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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 marzo 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 96/61/CE. - Causa C-64/01.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-02523
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Ricorso per inadempimento - Esame del merito da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato
(Art. 226 CE)
PartiNella causa C-64/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R.B. Wainwright e P. Panayotopoulos, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalla sig.ra N. Dafniou, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato e, in subordine, non avendo comunicato alla Commissione, entro il termine assegnato, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 gennaio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 13 febbraio 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato, e in subordine, non avendole comunicato, entro il termine assegnato, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 27 settembre 1996, 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE.
2 Ai sensi dell'art. 21, n. 1, primo comma, della direttiva 96/61, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le misure legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a questa entro tre anni dalla sua entrata in vigore, ossia entro il 30 ottobre 1999, ed informarne immediatamente la Commissione.
3 Ritenendo che la direttiva 96/61 non fosse stata trasposta nell'ordinamento ellenico entro il termine prescritto, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento. Dopo aver diffidato la Repubblica ellenica a presentare le sue osservazioni, la Commissione ha emesso, in data 25 luglio 2000, un parere motivato, invitando tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro il termine di due mesi dalla sua notifica.
4 Non avendo ricevuto alcuna informazione nel senso che la trasposizione della direttiva 96/61 fosse stata portata a termine, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
5 Ricordando gli obblighi che incombono agli Stati membri ai sensi degli artt. 10 CE e 249, terzo comma, CE, la Commissione ha sostenuto che la Repubblica ellenica avrebbe dovuto adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva 96/61 entro il termine prescritto.
6 La Repubblica ellenica ha precisato che la trasposizione della direttiva 96/61 nell'ordinamento nazionale, che si svolgeva in due fasi, era in corso e si sarebbe dovuta concludere prima della fine del 2001.
7 A questo proposito occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2387, punto 26).
8 Ora, nel caso di specie, è pacifico che la Repubblica ellenica non ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato entro il termine all'uopo assegnato.
9 Quindi, il ricorso proposto dalla Commissione risulta fondato.
10 Di conseguenza, occorre dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 96/61, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva.
Decisione relativa alle speseSulle spese
11 Ai termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica, che è rimasta soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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