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SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 28 FEBBRAIO 1989. - WILHELM SCHMITT CONTRO BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT FUER ANGESTELLTE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL SOZIALGERICHT HAMBURG. - ART. 51 DEL TRATTATO CEE - POSSIBILITA DI VERSARE EX POST CONTRIBUTI AD UN REGIME D'ASSICURAZIONE-PENSIONI. - CAUSA 29/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 00581
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Massima
Parti
Dispositivo
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Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Iscrizione a un regime previdenziale - Presupposti - Applicazione della normativa nazionale
( Trattato CEE, art . 51; regolamento del Consiglio n . 1408/71 )
MassimaL' art . 51 del trattato CEE e il regolamento n . 1408/71 contemplano unicamente il cumulo dei periodi assicurativi compiuti in Stati membri diversi . Essi non disciplinano invece i presupposti per la costituzione di tali periodi assicurativi, poiché spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare le condizioni del diritto o dell' obbligo di affiliarsi ad un regime di previdenza sociale ( vedansi sentenze 12 luglio 1979, causa 266/78, Brunori, Racc . pag . 2705, e 24 aprile 1980, causa 110/79, Coonan, Racc . pag . 1445 ). Pertanto, essi non possono applicarsi per stabilire i presupposti per l' iscrizione ad un regime previdenziale, obbligatorio o volontario .
PartiNel procedimento 29/88,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art . 177 del trattato CEE, dal Sozialgericht ( tribunale competente in materia previdenziale ) di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Wilhelm Schmitt, pensionato, residente in Amburgo,
e
Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte ( ente federale di assicurazione per i lavoratori subordinati ), con sede in Berlino,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 51 del trattato CEE,
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori T.F . O' Higgins, presidente di sezione, G.F . Mancini e F.A . Schockweiler, giudici,
( motivazione non riprodotta )
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Sozialgericht di Amburgo, con ordinanza 12 maggio 1987, dichiara :
DispositivoL' art . 51 del trattato CEE e il regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, non sono applicabili per determinare i presupposti per l' iscrizione a un regime previdenziale, obbligatorio o volontario .
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