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SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 5 DICEMBRE 1989. - PATRICK DELBAR CONTRO CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE ROUBAIX-TOURCOING (CAF). - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE - FRANCIA. - PREVIDENZA SOCIALE - ASSEGNI FAMILIARI PER LAVORATORI AUTONOMI. - CAUSA 114/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 04067
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
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Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Lavoratore autonomo sottoposto alla legislazione di uno Stato membro - Familiari residenti in un altro Stato membro - Diritto alle prestazioni previste dalla legislazione alla quale è sottoposto il lavoratore autonomo - Fondamento - Art . 73 del regolamento n . 1408/71, come modificato, con esclusione dell' art . 51 del trattato
(( Trattato CEE, art . 51; regolamento del Consiglio n . 1408/71, art . 1, lett . u ), ii ) e art . 73, come modificato dal regolamento n . 3427/89 ) ))
MassimaL' art . 51 del trattato va interpretato, dal momento che si riferisce unicamente ai lavoratori subordinati, nel senso che non impone ad uno Stato membro, nel cui territorio un lavoratore autonomo esercita l' attività professionale, l' obbligo di versare assegni familiari ai sensi dell' art . 1, lett . u ), ii ), del regolamento n . 1408/71, quando i familiari di questo lavoratore risiedono in un altro Stato membro .
Tuttavia, a decorrere dal 15 gennaio 1986, ai sensi dell' art . 73 del regolamento n . 1408/71, come modificato dal regolamento n . 3427/89, il lavoratore autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo .
PartiNella causa C-114/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal tribunal des affaires de sécurité sociale di Lilla nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Patrick Delbar
e
Caisse d' allocations familiales di Roubaix-Tourcoing,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 51 del trattato CEE,
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signoriF.A . Schockweiler, presidente di sezione, G.F . Mancini e T.F . O' Higgins, giudici,
avvocato generale : G . Tesauro
cancelliere : B . Pastor, amministratore
considerate le osservazioni presentate :
- per il sig . Patrick Delbar, ricorrente nella causa nazionale, dall' avv . M . Veroone, del foro di Lilla;
- per l' Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d' allocations familiales di Roubaix-Tourcoing ( nel prosieguo : "Urssaf "), chiamata in causa nel procedimento nazionale, solo nella fase scritta, dal direttore dell' Urssaf;
- per il governo francese, solo nella fase orale, dall' avv . Edwige Belliard, vicedirettore alla direzione delle questioni giuridiche del ministero degli affari esteri;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . D . Gouloussis, consigliere giuridico,
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 29 giugno 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 29 giugno 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con decisione del 18 febbraio 1988, pervenuta in cancelleria l' 11 aprile successivo, il tribunal des affaires de sécurité sociale di Lilla ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art . 51 del trattato CEE .
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia che oppone il sig . Delbar alla commission de recours gracieux de la Caisse d' allocations familiales ( nel prosieguo : "CAF "), di Roubaix-Tourcoing, in quanto quest' ultima ha respinto la sua domanda di pagamento degli assegni familiari francesi a decorrere dall' aprile 1984 .
3 Il ricorrente nella causa principale, sig . Delbar, avvocato di nazionalità belga, iscritto all' ordine degli avvocati di Lilla, ha domicilio professionale in Francia e di conseguenza versa contributi alla CAF di Roubaix-Tourcoing, pur risiedendo con la famiglia in Belgio .
4 Fino all' aprile 1984 la moglie svolgeva lavoro dipendente in Belgio ed ivi percepiva, pertanto, assegni familiari per i figli . Quando la moglie ha smesso di lavorare, il sig . Delbar ha chiesto alla CAF di Roubaix-Tourcoing il versamento degli assegni familiari francesi . La CAF ha respinto questa domanda sulla base, in particolare, degli artt . L 512.1 e seguenti del code de la sécurité sociale, che subordinano il beneficio delle prestazioni familiari per i genitori alla condizione che i figli risiedano in Francia .
5 Il sig . Delbar ritiene che la normativa nazionale di cui trattasi contrasti con l' art . 51 del trattato CEE, ed in particolare con la sua lettera b ), che stabilisce "il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri ". Ha quindi presentato ricorso contro la decisione della CAF dinanzi al tribunal des affaires de sécurité sociale di Lilla, il quale ha ritenuto che la controversia ponesse un problema di interpretazione del diritto comunitario ed ha deciso di sospendere la decisione finché la Corte si fosse pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali :
"1 ) Se l' art . 51, lett . b ), del trattato vada interpretato nel senso che le autorità cui compete l' erogazione delle prestazioni familiari sono - ai sensi di tale norma - quelle dello Stato in cui il lavoratore svolge la propria attività e, eventualmente, versa i contributi, o quelle dello Stato in cui risiedono i genitori e/o i figli che danno diritto alle prestazioni stesse .
