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SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 21 MARZO 1991. - SAFA SRL CONTRO AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GENOVA - ITALIA. - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI GRASSI - PRELIEVO ALL'IMPORTAZIONE. - CAUSA C-359/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-01677
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Grassi - Olio d' oliva - Prelievo all' importazione per l' olio d' oliva non trattato - Fissazione - Costante ricorso durante gli anni 1979-1980 alla procedura di aggiudicazione mediante gara - Ammissibilità - Libero esercizio delle attività economiche - Principio della parità di trattamento - Violazione - Insussistenza
(Trattato CEE, art. 40, n. 3; regolamenti del Consiglio n. 136/66/CEE, art. 16, n. 1, come successivamente modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78, e (CEE) n. 2749/78, art. 5, n. 1)
MassimaL' art. 16, n. 1, del regolamento n. 136/66, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, come modificato con il regolamento n. 1562/78, come anche l' art. 5, n. 1, del regolamento n.
2749/78, relativo agli scambi di materie grasse tra la Comunità e la Grecia, autorizzavano la Commissione a fare costante ricorso, durante gli anni 1979 e 1980, alla fissazione mediante gara del prelievo all' importazione dell' olio di oliva non trattato, tenuto conto dell' impossibilità, durante tutto detto periodo, di determinare l' effettiva tendenza del mercato.
Il potere discrezionale conferito alla Commissione dal Consiglio e da lei esercitato nell' ambito dei principi da questi stabiliti, al fine di decidere, tenuto conto del fatto che le offerte fatte sul mercato mondiale e, rispettivamente, ellenico non consentono di determinare la tendenza effettiva del mercato considerato, se occorra fissare l' aliquota del prelievo all' importazione dell' olio d' oliva non trattato mediante gara, è necessario per conseguire l' obiettivo di stabilità del mercato comunitario. Le restrizioni al diritto del libero esercizio delle attività economiche che possono derivarne per gli operatori non possono quindi considerarsi costitutive di un intervento sproporzionato lesivo della sostanza stessa di tale diritto. Tale sistema di prelievo mediante gara non viola neanche il principio della parità di trattamento perché, pur avendo la conseguenza che non tutti gli importatori paghino prelievi calcolati sulla base della medesima aliquota, non porta necessariamente alla conseguenza che detti importatori non traggano dalle loro operazioni lo stesso profitto, poiché ciascuno è libero di proporre un' aliquota appropriata alle condizioni di acquisto che ha potuto spuntare.
PartiNel procedimento C-359/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunale civile di Genova nella causa dinanzi ad esso pendente tra
SAFA Srl
e
Amministrazione delle finanze dello Stato,
domanda vertente sull' interpretazione e sulla validità dell' art. 16 del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172, pag. 3025), come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1978, n. 1562, (GU L 185, pag. 1),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il Consiglio delle Comunità europee, dai sigg. A. Dashwood e G. Houttuin, in qualità di agenti,
- per la Commissione delle Comunità europee, dai suoi consiglieri giuridici, sigg. F. Santaolalla e G. Marenco, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali dell' attrice nella causa principale, rappresentata dall' avv. G. Schiano di Pepe, del foro di Genova, del Consiglio e della Commissione presentate all' udienza del 23 ottobre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 14 novembre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 6 aprile 1989, pervenuta alla Corte il 27 novembre successivo, il Tribunale civile di Genova (Italia) ha posto, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione e sulla validità dell' art. 16 del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU n. 172, pag. 3025), come successivamente modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1978, n. 1562 (GU L 185, pag. 1).
2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la società SAFA Srl (in prosieguo: la "SAFA") e l' Amministrazione delle finanze dello Stato vertente su prelievi all' importazione per un ammontare di 55 000 000 LIT, versati dalla SAFA a seguito di importazioni, effettuate nel 1979 e 1980, di olio di oliva non trattato proveniente dalla Grecia.
3 Nel dicembre 1981 detta società citava in giudizio il ministero delle Finanze italiano al fine di recuperare l' importo di cui sopra, che, a suo parere, le era stato indebitamente richiesto, e di ottenere, inoltre, il versamento di circa 500 000 000 di LIT a titolo di risarcimento dei danni derivanti dai pagamenti non dovuti.
4 Tenuto conto della posizione dell' attrice a proposito dell' applicazione e della validità della normativa comunitaria in materia di importazione di olio di oliva non trattato proveniente dai paesi terzi, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' art. 16 del regolamento (CEE) n. 1562/78 sopra citato consenta, in tema di olio di oliva extravergine proveniente dalla Grecia, la determinazione costante dell' entità del prelievo all' importazione negli anni 1979 e 1980 mediante gara.
2) Se l' art. 16 del regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio che consente, per l' olio di oliva non trattato, la fissazione del prelievo all' importazione mediante gara violi o meno, in particolare se utilizzato permanentemente negli anni 1979-1980 per le importazioni dal mercato ellenico, i diritti fondamentali sanciti per gli operatori economici del settore dal Trattato istitutivo della Comunità".
