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SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 27 MARZO 1990. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI ANGELO BAGLI PENNACCHIOTTI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: PRETURA DI FRASCATI - ITALIA. - AGRICOLTURA - VINO - NORMATIVA SULLA VINIFICAZIONE DEI VINI VQPRD E VSQPRD. - CAUSA 315/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01323
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . Atti delle istituzioni - Regolamenti - Regolamenti di base che richiedono un regolamento di esecuzione - Mancanza di un regolamento di esecuzione - Applicazione di un regolamento di esecuzione di un precedente regolamento di base nel frattempo abrogato - Presupposti
( Regolamenti del Consiglio nn . 817/70, art . 5, n . 2, 338/79, art . 6, n . 2, e 823/87, art . 6, n . 2; regolamento della Commissione n . 1698/70 )
2 . Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Vino - Vini di qualità prodotti in regioni determinate - Norme di produzione - Deroghe - Trasformazione di uve e di mosti al di fuori della regione determinata di produzione - Deroga subordinata ad un' autorizzazione concessa dalle autorità comunitarie nel rispetto della normativa comunitaria
( Regolamenti del Consiglio nn . 338/79, art . 6, n . 2, e 823/87, art . 6, n . 2; regolamento della Commissione n . 1698/70 )
Massima1 . Qualora una norma di un regolamento di base richieda, per poter essere applicata, l' adozione di un regolamento di esecuzione e qualora tale regolamento non sia stato emanato, possono venir ritenute pertinenti, fino alla sua emanazione, le disposizioni di un precedente regolamento stabilite, secondo una procedura identica a quella contemplata dal regolamento di base, per garantire l' applicazione di un' identica norma di un precedente regolamento di base, nel frattempo abrogato, se non presentano alcuna discordanza con la normativa comunitaria successivamente adottata in materia .
Il regolamento n . 1698/70, adottato sulla base dell' art . 5, n . 2, del regolamento del Consiglio n . 817/70, deve pertanto essere considerato come il testo che stabilisce, finché non sarà intervenuto un nuovo atto normativo, le modalità di applicazione dell' art . 6, n . 2, del regolamento del Consiglio n . 823/87, o, se del caso, dell' art . 6, n . 2, del precedente regolamento del Consiglio n . 338/79 .
2 . Il regolamento n . 823/87, contenente disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, così come il precedente regolamento n . 338/79, debbono essere interpretati nel senso che impongono che tutte le operazioni o tutti gli immagazzinamenti relativi a prodotti in corso di vinificazione che non hanno ancora acquisito la qualità di VQPRD o di VSQPRD abbiano luogo all' interno della regione determinata di produzione, mentre gli Stati membri possono derogare a tale regola solo nei limiti e alle condizioni stabilite dai rispettivi artt . 6, n . 2, di detti regolamenti e dal regolamento n . 1698/70, relativo a deroghe concernenti l' elaborazione di vini di qualità prodotti in regioni determinate .
PartiNel procedimento C-315/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla pretura di Frascati ( Italia ) nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico del
Signor Angelo Bagli Pennacchiotti, presidente della cantina cooperativa di Monte Porzio,
domanda vertente sull' interpretazione di talune disposizioni della normativa comunitaria sulla localizzazione delle operazioni di vinificazione per l' elaborazione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate ( VQPRD ) o dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate ( VSQPRD ) e, in particolare, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 16 marzo 1987, n . 822, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( GU L 84, pag . 1 ),
LA CORTE ( terza sezione ),
composta dai signori M . Zuleeg, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida e F . Grévisse, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : sig.ra D . Louterman, amministratore principale
viste le osservazioni scritte e le risposte scritte ai quesiti formulati dalla Corte presentate :
- per il sig . Angelo Bagli Pennacchiotti, dall' avv . Enrico Esposito, del foro di Roma,
- per il governo italiano, dal sig . Ivo Maria Braguglia, avvocato dello stato,
- per il governo spagnolo, dal sig . Javier Conde de Saro, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dal sig . Rafael Garcia Valdecasas, abogado del Estado, capo del servizio giuridico dello stato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in qualità di agenti,
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg . Alberto Prozzillo, Eugenio de March e Klaus-Dieter Borchardt, consiglieri giuridici, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del governo italiano, del Governo spagnolo, rappresentato dalla sig.ra D . Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, in qualità di agente, e della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . E . De March, assistito dal sig . R . Riebe, esperto, formulate all' udienza del 7 febbraio 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate nella stessa udienza,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza1 Con ordinanza 21 settembre 1988, pervenuta in cancelleria il 27 ottobre successivo, il pretore di Frascati ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione delle norme comunitarie sui vini di qualità prodotti in regioni determinate e sulle condizioni in base a cui gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di detti vini, in corso di elaborazione, al di fuori delle regioni di produzione .
