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SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 27 GIUGNO 1991. - MANUEL MARTINEZ VIDAL CONTRO GEMEENSCHAPPELIJKE MEDISCHE DIENST. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: ARRONDISSEMENTSRECHTBANK AMSTERDAM - PAESI BASSI. - SICUREZZA SOCIALE - RICONOSCIMENTO DELL'INCAPACITA LAVORATIVA. - CAUSA C-344/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-03245
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione invalidità - Titolare di prestazioni residente in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Visita medica - Obbligo dell' avente diritto di recarsi nel territorio dello Stato membro competente su richiesta dell' ente debitore - Presupposti - Viaggio non nocivo per la salute dell' avente diritto e rimborso spese - Inidoneità al viaggio accertata dall' ente del luogo di dimora - Verifica in loco dell' inidoneità da parte dell' ente debitore - Ammissibilità
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 574/72, art. 51, n. 1))
MassimaQualora l' ente debitore di una prestazione di invalidità si avvalga della facoltà, prevista dall' art. 51, n. 1, del regolamento n. 574/72, di sottoporre a visita, da parte del suo medico di fiducia, l' avente diritto residente in un altro Stato membro, l' interessato può essere obbligato a recarsi nello Stato membro in cui risiede l' ente competente a condizione che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico di detto ente e che l' interessato sia in grado di spostarsi senza nocumento per la propria salute.
Qualora l' ente del luogo di dimora o di residenza dell' interessato abbia accertato che questi non è in grado di spostarsi, nulla vieta, tuttavia, che l' ente debitore o l' ufficio competente per i controlli medici verifichi tale situazione in loco.
PartiNel procedimento C-344/89,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dall' Arrondissementsrechtbank di Amsterdam, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Manuel Martínez Vidal
e
Gemeenschappelijke Medische Dienst,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 51, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 74, pag. 1),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il sig. Manuel Martínez Vidal, dall' avv. J.P. Smit, del foro di Amsterdam,
- per il Gemeenschappelijke Medische Dienst, dall' avv. R.A.A. Duk, del foro de L' Aia,
- per il governo olandese, dal sig. B.R. Bot, segretario generale del ministero degli Affari esteri, in qualità d' agente,
- per il governo tedesco, dai sigg. E. Roeder e G. Leibrock, in qualità di agenti,
- per il governo spagnolo, dalla sig.ra C. de la Higuera González e dal sig. C. Bastarreche Saguees, in qualità di agenti,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. B.J. Drijber, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del sig. Manuel Martínez Vidal, del Gemeenschappelijke Medische Dienst, del governo olandese, rappresentato dal sig. T. Heukels, in qualità di agente, del governo tedesco, del governo spagnolo, rappresentato dalla sig.ra Silva de Lapuerta, in qualità di agente, e della Commissione, all' udienza del 23 ottobre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 dicembre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 18 ottobre 1989, pervenuta alla Corte il 6 novembre successivo, l' Arrondissementsrechtbank di Amsterdam ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 51, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 74, pag. 1).
2 Il sig. Martínez, cittadino spagnolo, lavorava dal 1963 come marinaio alle dipendenze di datori di lavoro olandesi. Dopo aver interrotto il lavoro il 27 aprile 1979 per malattia, rientrava in Spagna dove veniva operato per un' ernia del disco. Nel 1980, nel 1982 e nel 1984, l' Instituto Nacional de la Seguridad Social, che aveva tenuto il sig. Martínez sotto controllo sanitario, presentava all' ente olandese competente, il Gemeenschappelijke Medische Dienst (in prosieguo: il "GMD"), rapporti sulle condizioni di salute dell' interessato. Con lettera 17 aprile 1989, il GMD convocava il sig. Martínez, titolare dal 25 aprile 1980 di una pensione di invalidità in forza della normativa olandese, per sottoporlo nei Paesi Bassi ad un esame da effettuarsi da due medici scelti da detto ente.
