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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 ottobre 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Irlanda. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 1999/28/CE. - Causa C-328/01.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-08827
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Art. 226 CE)
PartiNella causa C-328/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Huttunen, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal sig. D.J. O'Hagan e dalla sig.ra C. O'Rourke, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 21 aprile 1999, 1999/28/CE, che modifica la direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (GU L 118, pag. 53), e, in ogni caso, non avendo informato la Commissione dell'adozione di tali misure, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: A. Tizzano
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 giugno 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con atto introduttivo pervenuto in cancelleria il 31 agosto 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto alla Corte, a norma dell'art. 226 CE un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 21 aprile 1999, 1999/28/CE, che modifica la direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (GU L 118, pag. 53), e, in ogni caso, non avendo informato la Commissione dell'adozione di tali misure, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.
Contesto normativo
2 L'art. 2, n. 1, della direttiva 1999/28 dispone che «[g]li Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° settembre 1999» e che «ne informano immediatamente la Commissione».
Fase precontenziosa
3 Ai sensi della procedura prevista dall'art. 226, primo comma, CE, la Commissione, dopo aver invitato l'Irlanda a presentare le sue osservazioni, con lettera in data 3 agosto 2000 ha inviato a tale Stato membro un parere motivato, invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivantigli dalla direttiva 1999/28 entro due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere.
4 Le autorità irlandesi hanno risposto al parere motivato con lettera del 14 settembre 2000, spiegando che il fatto che il termine di trasposizione non fosse stato rispettato era dovuto alla decisione dell'Irlanda di procedere alla trasposizione congiunta della direttiva 1999/28 e della direttiva del Consiglio 30 marzo 1998, 98/20/CE, che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) (GU L 107, pag. 4). Hanno altresì fatto presente che un progetto di legge, comunicato alla Commissione, era all'esame del gabinetto dell'Attorney General e che la sua adozione sarebbe intervenuta molto rapidamente.
5 Non avendo ricevuto entro il 30 agosto 2001 il testo definitivo delle disposizioni che traspongono la direttiva 1999/28 nell'ordinamento giuridico irlandese, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
Sull'inadempimento
6 La Commissione considera che, non avendo dato corso alla procedura necessaria per trasporre la direttiva 1999/28 nel proprio ordinamento giuridico interno in tempo utile affinché la trasposizione fosse realizzata allo scadere del termine a tal fine impartito, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù, da un lato, di tale direttiva e, dall'altro, degli artt. 249, terzo comma, CE e 10, primo comma, CE.
7 Il governo irlandese non nega che la direttiva 1999/28 non sia stata trasposta nei termini impartiti. Sostiene che l'adozione delle disposizioni dirette a dare attuazione alla detta direttiva dovrebbe intervenire molto rapidamente.
8 Quand'anche si ammettesse che la legge la cui adozione è stata annunciata dal governo irlandese ponesse fine all'inadempimento, è pacifico che essa non è stata adottata allo scadere del termine impartito nel parere motivato.
9 Si deve pertanto dichiarare che, non avendo emanato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/28, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva medesima.
Decisione relativa alle speseSulle spese
10 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l'Irlanda, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 21 aprile 1999, 1999/28/CE, che modifica la direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.
2) L'Irlanda è condannata alle spese.
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