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di un procedimento penale a carico del sig . A . Bagli Pennacchiotti, presidente di una cantina cooperativa a Monte Porzio, nel Lazio, in Italia .
3 L' azienda da costui diretta avrebbe vinificato 1 495 ettolitri di vino Frascati, in un deposito sito al di fuori della regione determinata di produzione di detto vino . Per questi fatti, accertati nel corso del 1987, il sig . A . Bagli Pennacchiotti viene penalmente perseguito a norma dell' art . 515 del codice penale sulla frode in commercio e dell' art . 28 del DPR 12 luglio 1963, n . 930, che punisce "chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione di origine controllata o controllata e garantita vini che non hanno i requisiti richiesti per l' uso di tali denominazioni (...)".
4 Dinanzi al pretore di Frascati, l' imputato ha sostenuto che nella normativa italiana esistevano norme discordanti circa le condizioni in base a cui i vini in corso di vinificazione potevano essere trasferiti al di fuori delle rispettive regioni determinate di produzione e ha chiesto che venisse adita la Corte di giustizia delle Comunità europee perché fosse precisato se il regolamento ( CEE ) del Consiglio 16 marzo 1987, n . 822, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( GU L 84, pag . 1 ) autorizzi gli Stati membri a emanare discipline interne che consentano siffatti trasferimenti .
5 In tali circostanze, il pretore di Frascati ha deciso di sospendere il procedimento sino alla pronuncia della Corte di giustizia sulla seguente questione pregiudiziale :
"Se le attribuzioni conferite agli Stati membri dal regolamento n . 822/87 relativamente ai trasferimenti ed ai limiti territoriali di vinificazione comportino un mero divieto ovvero facoltà di discipline differenziate mediante provvedimenti dello Stato membro ".
6 Per una più ampia esposizione dei fatti relativi alla causa principale, della normativa comunitaria applicabile, così come delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
7 La questione sollevata dal giudice nazionale è diretta, in sostanza, a sapere se la normativa comunitaria da applicare ai vini di qualità prodotti in regioni determinate vieti sic et simpliciter qualsiasi trasferimento dei prodotti in corso di vinificazione all' esterno delle regioni determinate di produzione dei vini, o, al contrario, autorizzi gli Stati membri a emanare discipline nazionali che, a determinate condizioni, consentano siffatti trasferimenti .
8 Come rileva la Commissione nelle sue osservazioni scritte presentate alla Corte, il vino Frascati è un vino classificato come vino di qualità prodotto in regioni determinate ( VQPRD ) o vino spumante di qualità prodotto in regioni determinate ( VSQPRD ). Poiché negli atti mancano elementi che permettano di circoscrivere con certezza l' ambito della questione sollevata dal giudice a quo ad una soltanto di dette due categorie di vini, al fine di statuire sul presente rinvio pregiudiziale occorre interpretare le disposizioni comunitarie da applicare ai VQPRD e ai VSQPRD .
9 Il regolamento del Consiglio n . 822/87 sul quale espressamente verte la questione pregiudiziale non contiene di per sé alcuna disposizione sulla localizzazione delle operazioni di vinificazione . Contrariamente a quanto sostiene l' imputato nella causa principale, le disposizioni dell' art . 15 e dell' allegato VI di detto regolamento riguardano esclusivamente la definizione delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati e non possono essere interpretate nel senso di autorizzare un qualunque trasferimento dei prodotti in corso di vinificazione al di fuori dei confini della regione determinata di produzione .
10 Tuttavia, per fornire una soluzione utile al giudice che le ha sottoposto una questione pregiudiziale, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto comunitario alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione ( sentenza 20 marzo 1986, causa 35/85, Tissier, Racc . pag . 1207 ). Per contro, spetta al giudice nazionale decidere se la norma comunitaria, così come è interpretata dalla Corte in forza dell' art . 177, si applichi o no al caso sottoposto alla sua valutazione .
11 A questo proposito, la Commissione e i governi italiano e spagnolo sostengono, correttamente, che il regolamento atto a fornire una soluzione utile alla questione pregiudiziale sollevata è il regolamento ( CEE ) del Consiglio 16 marzo 1987, n . 823, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate ( GU L 84, pag . 59 ), tra i quali rientrano i VSQPRD . Questo regolamento ha sostituito, a partire dal 1° aprile 1987, il regolamento ( CEE ) del Consiglio 5 febbraio 1979, n . 338 ( GU L 54, pag . 48 ), che, rispetto alla questione sollevata, conteneva disposizioni identiche .