3 Il sig. Martínez citava allora il GMD e la Bedrijfsvereniging voor de Koopvaardij (associazione professionale della marina mercantile, in prosieguo: la "BVK") dinanzi all' Arrondissementsrechtbank di Amsterdam affinché detto giudice dichiarasse che egli non era tenuto a far ritorno nei Paesi Bassi per ivi sottoporsi a tale esame.
4 In questo contesto il giudice nazionale, dichiarata irricevibile la domanda del sig. Martínez perché diretta contro la BVK, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se l' ente debitore della prestazione di invalidità o l' organo competente in materia di controllo sanitario, qualora esercitino la facoltà, loro attribuita
dall' art. 51, n. 1, del regolamento (CEE) n. 574/72, di fare effettuare il controllo sull' avente diritto ad una prestazione d' invalidità da un medico di loro scelta, possano convocare l' avente diritto per sottoporlo a visita medica dallo Stato membro dove egli dimora o risiede nello Stato membro dove ha sede il debitore della prestazione, e se l' avente diritto sia tenuto ad ottemperare alla convocazione.
2) a) Se sia diversa la soluzione delle questioni al n. 1) qualora sia assodato che l' avente diritto è in grado, senza pregiudizio per la sua salute, di recarsi nello Stato membro dove ha sede l' ente debitore della prestazione o l' organo competente in materia di controllo sanitario.
b) Se per la soluzione della questione n. 2), lett. a), rilevi il fatto che la capacità di viaggiare sia accertata dall' ente del luogo di dimora o di residenza oppure lo sia dall' ente debitore della prestazione o dall' organo competente in materia di controllo sanitario".
5 Per una più ampia illustrazione delle disposizioni comunitarie di cui trattasi, degli antefatti della causa principale, nonché delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
6 Con la prima questione e con la prima parte della seconda questione, il giudice di rinvio domanda in sostanza se, ove l' ente debitore di una prestazione di invalidità si avvalga della facoltà, di cui all' art. 51, n. 1, del regolamento n. 574/72, di fare esaminare da un medico di sua scelta l' avente diritto che risiede in un altro Stato membro, l' interessato possa essere costretto a recarsi nello Stato membro dell' ente competente, in particolare allorché si è accertato che egli può compiere la trasferta senza danno per la salute.
7 Ai sensi dell' art. 51, n. 1, del regolamento n. 574/72, quando un avente diritto a prestazioni di invalidità dimori o risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l' ente debitore, il controllo amministrativo e sanitario è effettuato, a richiesta di tale ente, dall' ente del luogo di dimora o di residenza dell' avente diritto, secondo le modalità previste dalla normativa applicata da quest' ultimo ente. L' ente debitore conserva tuttavia la facoltà di far procedere al controllo dell' avente diritto da parte di un medico di sua scelta.
8 Ne deriva che, diversamente dall' art. 18 dello stesso regolamento, che predispone, in caso di malattia e di maternità, un controllo amministrativo sanitario effettuato dall' ente del luogo di residenza di sua propria iniziativa, l' art. 51, n. 1, contempla siffatto controllo soltanto su richiesta dell' ente competente.
9 Questa diversità, messa in evidenza dal giudice nazionale, non può consentire un' interpretazione dell' art. 51, n. 1, nel senso che, in caso di invalidità, l' ente competente possa chiedere all' ente del luogo di residenza di effettuare detto controllo ovvero effettuarlo direttamente. Se il controllo è effettuato, in questo caso, soltanto su domanda dell' ente competente, ciò significa che esso non è sempre necessario. Quando avviene, esso è effettuato dall' ente del luogo di residenza. Tuttavia l' ente competente può, se lo ritiene necessario, effettuare un ulteriore controllo.
10 L' art. 51 non specifica tuttavia dove quest' ultimo controllo debba essere effettuato.
11 Quanto al controllo di cui al citato art. 18, n. 5, in caso di malattia e di maternità, la Corte ha dichiarato che il rispetto per le condizioni di salute dell' interessato esige che l' interessato non debba ritornare nello Stato dell' ente competente per ivi sottoporsi ad una visita medica di controllo (sentenza 12 marzo 1987, Rindone, punto 21 della motivazione, causa 22/86, Racc. pag. 1339).
