causa di periodi di mancata copertura assicurativa anteriori al 23 dicembre 1984, una riduzione della pensione di vecchiaia cui si abbia diritto dopo il 22 dicembre 1984, mentre tale riduzione non si può applicare ad un uomo in situazione analoga a tale donna, perché la mancata copertura assicurativa in periodi anteriori al 23 dicembre 1984 derivava dalla status di moglie ".
Nella causa 107/88
"1.a ) Se rientri nella cerchia di persone definita all' art . 2 della direttiva 79/7 chi abbia svolto attività quale lavoratore subordinato in uno Stato membro, ma nel periodo immediatamente precedente il verificarsi del rischio di vecchiaia di cui all' art . 3, n . 1, di tale direttiva e fino al momento in cui tale rischio s' è verificato abbia cessato di lavorare per disoccupazione involontaria e, d' altra parte, dopo essere divenuto disoccupato non sia stato più disponibile per il mercato del lavoro perché ha scelto di occuparsi delle attività domestiche .
1.b ) Se comporti poi una differenza al riguardo il fatto che l' attività sia cessata e non sia stata seguita da una disponibilità per il mercato del lavoro ancor prima dell' entrata in vigore della direttiva 79/7 .
1.c ) In caso di soluzione negativa della questione sub 1.a ), come vada poi risolta la seguente questione :
se una persona, che non rientri nella cerchia definita all' art . 2 della direttiva 79/7, possa invocare l' art . 4, n . 1, della direttiva 79/7 contro una norma dell' AOW eventualmente in contrasto col principio della parità di trattamento sancito in tale disposizione, perché il legislatore olandese ha scelto di realizzare questo principio della direttiva 79/7 senza operare distinzioni fra le persone nell' ambito dell' AOW .
2 ) Se si configuri una discriminazione fondata sul sesso, vietata dall' art . 4, n . 1, della direttiva 79/7, qualora una disposizione di legge comporti per una donna, a causa di periodi di mancata copertura assicurativa anteriori al 23 dicembre 1984, una riduzione della pensione di vecchiaia cui si abbia diritto dopo il 22 dicembre 1984, mentre tale riduzione non si può applicare ad un uomo in situazione analoga a tale donna, perché la mancata copertura assicurativa in periodi anteriori al 23 dicembre 1984 derivava dallo status di moglie ".
6 Con ordinanza 13 dicembre 1988, le cause 48, 106 e 107/88 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza .
7 Per una più ampia esposizione dei fatti delle cause principali, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si rinvia alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo vengono qui di seguito riportati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
8 Le prime questioni nelle cause 48 e 106/88, nonché la questione 1.a ) nella causa 107/88 mirano ad accertare se l' art . 2 della direttiva 79/7 vada interpretato nel senso che si applica a persone che non hanno esercitato attività e che non sono alla ricerca di un lavoro e a persone che hanno esercitato un' attività la quale non è stata interrotta da uno dei rischi contemplati all' art . 3, n . 1, lett . a ), della direttiva e che non sono alla ricerca di un lavoro .
9 La sfera d' applicazione ratione personae della direttiva è determinata dall' art . 2, in forza del quale questa si applica alla popolazione attiva, alle persone in cerca di lavoro, nonché ai lavoratori la cui attività è stata interrotta da uno dei rischi annoverati all' art . 3, n . 1, lett . a ), e cioè malattia, invalidità-vecchiaia, infortunio sul lavoro e malattia professionale nonché disoccupazione .
10 Pur se la direttiva si applica, secondo l' art . 3, n . 1, lett . a ), ai regimi legali che assicurano una protezione contro la vecchiaia, come è il regime in questione nella causa principale, dal combinato disposto degli artt . 2 e 3 della direttiva si deduce cionondimeno che essa riguarda unicamente le persone che sono ancora occupate nel momento in cui possono far valere il diritto ad una pensione di vecchiaia o la cui attività era stata previamente interrotta da uno degli altri rischi annoverati all' art . 3, n . 1, lett . a ).
