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SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 9 NOVEMBRE 1989. - MARILENA BONAZZI-BERTOTTILLI E ROSANNA CASAZZA-MILAN SPORZIO E GIUSEPPE VILLA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - PENSIONE DI ANZIANITA - TRASFERIMENTO ALLE COMUNITA DI DIRITTI ALLA PENSIONE NATURATI PRECEDENTEMENTE - CALCOLO DELL'EQUIVALENTE ATTUARIALE. - CAUSE RIUNITE 75/88, 146/88 E 147/88.
raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 03599
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Dipendenti - Pensioni - Diritti a pensione maturati prima dell' entrata in servizio presso le Comunità - Trasferimento al regime comunitario - Modalità - Calcolo dell' equivalente attuariale o del forfait di riscatto - Competenza esclusiva dell' ente che amministra il precedente regime pensionistico - Sindacato giurisdizionale - Incompetenza della Corte
( Statuto del personale, allegato VIII, art . 11, n . 2, secondo comma )
MassimaL' istituzione presso cui presta servizio il dipendente che esercita la facoltà, di cui all' art . 11, n . 2, secondo comma, dell' allegato VIII dello statuto, di trasferire al regime pensionistico comunitario i diritti a pensione maturati prima di entrare in servizio presso le Comunità ha, secondo questa norma, il solo obbligo di trasformare in annualità, da computare nel proprio regime pensionistico, l' importo dell' equivalente attuariale o del forfait di riscatto calcolato dall' ente che amministra il precedente regime previdenziale, in funzione dei diritti maturati nell' ambito di detto regime . Le modalità di calcolo di tale importo sono di esclusiva competenza dell' autorità nazionale o internazionale che amministra il regime pensionistico al quale l' interessato è stato affiliato prima dell' entrata in servizio presso le Comunità ed è quindi sottratto al sindacato giurisdizionale della Corte .
PartiNelle cause riunite 75, 146 e 147/88,
1 ) Marilena Bonazzi-Bertottilli, agente temporaneo della Commissione ( causa 75/88 ),
2 ) Rosanna Casazza-Milan Sporzio, agente temporaneo della Commissione ( causa 146/88 ),
3 ) Giuseppe Villa, dipendente della Commissione ( causa 147/88 ),
in servizio presso il Centro comune di ricerca ( CCR ) di Ispra, rappresentati dall' avv . Mauro Politi del foro di Varese, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv . Tom Loesch, 8, rue Zithe,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Sergio Fabro, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner,
convenuta,
avente ad oggetto le domande d' annullamento delle decisioni con cui la Commissione ha computato la durata del servizio prestato dai ricorrenti, ai fini della liquidazione della pensione d' anzianità comunitaria,
LA CORTE ( seconda sezione ),
composta dai signori F.A . Schockweiler, presidente di sezione, G.F . Mancini e T.F . O' Higgins, giudici,
avvocato generale : C.O . Lenz
cancelliere : D . Louterman, amministratore principale
vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 13 giugno 1989,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 5 luglio 1989,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte il 9 marzo e il 25 maggio 1988, le signore Marilena Bonazzi-Bertottilli e Rosanna Casazza-Milan Sporzio, agenti temporanei della Commissione, nonché il sig . Giuseppe Villa, dipendente della Commissione, hanno proposto ricorsi volti all' annullamento delle decisioni con cui detta istituzione ha computato la durata del servizio prestato dai ricorrenti, ai fini della liquidazione della pensione di anzianità comunitaria .
2 Con ordinanza del 13 dicembre 1988, le cause 75, 146 e 147/88 sono state riunite ai fini del procedimento orale e della sentenza .
3 Ai sensi dell' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "statuto "), il dipendente che entra al servizio delle Comunità, dopo aver cessato di prestare servizio presso un' amministrazione, un' organizzazione nazionale o internazionale od un' impresa, ha la facoltà, all' atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità l' equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati precedentemente ovvero il forfait di riscatto che gli è dovuto . In tal caso, l' istituzione presso cui il dipendente presta servizio determina, tenuto conto del grado d' inquadramento, le annualità che computa, secondo il proprio regime, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base dell' importo dell' equivalente attuariale o del forfait di riscatto .