12 Questa limitazione del potere di controllo dell' ente debitore non può essere consentita nel caso d' invalidità.
13 Infatti, se in caso di malattia il viaggio rischia di mettere seriamente in pericolo la guarigione dell' interessato, non si può presumere analogo rischio per l' invalido. L' idoneità a viaggiare deve allora essere valutata caso per caso.
14 Inoltre, le normative degli Stati membri presentano divergenze particolarmente notevoli in materia di invalidità. Per stabilire il grado di invalidità fondandosi su dette normative, gli esami necessari richiedono la partecipazione di diversi esperti, in particolare, nel caso dei Paesi Bassi, negli ambiti della medicina, del lavoro e del diritto. Ora la trasferta di tutti questi periti causerebbe notevoli spese e non è certo che essi possano trovare nello Stato di dimora o di residenza dell' interessato tutti i mezzi necessari per svolgere gli esami.
15 Ne consegue che, nel caso in cui le condizioni di salute dell' interessato lo consentano, questi è tenuto, qualora l' ente debitrice lo chieda, a recarsi nello Stato membro di detto ente, per ivi sottoporsi al controllo da parte di un medico scelto dall' ente.
16 Tuttavia lo scopo dell' art. 51, che mira a tutelare per quanto possibile gli aventi diritto a prestazioni ivi elencate contro gli inconvenienti derivanti da siffatte trasferte, sarebbe travisato se gli interessati fossero costretti a sostenere, per il fatto di risiedere in un altro Stato membro, le spese di viaggio e di soggiorno per la visita medica.
17 Occorre pertanto risolvere la prima questione e la prima parte della seconda questione nel senso che, qualora l' ente debitore di una prestazione per invalidità si avvalga della facoltà prevista dall' art. 51, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, di sottoporre a visita, da parte del suo medico di fiducia, l' avente diritto residente in un altro Stato membro, l' interessato può essere obbligato a recarsi nello Stato membro in cui risiede l' ente competente a condizione che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico di detto ente e che l' interessato sia in grado di spostarsi senza nocumento per la propria salute.
18 Con la seconda parte della seconda questione, il giudice nazionale si chiede sostanzialmente se l' ente debitore, ovvero l' ufficio competente per i controlli medici, sia vincolato dagli accertamenti dell' ente del luogo di dimora o di residenza sull' idoneità dell' interessato ad effettuare il viaggio.
19 A questo proposito basterà rilevare che, qualora l' ente del luogo di dimora o di residenza dell' interessato abbia accertato l' inidoneità di quest' ultimo a trasferirsi, nulla osta tuttavia a che l' ente debitore o l' ufficio competente per i controlli medici verifichi tale situazione in loco.
20 Occorre pertanto risolvere la seconda parte della seconda questione nel senso che, qualora l' ente del luogo di dimora o di residenza dell' interessato abbia accertato che questi non è in grado di spostarsi, nulla vieta, tuttavia, che l' ente debitore o l' ufficio competente per i controlli medici verifichi tale situazione in loco.
Decisione relativa alle speseSulle spese
21 Le spese sostenute dai governi tedesco, spagnolo e olandese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Arrondissementsrechtbank di Amsterdam, con ordinanza 18 ottobre 1989, dichiara:
1) Nel caso in cui l' ente debitore di una prestazione per invalidità si avvalga della facoltà prevista dall' art. 51, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, di sottoporre a visita, da parte del suo medico di sua fiducia, l' avente diritto residente in un altro Stato membro, l' interessato può essere obbligato a recarsi nello Stato membro dell' ente competente a condizione che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico di detto ente e che l' interessato sia in grado di spostarsi senza nocumento per la propria salute.
2) Nel caso in cui l' ente del luogo di dimora o di residenza dell' interessato abbia accertato che questi non è in grado di spostarsi, nulla vieta, tuttavia, che l' ente debitore o l' ufficio competente per i controlli medici verifichi tale situazione in loco.
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