S.S. e altri c. Regno Unito - 40356/10 e 54466/10 - Decisione 21.4.2015 [Sezione IV]
In fatto – In base alla legislazione nazionale applicabile i detenuti non avevano diritto alle prestazioni di assistenza sociale mentre scontavano una condanna, anche durante eventuali periodi trascorsi in ospedale psichiatrico ai sensi della Legge sulla Salute Mentale del 1983. Al contrario, le persone non condannate a una pena detentiva, ma che erano trattenute per il trattamento psichiatrico, sia come pazienti civili ai sensi dell’articolo 3 della legge del 1983 o in esecuzione di una pena alternativa al carcere ai sensi dell’articolo 37 della legge (" pazienti a norma dell’articolo 37"), mantenevano il loro diritto all’assistenza.
I ricorrenti sono tutti detenuti, giudicati colpevoli e condannati che avevano scontato, o stavano scontando, parte della loro pena negli ospedali psichiatrici ai sensi delle relative disposizioni della legge del 1983. Nel loro ricorso alla Corte europea, i ricorrenti hanno lamentato che la negazione dei benefici assistenziali, corrisposti ad altri pazienti in cura ai sensi della legge, era in contrasto con l’articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con l’articolo 1 del Protocollo no 1.
In diritto – Articolo 14, in combinato disposto con l’Articolo 1 del Protocollo no 1: È indiscusso che le prestazioni di assistenza sociale rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 e che la condizione di detenuto sia compresa nel termine "altra condizione" di cui all’articolo 14. L’articolo 14 era quindi applicabile.
(a) Situazione analoga – La Corte ha ribadito che i detenuti non perdono i propri diritti derivanti della Convenzione in carcere, anche se il modo e la misura in cui essi possono goderne sono inevitabilmente influenzati dal contesto. Se un detenuto può o meno, ai sensi dell’articolo 14, affermare di essere in una posizione analoga ad altre categorie della popolazione dipende dall’oggetto della doglianza. Anche se i ricorrenti avevano affermato che il termine di paragone appropriato nel loro caso fossero altri pazienti detenuti, la Corte ha ritenuto che, in realtà, i ricorrenti avevano elementi significativi in comune sia con altri pazienti che con altri detenuti. Mentre la loro permanenza in ospedale era senza dubbio strumentale ad una funzione terapeutica, e non punitiva, comunque secondo la normativa nazionale essi scontavano una pena detentiva. Di conseguenza, anche se si fosse ammesso che i ricorrenti erano in tutti gli altri aspetti sotto lo stesso regime giuridico dei pazienti in base all’articolo 37, la differenza tra i due gruppi in termini di condizione penale non poteva essere considerata insignificante o irrilevante. Anche se questo non esclude un confronto con l’articolo 37, la condizione di detenuti dei ricorrenti era "molto rilevante" ai fini della valutazione del rispetto degli altri requisiti di cui all’articolo 14.
(b) Giustificazione oggettiva e ragionevole – La Corte riconosce che rientra nell’ampio margine di apprezzamento dello Stato, sia perché una questione di politica penale che una di politica sociale, la decisione di adottare una regola generale che penalizza i detenuti condannati in tema di prestazioni di assistenza sociale. Ne consegue che lo scopo della normativa, che era quello di applicare questa regola di esclusione in maniera coerente e correggere le anomalie, non poteva considerarsi manifestamente privo di ragionevole fondamento. L’assimilazione completa ai detenuti in carcere dei detenuti trasferiti in ospedale psichiatrico ai fini di sicurezza sociale non è del tutto priva di giustificazione, ma piuttosto ricade all’interno dell’insieme delle possibili scelte offerte alle autorità nazionali.
Né la Corte ravvisa alcun mancato rispetto del requisito della proporzionalità. L’esclusione dal beneficio di prestazioni di assistenza sociale non era più ampio del necessario, essendo di estensione pari alla pena detentiva. Nel caso di una condanna a pena determinata, coloro i quali fossero stati detenuti oltre la data di rilascio avevano diritto ad una riparazione, trovandosi sullo stesso piano degli altri pazienti detenuti. Fino a quel momento, i bisogni essenziali dei ricorrenti, materiali e medici, sono stati sempre soddisfatti ed essi hanno ricevuto un’indennità per soddisfare le loro spese accessorie. Nessun separato esame è necessario per quanto riguarda i due ricorrenti sottoposti ad una condanna a vita che avevano già scontato la pena minima a loro irrogata imposto.
Di conseguenza, la differenza di trattamento lamentata non costituisce una discriminazione contraria all’articolo 14 della Convenzione.
Conclusione: irricevibile (manifestamente infondato).
(Si veda anche Shelley c. Regno Unito, 23800/06, 4 gennaio 2008, Nota d’informazione 104; Clift c. Regno Unito, 7205/07, 13 luglio 2010, Nota d’informazione 132; e Stummer c. Austria [GC], 37452/02, 7 luglio 2011, Nota d’informazione 143)
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