4 Il 2 marzo 1978 la Commissione ha concluso con l' Istituto nazionale della previdenza sociale ( in prosieguo : "INPS ") un accordo che dà attuazione all' art . 11 dell' allegato VIII dello statuto e disciplina, in particolare, il trasferimento alle Comunità europee dei diritti alla pensione acquisiti presso l' INPS .
5 Con comunicazione pubblicata sul Courrier du personnel del 14 giugno 1978, si è portato a conoscenza dei dipendenti affiliati all' INPS che il trasferimento dei loro diritti a pensione verso il regime comunitario si era reso possibile sulla base del citato accordo, a condizione di presentare una domanda di trasferimento entro sei mesi dalla data della comunicazione . Questa riproduceva le disposizioni di cui alla lett . B ), nn . 1 e 2, dell' accordo, secondo le quali
"1 . L' INPS calcola l' equivalente attuariale dei diritti acquisiti nell' ambito delle gestioni da esso amministrate fino all' entrata in servizio dell' interessato presso le Comunità, con riferimento alla data di presentazione della domanda di trasferimento, secondo le tabelle fissate per l' applicazione dell' art . 13 della legge 12 agosto 1962, n . 1338, in vigore alla data medesima . Nel calcolo di tale equivalente attuariale, il coefficiente utilizzato viene depurato del caricamento per spese di amministrazione .
2 . Il trasferimento è effettuato soltanto dopo la conferma notificata dall' interessato entro il termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui la comunicazione dell' importo da trasferire sarà pervenuta alla Commissione ad opera dell' INPS ."
6 Un decreto del ministro italiano del lavoro e della previdenza sociale, del 19 febbraio 1981, ha fissato nuove tabelle d' attuazione della legge 12 agosto 1962 . I parametri di detto decreto sono più favorevoli agli interessati di quelli del decreto ministeriale 27 gennaio 1964, primo testo d' attuazione della legge del 1962 .
7 Le signore Bonazzi e Casazza, affiliate fino al 31 ottobre 1976 al regime italiano di previdenza sociale amministrato dall' INPS ed assunte dalla Commissione come agenti temporanee dal 1° novembre 1976, al pari del sig . Villa, assicurato presso l' INPS fino al 31 agosto 1975 ed entrato in ruolo presso il CCR di Ispra dal 1° settembre 1975, hanno compilato e fatto pervenire alla Commissione, entro il previsto termine, un questionario, al fine di ottenere una proposta di trasferimento al regime comunitario dei diritti alla pensione acquisiti presso l' INPS . Il 7 marzo 1983 e il 6 dicembre 1984, la Commissione ha trasmesso detti questionari all' INPS il quale, applicando il decreto ministeriale 27 gennaio 1964, ha proceduto al calcolo dell' equivalente attuariale dei diritti alla pensione acquisiti nell' ambito del regime nazionale presso il quale i ricorrenti erano precedentemente affiliati .
8 Ricevuta comunicazione del risultato di detto calcolo, la Commissione ha effettuato la conversione di tale attivo in annualità, conformemente all' art . 11, n . 2, dell' allegato VIII dello statuto, ed ha inviato, il 12 maggio 1987 alla sig.ra Bonazzi, il 22 luglio 1987 alla sig.ra Casazza e il 24 luglio 1987 al sig . Villa, una proposta relativa al numero di annualità da computare ai fini della pensione comunitaria .
9 I ricorrenti hanno accettato la proposta, la sig.ra Bonazzi il 25 maggio 1987, il sig . Villa il 3 agosto 1987 e la sig.ra Casazza il 24 agosto 1987 . I tre ricorrenti hanno tuttavia formulato esplicita riserva di salvezza di ogni diritto in rapporto al calcolo dell' equivalente attuariale dei diritti alla pensione e hanno fatto valere nei reclami presentati alla Commissione che detto calcolo avrebbe dovuto essere effettuato sulla base dei parametri del decreto italiano 19 febbraio 1981 .
10 La Commissione non ha dato seguito alle domande dei ricorrenti, che hanno quindi proposto il presente ricorso .
11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
12 I ricorrenti deducono l' illegittimità delle decisioni impugnate, per falsa applicazione da parte della Commissione dei criteri enunciati nell' accordo concluso con l' INPS . Essi contestano alla Commissione di aver calcolato le annualità di servizio da computare ai fini della pensione comunitaria fondandosi sull' importo dell' equivalente attuariale dei diritti alla pensione maturati nell' ambito del regime nazionale, ottenuto sulla base dei parametri del decreto italiano 27 gennaio 1964, in luogo di quelli, più favorevoli, previsti dal decreto 19 febbraio 1981 .