12 Il regolamento n . 823/87 è stato successivamente modificato dal regolamento ( CEE ) del Consiglio 19 giugno 1989, n . 2043 ( GU L 202, pag . 1 ). Inoltre le disposizioni relative alla localizzazione delle operazioni di vinificazione dei VSQPRD, dopo la sua modifica ad opera del regolamento ( CEE ) del Consiglio 19 giugno 1989, n . 2044 ( GU L 202, pag . 8 ), sono contenute nel regolamento ( CEE ) del Consiglio 5 febbraio 1979, n . 358, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità ( GU L 54, pag . 130 ). Poiché tali modifiche sono entrate in vigore solo il 1° settembre 1989 - cioè successivamente all' ordinanza del pretore di Frascati e, quindi, dopo i fatti a seguito dei quali è stato promosso il procedimento penale a carico del sig . A . Bagli Pennacchiotti dinanzi al giudice italiano -, di esse non si deve tener conto ai fini della soluzione della questione pregiudiziale sottoposta alla Corte .
13 Dagli artt . 3, n . 1, del regolamento n . 823/87 e del precedente regolamento n . 338/79 emerge che i VQPRD e i VSQPRD sono prodotti in un' area o in un complesso di aree viticole denominate "regione determinata ".
14 Il n . 2 dei medesimi articoli dispone :
"Ciascuna regione determinata forma oggetto di una delimitazione precisa, per quanto possibile in base alla parcella o all' appezzamento vitato . Tale delimitazione che è effettuata da ciascuno degli Stati membri interessati tiene conto degli elementi che contribuiscono alla qualità dei vini prodotti in detta regione e in particolare della natura del terreno e del sottosuolo, del clima e della situazione delle parcelle e degli appezzamenti vitati ".
15 Per quanto riguarda la localizzazione delle operazioni di vinificazione rispetto alle "regioni determinate" di produzione, gli artt . 6, n . 2, del regolamento n . 823/87 e del precedente regolamento n . 338/79 hanno posto la regola secondo la quale la trasformazione delle uve in mosti e del mosto in VQPRD, come pure la vinificazione dei VSQPRD dovrebbero, in linea di massima, aver luogo solo all' interno della regione determinata . Come emerge dalla motivazione del regolamento n . 823/87, questa regola è stata emanata allo scopo di conservare il carattere tipico dell' origine di ciascun vino e nell' intento di agevolare il compito dei servizi di controllo .
16 Le medesime disposizioni ammettono tuttavia, in deroga alla regola precedentemente posta, che le operazioni di vinificazione possano aver luogo all' esterno della regione determinata :
"a ) se la legislazione dello Stato membro nel cui territorio le uve sono state raccolte lo autorizza e
b ) se è garantito un controllo della produzione ".
17 Le condizioni alle quali gli Stati membri possono, su questa base, autorizzare deroghe, debbono essere stabilite conformemente al n . 3 degli artt . 6 del regolamento n . 823/87 e del precedente regolamento n . 338/79, dalla Commissione o, se del caso, dal Consiglio, secondo la procedura detta del "comitato di gestione", definita, per l' applicazione di ciascuno di questi regolamenti, dall' art . 83 del regolamento n . 822/87 e dall' art . 67 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 5 febbraio 1979, n . 337, relativo all' organizzazione del mercato vitivinicolo ( GU L 54, pag . 1 ).
18 Nessun regolamento di applicazione è stato emanato sulla base delle dette disposizioni . Le condizioni in base a cui gli Stati membri possono derogare alla regola della localizzazione delle operazioni di vinificazione all' interno delle regioni determinate sono, per contro, precisate nel regolamento ( CEE ) della Commissione 25 agosto 1970, n . 1698, relativo a deroghe concernenti l' elaborazione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate ( GU L 190, pag . 4 ).
19 Il regolamento n . 1698/70 è stato adottato sulla base dell' art . 5, n . 2, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 28 aprile 1970, n . 817, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate ( GU L 99, pag . 20 ), abrogato con regolamento n . 338/79 .
20 Il disposto dell' art . 5, n . 2, del regolamento n . 817/70 è identico nella sostanza a quello degli artt . 6, n . 2, dei regolamenti nn . 823/87 e 338/79 . Il regolamento n . 1698/70 è stato predisposto secondo una procedura identica a quella contemplata dai detti regolamenti . Infine, nulla consente di rilevare una discordanza tra le disposizioni del regolamento n . 1698/70 pertinenti al caso di specie e norme comunitarie successive .
