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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 marzo 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 96/61/CE. - Causa C-29/01.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-02503
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Avvio della procedura di adozione di una legge diretta a garantire la trasposizione di una direttiva nell'ordinamento nazionale - Irrilevanza
(Art. 10 CE e 249, terzo comma, CE)
2. Ricorso per inadempimento - Esame del merito da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
(Art. 226 CE)
PartiNella causa C-29/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Valero Jordana, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra M. López-Monís Gallego, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che il Regno di Spagna, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26), o comunque avendo omesso di comunicare alla Commissione tali disposizioni, è venuto meno agli obblighi impostigli dalla detta direttiva,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 gennaio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 gennaio 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che il Regno di Spagna, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26), o comunque avendo omesso di comunicare alla Commissione tali disposizioni, è venuto meno agli obblighi impostigli dalla detta direttiva.
2 A norma dell'art. 21, n. 1, primo comma, della direttiva 96/61, gli Stati membri erano tenuti ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro tre anni dalla sua entrata in vigore, vale a dire entro il 30 ottobre 1999, e a darne immediata comunicazione alla Commissione.
3 Ritenendo che la direttiva 96/61 non fosse stata trasposta nell'ordinamento spagnolo entro il termine prescritto, la Commissione avviava la procedura d'infrazione. Dopo aver invitato il Regno di Spagna a presentare le proprie osservazioni, la Commissione emetteva, il 27 luglio 2000, un parere motivato, con il quale invitava tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi imposti dalla detta direttiva entro un termine di due mesi dalla notifica di tale parere.
4 L'8 settembre 2000, la rappresentanza permanente della Spagna presso l'Unione europea chiedeva una proroga di un mese del termine concesso per rispondere al parere motivato. La Commissione non accoglieva tale richiesta.
5 Con lettera 6 dicembre 2000, le autorità spagnole facevano sapere alla Commissione che il testo preliminare della bozza del disegno di legge diretto a trasporre la direttiva 96/61 era stato sottoposto alla Conferenza settoriale per l'ambiente in data 20 novembre 2000. Secondo le dette autorità, il testo in questione sarebbe stato prevedibilmente approvato dal Consiglio dei ministri come disegno di legge nell'aprile 2001 e la legge sarebbe stata emanata prima della fine del 2001.
6 Poiché tali informazioni mostravano come la direttiva 96/61 non fosse stata ancora trasposta nell'ordinamento spagnolo, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso.
7 La Commissione, nel ricordare gli obblighi che incombono agli Stati membri in forza della direttiva 96/61, sostiene che il Regno di Spagna era tenuto ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il termine prescritto ed a dargliene immediata comunicazione. Secondo la Commissione, posto che l'elaborazione di una bozza di disegno di legge non costituisce una misura valida e sufficiente per assicurare la trasposizione di una direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva 96/61.
8 Il governo spagnolo non nega di non aver trasposto entro il termine prescritto la direttiva 96/61 e sottolinea come tale trasposizione sia in fase di esecuzione. Tuttavia, il detto governo fa valere che esso, avendo avviato il procedimento nazionale necessario per garantire la trasposizione della direttiva 96/61, ha rispettato l'obbligo impostogli dall'art. 10 CE. Pertanto, a suo avviso, il ricorso deve essere respinto e la Commissione va condannata alle spese.
9 A questo proposito, occorre ricordare, da un lato, che, ai sensi dell'art. 10, primo comma, CE, gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato CE ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Tra tali atti figurano le direttive che, conformemente all'art. 249, terzo comma, CE, vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Questo obbligo comporta per ciascuno degli Stati destinatari di una direttiva l'obbligo di adottare, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue (v. sentenza 21 giugno 2001, causa C-119/00, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-4795, punto 12).
10 Orbene, il semplice avvio della procedura di adozione di una legge diretta a garantire la trasposizione di una direttiva nell'ordinamento nazionale non soddisfa la detta esigenza.
11 Dall'altro lato, secondo una costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2387, punto 26).
12 Ora, nella fattispecie, è pacifico che la trasposizione della direttiva 96/61 non è stata completata entro il termine impartito a tal fine con il parere motivato.
13 Pertanto, il ricorso proposto dalla Commissione appare fondato.
14 Di conseguenza, occorre constatare che il Regno di Spagna, avendo omesso di adottare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 96/61, è venuto meno agli obblighi impostigli da tale direttiva.
Decisione relativa alle speseSulle spese
15 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Regno di Spagna, avendo omesso di adottare entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, è venuto meno agli obblighi impostigli da tale direttiva.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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