2 ) Se in particolare, qualora il cittadino di uno Stato membro abbia il domicilio in uno Stato in cui versa i contributi e la residenza ( occupata anche dai figli ) in un altro Stato, le autorità cui compete l' erogazione degli assegni familiari siano quelle del primo o del secondo Stato .
3 ) Se, in mancanza di direttive comunitarie, relative agli assegni familiari da applicarsi alle professioni liberali, i singoli possano invocare direttamente i diritti di cui alle disposizioni dell' art . 51 del trattato ".
6 Per una più ampia illustrazione dei fatti della controversia nazionale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni depositate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
7 Risulta dal fascicolo della causa nazionale e dalle osservazioni depositate dinanzi alla Corte che il giudice nazionale intende accertare se l' art . 51 del trattato CEE imponga ad uno Stato membro, nel cui territorio un lavoratore autonomo esercita l' attività professionale, l' obbligo di corrispondere assegni familiari ai sensi dell' art . 1, lett . u ), ii ), del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n . 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ( GU L 149, pag . 2 ), quando i familiari di tale lavoratore risiedano in un altro Stato membro .
8 Al fine di risolvere tale questione, va constatato che il testo dell' art . 51 del trattato fa riferimento unicamente ai lavoratori subordinati . Sebbene il campo di applicazione soggettivo del regolamento n . 1408/71, adottato dal Consiglio sulla base tra l' altro dell' art . 51 del trattato, sia stato esteso ai lavoratori non subordinati dal regolamento del Consiglio 12 maggio 1981, n . 1390 ( GU L 143, pag . 1 ), adottato in particolare sulla base degli artt . 51 e 235 del trattato, l' ambito di applicazione dell' art . 73 del regolamento n . 1408/71, relativo al versamento degli assegni familiari, non è stato modificato su questo punto ed è rimasto applicabile solo ai lavoratori dipendenti .
9 Tuttavia è emerso dopo l' udienza che il regolamento n . 1408/71 è stato nuovamente modificato dal regolamento del Consiglio 30 ottobre 1989, n . 3427 ( GU L 331, pag . 1 ), adottato sulla base degli artt . 51 e 235 del trattato . In forza dell' art . 1 del regolamento n . 3427/89, l' art . 73 del regolamento n . 1408/71 è modificato nel senso che "il lavoratore (...) autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell' allegato VI ".
10 A tal proposito va rilevato che il citato allegato VI non riguarda gli assegni familiari francesi . Bisogna anche constatare che l' art . 3 del regolamento n . 3427/89 stabilisce che questo si applichi a decorrere dal 15 gennaio 1986 .
11 Bisogna quindi rispondere al giudice nazionale che l' art . 51 del trattato CEE va interpretato nel senso che non impone ad uno Stato membro, nel cui territorio un lavoratore autonomo esercita l' attività professionale, l' obbligo di versare assegni familiari ai sensi dell' art . 1, lett . u ), ii ), del regolamento n . 1408/71, quando i familiari di questo lavoratore risiedano in un altro Stato membro . Tuttavia, a decorrere dal 15 gennaio 1986, ai sensi dell' art . 73 del regolamento n . 1408/71, come modificato dal regolamento n . 3427/89, il lavoratore autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo .
Decisione relativa alle speseSulle spese
12 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa nazionale, il presente procedimento ha il carattere di incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( seconda sezione ),
pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal tribunal des affaires de sécurité sociale di Lilla, con sentenza 18 febbraio 1988, dichiara :
L' art . 51 del trattato CEE va interpretato nel senso che non impone ad uno Stato membro, nel cui territorio un lavoratore autonomo esercita l' attività professionale, l' obbligo di versare assegni familiari ai sensi dell' art . 1, lett . u ), ii ), del regolamento n . 1408/71, quando i familiari di questo lavoratore risiedano in un altro Stato membro . Tuttavia, a decorrere dal 15 gennaio 1986, ai sensi dell' art . 73 del regolamento n . 1408/71, quale modificato dal regolamento n . 3427/89, il lavoratore autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, agli assegni familiari previsti dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo .
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