13 La Commissione replica sostenendo che l' applicazione dei coefficienti previsti dalla normativa italiana per il calcolo dell' equivalente attuariale dei diritti alla pensione è di esclusiva competenza dell' INPS e non potrebbe dunque esserle contestata .
14 Occorre quindi esaminare, innanzitutto, se la contestazione verta su una questione di diritto comunitario che la Commissione aveva il potere di decidere e, pertanto, se l' oggetto delle liti sia di competenza della Corte .
15 A tale scopo, si debbono analizzare i compiti attribuiti alla Commissione in materia di trasferimento al regime comunitario dei diritti alla pensione maturati in precedenza .
16 Va richiamato, al riguardo, che, ai sensi dell' art . 11, n . 2, 2° comma, dell' allegato VIII dello statuto, "l' istituzione, presso cui il funzionario presta servizio, determina (...) le annualità che computa, secondo il proprio regime, a titolo di servizio prestato in precedenza sulla base dell' importo dell' equivalente attuariale o del forfait di riscatto ".
17 Da questa disposizione risulta che il solo obbligo dell' istituzione comunitaria è quello di trasformare in annualità, da computare nel proprio regime pensionistico, l' importo dell' equivalente attuariale calcolato dall' ente che amministra il precedente regime previdenziale, in funzione dei diritti maturati nell' ambito di detto regime . Le modalità di calcolo di tale importo sono di esclusiva competenza dell' autorità nazionale o internazionale che amministra il regime pensionistico al quale l' interessato è stato affiliato prima dell' entrata in servizio presso le Comunità .
18 L' accordo concluso dalla Commissione con l' INPS non ha modificato tale sistema né poteva farlo . L' accordo si limita, infatti, a dare attuazione alla disciplina stabilita dall' art . 11, 2° comma, dell' allegato VIII dello statuto, precisando che delle due opzioni indicate da detta norma - equivalente attuariale o forfait di riscatto - è la prima che si applica ai dipendenti già affiliati all' INPS . D' altronde, l' accordo prevede espressamente che "l' INPS calcola l' equivalente attuariale dei diritti acquisiti (...)".
19 E' pur vero che il calcolo definitivo dei diritti alla pensione nel regime comunitario può intervenire solo dopo che l' ente, presso il quale l' interessato era precedentemente affiliato, ha comunicato alla Commissione l' importo dell' equivalente attuariale dei diritti acquisiti a tal titolo . Tuttavia le due decisioni, relative, da un lato, al calcolo dell' equivalente attuariale dei diritti a pensione maturati e, dall' altro, alla conversione di detto attivo in annualità, si collocano in ordinamenti giuridici differenti e ciascuna di esse è soggetta al sindacato giurisdizionale proprio di detti ordinamenti .
20 Nel caso di specie, la Commissione non poteva che basarsi sull' importo dell' equivalente attuariale comunicato dall' INPS, per calcolare le annualità di servizio da computare ai fini della pensione comunitaria e non aveva alcuna possibilità di contestare le modalità di calcolo di detto importo; il contenzioso in materia è infatti di esclusiva competenza delle giurisdizioni italiane e spetta solo agli interessati adire dette giurisdizioni alle condizioni stabilite dal pertinente diritto nazionale .
21 In considerazione di ciò, va dichiarato che la Commissione non aveva il potere di pronunziarsi sulla contestazione, sollevata dai ricorrenti, il cui unico oggetto era l' applicazione del diritto italiano .
22 La Corte è pertanto incompetente a decidere sui ricorsi, che vanno quindi respinti in quanto irricevibili .
Decisione relativa alle speseSulle spese
23 Ai sensi dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese . Tuttavia, secondo l' art . 70 del medesimo regolamento, le spese sopportate dalle istituzioni nei ricorsi proposti da dipendenti delle Comunità restano a loro carico .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( seconda sezione )
dichiara e statuisce :
1 ) I ricorsi sono respinti in quanto irricevibili .
2 ) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese .
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