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SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 27 GIUGNO 1989. - REWE HANDELSGESELLSCHAFT NORD MBH CONTRO UEBERWACHUNGSSTELLE FUER MILCHERZEUGNISSE UND HANDELSKLASSEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESVERWALTUNGSGERICHT - GERMANIA. - AGRICOLTURA - CONTENUTO D'ACQUA DEL POLLAME CONGELATO - MODALITA DI CONTROLLO. - CAUSA 88/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 01959
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Massima
Parti
Dispositivo
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Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carne di pollame - Norme per lo smercio - Tenore d' acqua contenuta nei galli, galline e polli congelati o surgelati - Modalità di controllo - Fissazione da parte degli Stati membri - Sospensione provvisoria della distribuzione - Ammissibilità - Limiti
( Regolamento del Consiglio n . 2967/76, art . 3, n . 2 )
MassimaL' art . 3, n . 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n . 2967/76, recante norme comuni relative al tenore d' acqua contenuta nei galli, galline e polli congelati o surgelati, prevede che gli Stati membri adottano le modalità pratiche per effettuare il controllo del tenore d' acqua contenuta nel pollame congelato e precisa che gli Stati membri provvedono a che il suddetto controllo non generi ostacoli ingiustificati allo smercio del pollame di cui trattasi . Esso non osta ad una normativa nazionale che vieti di porre in commercio qualsiasi partita da cui sia stato prelevato un campione finché non si sia concluso il procedimento di controllo . Tuttavia, la distribuzione del prodotto non può essere sospesa più a lungo di quanto sia necessario per garantire un controllo efficace .
PartiNel procedimento 88/88,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Bundesverwaltungsgericht ( tribunale amministrativo federale ), nella causa dinanzi ad esso pendente fra
REWE - Handelsgesellschaft Nord mbH
e
UEberwachungsstelle fuer Milcherzeugnisse und Handelsklassen ( ufficio di controllo per i prodotti lattiero-caseari e per le categorie di qualità delle merci ),
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 3, n . 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n . 2967 del Consiglio del 23 novembre 1976, recante norme comuni relative al tenore d' acqua contenuta nei galli, galline e polli congelati o surgelati ( GU L 339, pag . 1 ),
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori T.F . O' Higgins, presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici,
( motivazione non riprodotta )
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesverwaltungsgericht, con ordinanza 10 dicembre 1987, dichiara :
DispositivoL' art . 3, n . 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento ( CEE ) n . 2967/76 non osta ad una normativa nazionale che vieti di porre in commercio qualsiasi partita da cui sia stato prelevato un campione finché non si sia concluso il procedimento di controllo . Tuttavia la distribuzione del prodotto non può essere sospesa più a lungo di quanto sia necessario per garantire un controllo efficace .
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