5 Per una più ampia illustrazione dei fatti relativi alla causa principale, delle norme comunitarie considerate, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
6 Si deve rilevare che il regolamento n. 1562/78 che modifica il regolamento n. 136/66 sul quale vertono le questioni pregiudiziali riguarda le importazioni di olio di oliva proveniente da paesi terzi in generale. Tuttavia le importazioni di olio di oliva interamente prodotto in Grecia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità erano disciplinate, durante il periodo considerato, dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 novembre 1978, n. 2749, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (GU L 331, pag. 1). La Corte ritiene pertanto utile pronunciarsi sui due regimi, lasciando al giudice nazionale il compito di stabilire quale dei due debba trovare applicazione per la soluzione della controversia di cui alla causa principale.
Sulla prima questione
7 Si deve a questo proposito ricordare che secondo l' art. 16, n. 1, del regolamento n. 136/66, come modificato, il prelievo all' importazione considerato viene fissato mediante gara qualora le offerte sul mercato mondiale dell' olio d' oliva non trattato non permettano di determinare la tendenza effettiva di tale mercato salvo il caso in cui le importazioni riguardano quantitativi che non influiscono sulla situazione del mercato. In tal caso, a norma del n. 3 dell' art. 16, il prelievo da riscuotere è l' ultimo prelievo minimo fissato prima dell' importazione.
8 Dalla formulazione stessa del n. 1 del citato art. 16 emerge che la Commissione è autorizzata a ricorrere alla procedura di gara prevista da detta disposizione per tutto il tempo in cui permane l' impossibilità, sia pure per la durata di anni, di determinare l' effettiva tendenza del mercato mondiale dell' olio di oliva, sulla base delle offerte praticate su detto mercato.
9 Orbene, come emerge dagli atti e dal dibattimento svoltosi dinanzi alla Corte, durante il periodo considerato non esisteva un corso mondiale dell' olio di oliva non trattato che consentisse di determinare la tendenza effettiva del mercato, in ragione del volume molto limitato delle esportazioni dei paesi produttori e dell' esistenza in tali paesi di monopoli di esportazione a favore di un ente di Stato, ovvero di concertazioni tra un ristretto numero di operatori del settore considerato.
10 Occorre inoltre rilevare che le disposizioni dell' art. 5, n. 1, del regolamento n. 2749/78 sono analoghe a quelle del citato art. 16, n. 1, salvo il fatto che la possibilità per la Commissione di fare ricorso alla gara è legata all' esame della situazione non già del mercato mondiale ma del solo mercato ellenico.
11 Orbene, durante il periodo considerato, il mercato ellenico, che contava pochi operatori i quali si concertavano tra di loro, era pure caratterizzato dall' assenza di quotazioni per l' olio di oliva non trattato.
12 Si deve pertanto risolvere la prima questione nel senso che l' art. 16, n. 1, del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, come modificato con regolamento del Consiglio 29 giugno 1978, n. 1562, come anche l' art. 5, n. 1, del regolamento del Consiglio 23 novembre 1978, n. 2749, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia, autorizzavano la Commissione a fare costante ricorso, durante gli anni 1979 e 1980, alla fissazione mediante gara del prelievo all' importazione dell' olio di oliva non trattato.
Sulla seconda questione
13 Con tale questione il giudice nazionale vuole sapere, in sostanza, se, in caso di soluzione positiva della prima questione, le citate disposizioni non siano in contrasto con i diritti fondamentali riconosciuti agli operatori economici in virtù del Trattato CEE.
14 Dall' ordinanza di rinvio, come pure dalle precisazioni fornite in udienza dalla SAFA, emerge che è in discussione la violazione, da un lato, del diritto al libero esercizio delle attività economiche e, dall' altro, del principio della parità di trattamento tra gli operatori economici.
Sulla violazione del diritto al libero esercizio delle attività economiche
15 Secondo la ricorrente nella causa principale, il citato art. 16, n. 1, è invalido, dato che attribuisce alla Commissione poteri di valutazione eccessivamente ampi, tali da ledere il suo diritto al libero esercizio delle attività economiche.
16 Si deve ricordare la giurisprudenza della Corte (v. in particolare sentenza 11 marzo 1987, Rau / Commissione, punto 14 della motivazione, cause riunite 279/84, 280/84, 285/84 e 286/84, Racc. pag. 1069) secondo la quale, poiché solo la Commissione è in grado di seguire costantemente ed attentamente l' andamento dei mercati agricoli e di agire con la necessaria tempestività, il Consiglio può essere indotto, nel settore di cui trattasi, ad attribuire alla Commissione ampie facoltà di valutazione e di azione. In tal caso i limiti della competenza di quest' ultima devono essere definiti in particolare con riferimento agli obiettivi generali essenziali dell' organizzazione di mercato.