21 Ciò considerato, il regolamento n . 1698/70 deve essere ritenuto pertinente e va considerato come l' atto normativo che dispone le modalità di applicazione dell' art . 6, n . 2, del regolamento n . 823/87, finché non sarà intervenuto un nuovo atto normativo, o, se del caso, dell' art . 6, n . 2, del precedente regolamento n . 338/79 .
22 Si deve precisare che il regolamento n . 1698/70 è stato emanato quando i VSQPRD non costituivano una categoria di vini distinta dai VQPRD . Va pertanto riconosciuto che le disposizioni di questo regolamento si applicano indistintamente ai VQPRD e ai VSQPRD .
23 Dal regolamento n . 1698/70 risulta che le deroghe che possono essere concesse dagli Stati membri sono subordinate a condizioni molto severe . Da una parte, le operazioni di vinificazione possono aver luogo all' esterno della regione determinata solo dietro autorizzazione dell' ente competente dello Stato membro produttore e possono essere effettuate solo in uno stabilimento del vinificatore situato nelle immediate vicinanze della regione determinata; d' altra parte, le uve e i mosti destinati all' elaborazione dei VQPRD e dei VSQPRD debbono essere conservati separatamente rispetto alle altre uve e agli altri mosti ed essere facilmente identificabili . Inoltre, le persone fisiche o giuridiche che producono uve o mosti d' uva, così come quelle che li trasformano in vino, debbono tenere dei registri da cui risultino con precisione i movimenti dei prodotti . Infine, lo Stato membro interessato deve garantire un controllo di dette operazioni .
24 Gli Stati membri possono, di conseguenza, derogare alla regola stabilita dagli artt . 6, n . 2, del regolamento n . 823/87 e del precedente regolamento n . 338/79, solo nei limiti in cui la normativa di deroga da essi emanata risponda ai requisiti del regolamento n . 1698/70 .
25 Poiché il sig . A . Bagli Pennacchiotti ha distinto, dinanzi alla Corte, le operazioni di vinificazione dal semplice immagazzinamento, va precisato che gli artt . 6 dei regolamenti nn . 823/87 e 338/79 e del regolamento n . 1698/70 sarebbero resi praticamente inefficaci se fossero interpretati nel senso che non si applicano all' immagazzinamento dei prodotti in corso di vinificazione . La libertà di immagazzinare prodotti all' esterno delle regioni determinate, che una simile interpretazione implicherebbe, non consentirebbe più di controllare l' autenticità dei vini considerati e si porrebbe contro lo scopo perseguito . Inoltre, tale interpretazione violerebbe l' art . 3 del regolamento n . 1698/70, che disciplina le condizioni per l' immagazzinamento all' esterno delle regioni determinate di produzione .
26 Le sopraccitate disposizioni debbono pertanto essere interpretate nel senso che si applicano all' insieme delle operazioni, immagazzinamento compreso, riguardanti i prodotti in corso di vinificazione che non hanno ancora acquisito la qualità di VQPRD o di VSQPRD .
27 Si deve pertanto risolvere la questione pregiudiziale sollevata dichiarando che il regolamento ( CEE ) del Consiglio 16 marzo 1987, n . 823, contenente disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, così come il precedente regolamento ( CEE ) del Consiglio 5 febbraio 1979, n . 338, debbono essere interpretati nel senso che impongono che tutte le operazioni o tutti gli immagazzinamenti relativi a prodotti in corso di vinificazione che non hanno ancora acquisito la qualità di VQPRD o di VSQPRD abbiano luogo all' interno della regione determinata di produzione, mentre gli Stati membri possono derogare a tale regola solo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli artt . 6, n . 2, di detti regolamenti e dal regolamento della Commissione 25 agosto 1970, n . 1698, relativo a deroghe concernenti l' elaborazione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate .
Decisione relativa alle speseSulle spese
28 Le spese sostenute dal governo italiano, dal governo spagnolo e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .
DispositivoPer questi motivi,
LA CORTE ( terza sezione ),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal pretore di Frascati, con ordinanza 21 settembre 1988, dichiara :
Il regolamento ( CEE ) del Consiglio 16 marzo 1987, n . 823, contenente disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate così come il precedente regolamento ( CEE ) del Consiglio 5 febbraio 1979, n . 338, debbono essere interpretati nel senso che impongono che tutte le operazioni o tutti gli immagazzinamenti relativi a prodotti in corso di vinificazione che non hanno ancora acquisito la qualità di VQPRD o di VSQPRD abbiano luogo all' interno della regione determinata di produzione, mentre gli Stati membri possono derogare a tale regola solo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli artt . 6, n . 2, di detti regolamenti e dal regolamento della Commissione 25 agosto 1970, n . 1698, relativo a deroghe concernenti l' elaborazione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate .
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