11 Da questa disamina risulta che la direttiva non si applica a persone che non sono mai state disponibili sul mercato del lavoro o che hanno cessato di esserlo per ragioni diverse dal verificarsi di uno dei rischi contemplati dalla direttiva .
12 Quest' interpretazione è conforme alle finalità del diritto comunitario e al testo delle altre disposizioni nel cui ambito si inserisce la direttiva 79/7 . Infatti, l' art . 119 del trattato CEE, nonché la direttiva 75/117 del Consiglio del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all' applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile ( GU L 45, pag . 19 ), e la direttiva 76/207 del Consiglio del 9 febbraio 1976, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali nonché e le condizioni di lavoro ( GU L 39, pag . 39 ), mirano a realizzare la parità di trattamento tra uomini e donne non già in generale, bensì unicamente nella loro qualità di lavoratori .
13 La prima questione nelle cause 48 e 106/88 nonché la questione 1.a ) nella causa 107/88 vanno perciò risolte precisando che occorre interpretare l' art . 2 della direttiva 79/7 nel senso che esso non si applica a persone che non abbiano svolto attività lavorativa e non siano alla ricerca di un posto di lavoro né a persone che abbiano svolto un' attività lavorativa la quale non sia stata interrotta da uno dei rischi menzionati nell' art . 3, n . 1, lett . a ), della direttiva e che non siano alla ricerca di un posto di lavoro .
14 Si deve risolvere la questione 1.b ) nella causa 107/88 nel senso che il fatto che la persona interessata abbia cessato di lavorare e non sia stata più disponibile sul mercato del lavoro prima della scadenza del termine per il recepimento della direttiva non influisce sulla soluzione della questione 1.a ).
15 La seconda questione nella causa 106/88 e la questione 1c . nella causa 107/88 mirano ad accertare se la direttiva n . 79/7 vada interpretata nel senso che una persona che non è contemplata dall' art . 2 della direttiva possa avvalersi dell' art . 4 di questa .
16 Dalla logica interna della direttiva si deduce che l' art . 4, che definisce la portata del principio della parità di trattamento, si applica solo nell' ambito della sfera d' applicazione ratione personae e ratione materiae della direttiva stessa .
17 Si deve quindi risolvere la seconda questione nella causa 106/88 e la questione 1.c ) nella causa 107/88 nel senso che una persona che non è contemplata dall' art . 2 della direttiva 79/7 non può avvalersi dell' art . 4 della stessa .
18 Alla luce delle soluzioni date a tali questioni, non è necessario risolvere la seconda questione nella causa 48/88, la terza questione nella causa 106/88 e la seconda questione nella causa 107/88 .
Decisione relativa alle speseSulle spese
19 Le spese sostenute dal governo del Regno dei Paesi Bassi, dal governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( seconda sezione ),
statuendo sulle questioni sottopostele dal Raad van Beroep di Utrecht e dal Raad van Beroep di Groningen, con ordinanze 12 febbraio e 29 marzo 1988, dichiara :
1 ) L' art . 2 della direttiva 79/7 del Consiglio del 19 dicembre 1978,relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, dev' essere interpretato nel senso che la direttiva non si applica a persone che non abbiano svolto attività lavorativa e non siano alla ricerca di un posto di lavoro né a persone che abbiano svolto un' attività lavorativa la quale non sia stata interrotta da uno dei rischi menzionati nell' art . 3, n . 1, lett . a ), della direttiva e che non siano alla ricerca di un posto di lavoro .
2 ) Il fatto che la persona interessata abbia cessato di lavorare e non sia stata più disponibile sul mercato del lavoro prima della scadenza del termine per il recepimento della direttiva non influisce sulla soluzione di cui sopra .
3 ) Una persona che non sia contemplata dall' art . 2 della direttiva 79/7 non può avvalersi dell' art . 4 della stessa .
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