17 A tenore del nono "considerando" del regolamento n. 136/66, per stabilizzare il mercato della Comunità al livello desiderato, segnatamente evitando che le fluttuazioni del mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all' interno della Comunità, è opportuno prevedere la riscossione di un prelievo all' importazione il cui ammontare corrisponda alla differenza tra un prezzo di entrata derivato dal prezzo indicativo di mercato ed i prezzi praticati sul mercato mondiale.
18 Il sistema dei prelievi all' importazione dei prodotti provenienti dalla Grecia, previsto dal regolamento del Consiglio 27 ottobre 1966, n. 162/66/CEE, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (GU n. 197, pag. 3393) e successivamente dal regolamento n. 2749/78, recante abrogazione del precedente, persegue il medesimo obiettivo generale di stabilità del mercato comunitario.
19 Pure a questo fine, in base a quanto risulta dal secondo "considerando" dei regolamenti (CEE) del Consiglio 15 marzo 1976, n. 601, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d' oliva sul mercato mondiale (GU L 72, pag. 1) e 15 marzo 1976, n. 602, che prevede misure particolari, segnatamente per la determinazione delle offerte d' olio di oliva sul mercato ellenico (GU L 72, pag. 3), detti regolamenti avevano inizialmente instaurato il sistema di fissazione del prelievo mediante gara, sistema il cui mantenimento è stato ritenuto necessario nei regolamenti n. 1562/78 e n. 2749/78.
20 Conformemente all' art. 16, n. 1, del regolamento n. 136/66, come modificato, ed all' art. 5, n. 1, del regolamento n. 2749/78, la fissazione del prelievo mediante gara può aver luogo solo quando le offerte fatte rispettivamente sul mercato mondiale e sul mercato ellenico dell' olio di oliva non trattato non consentono di determinare la tendenza effettiva del mercato.
21 D' altra parte, secondo l' art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 novembre 1978, n. 2751, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all' importazione di olio d' oliva (GU L 331, pag. 6), il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame del mercato mondiale e greco, secondo il caso, da una parte, e del mercato comunitario, dall' altra, nonché dei tassi dei prelievi lordi indicati dagli offerenti.
22 Da quanto precede risulta che il potere discrezionale conferito alla Commissione dal Consiglio, esercitato nell' ambito di principi stabiliti da quest' ultimo, è necessario per conseguire l' obiettivo di stabilità del mercato comunitario dell' olio di oliva non trattato, qualora la struttura del mercato mondiale, oppure, se del caso, ellenico, non consenta di fissare un prezzo di mercato. Le restrizioni al diritto di libero esercizio delle attività economiche che possono derivarne per gli operatori non possono considerarsi come costitutive di un intervento sproporzionato lesivo della sostanza stessa di tale diritto (v., tra l' altro, sentenza 11 luglio 1989, Schraeder, causa 265/87, Racc. pag. 2237).
Sulla violazione del principio della parità di trattamento
23 Si deve a questo proposito ricordare che secondo la costante giurisprudenza della Corte (v., tra l' altro, sentenza 25 novembre 1986, Klensch, punto 9 della motivazione, cause riunite 201/85 e 202/85, Racc. pag. 3477), il divieto di discriminazione enunciato dall' art. 40, n. 3, del Trattato è solo una specificazione del principio generale di uguaglianza che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario. Questo principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvoché una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata.
24 Orbene, se è vero che il sistema di prelievo mediante gara fa sì che gli importatori paghino prelievi differenti, non per questo la normativa comunitaria considerata viola il principio della parità di trattamento.
25 Infatti, data la struttura del mercato, gli operatori economici hanno potuto procurarsi l' olio di oliva non trattato a prezzi diversi e proporre di conseguenza prelievi diversi, tenendo conto della redditività dell' operazione. Ne consegue che gli operatori, i cui prelievi sono superiori o pari al prelievo minimo fissato dalla Commissione, possono ricavare il medesimo profitto da importazioni realizzate con prelievi di importi differenti.
26 Si deve pertanto risolvere la seconda questione nel senso che il suo esame non ha rivelato elementi idonei ad inficiare la validità dell' art. 16, n. 1, del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, come modificato con regolamento del Consiglio 29 giugno 1978, n. 1562, e neppure dell' art. 5, n. 1, del regolamento del Consiglio 23 novembre 1978, n. 2749, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia.
Decisione relativa alle speseSulle spese
27 Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunale civile di Genova con ordinanza 6 aprile 1989, dichiara:
1) L' art. 16, n. 1, del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1978, n. 1562, come anche l' art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 novembre 1978, n. 2749, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia, autorizzavano la Commissione a fare costante ricorso, durante gli anni 1979 e 1980, alla fissazione mediante gara del prelievo all' importazione dell' olio di oliva non trattato.
2) L' esame della seconda questione non ha rivelato elementi idonei ad inficiare la validità dell' art. 16, n. 1, del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, come modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1978, n. 1562, e neppure dell' art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 novembre 1978, n. 2749, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia.
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