© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Anna Aragona, funzionario linguistico.
La pronuncia è disponibile nell’archivio CEDU di Italgiureweb della Corte Suprema di Cassazione
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
DECISIONE
Ricorso n. 22284/04
Antonio TOPPAN
contro Italia
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita il 27 novembre 2012 in un comitato composto da:
Peer Lorenzen, presidente,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, giudici,
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto di sezione,
Visto il ricorso sopra menzionato, proposto il 10 giugno 2004,
Viste le osservazioni sottoposte dal governo convenuto e quelle presentate in risposta dal ricorrente,
Dopo aver deliberato, emette la seguente decisione:
IN FATTO
1. Il ricorrente, sig. Antonio Toppan, è un cittadino italiano nato nel 1952 e residente a Pordenone. Era rappresentato dinanzi alla Corte dall’avv. I. D’Angelo, del foro di Treviso.
2. Il governo italiano («il Governo ») è rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, nonché dal suo coagente, P. Accardo.
A. Le circostanze del caso di specie
3. I fatti della causa, così come esposti dalle parti, si possono riassumere come segue.
1. La procedura di fallimento
4. Con sentenza del 4 giugno 1993, il tribunale di Treviso (di seguito, «il tribunale») dichiarava il fallimento della società S. nonché il fallimento personale del ricorrente in quanto socio accomandatario della medesima.
5. Secondo le informazioni fornite dal Governo dopo la comunicazione del presente ricorso, la procedura si concludeva in data 12 febbraio 2003 con la ripartizione finale dell’attivo fallimentare.
2. La procedura promossa contro il sig. S.L. (n. 3793/93)
6. Il 23 giugno 1993, il ricorrente citava il sig. S.L. dinanzi al tribunale (procedura n. 3793/93) chiedendo la rescissione del contratto stipulato con quest’ultimo, avente per oggetto l’acquisto di una parte della società S.
7. Il 9 novembre 1993, detta causa veniva riunita alla procedura n. 4072/93 (paragrafi 9-11 infra). Con ordinanza del tribunale datata 12 ottobre 1994, queste cause venivano nuovamente separate.
8. Con sentenza depositata il 9 dicembre 2002, passata in giudicato il 24 gennaio 2004, il tribunale accoglieva la domanda del ricorrente.
3. La procedura di opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento del ricorrente (n. 4072/93)
9. Frattanto, il 30 giugno 1993, il ricorrente proponeva opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento (procedura n. 4072/93) e chiedeva che questa causa fosse riunita alla procedura n. 3793/93 (si veda il paragrafo 7 supra).
10. Con sentenza depositata il 7 maggio 1996, il tribunale rigettava la domanda di opposizione del ricorrente.
11. Poiché il ricorrente aveva proposto appello dinanzi alla corte d’appello di Venezia, quest’ultima, con sentenza depositata il 20 aprile 2000, confermava la sentenza di primo grado.
4. La procedura promossa a norma della «legge Pinto»
12. Con decisione depositata il 12 febbraio 2004, la corte d’appello di Trento accordava al ricorrente 2.500 euro (EUR) a causa della durata eccessiva della procedura di fallimento di cui era stato oggetto.
B. Il diritto interno pertinente
13. Gli elementi di diritto interno pertinenti sono esposti nelle cause Campagnano c. Italia, n. 77955/01, CEDU 2006‑IV ; Albanese c. Italia, n. 77924/01, 23 marzo 2006, Vitiello c. Italia, n. 77962/01, 23 marzo 2006 e Martellacci c. Italia, n. 33447/02, 28 settembre 2006.
MOTIVI DI RICORSO
14. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, in relazione al diritto di accesso ad un tribunale, il ricorrente lamenta di essere stato sottoposto alla procedura fallimentare, nonostante il fatto che, a seguito della sentenza del tribunale di Treviso il 9 dicembre 2002, la condizione principale per l’avvio della procedura di fallimento, ossia la sua qualità di socio accomandatario, non sussistesse più.
15. Il ricorrente sostiene altresì di essere stato sottoposto a restrizioni del diritto al rispetto dei beni e della corrispondenza, della libertà di circolazione, del diritto di voto e del diritto di stare in giudizio durante l’intera procedura fallimentare.
IN DIRITTO
16. Secondo il Governo il presente ricorso, proposto il 10 giugno 2004, sarebbe tardivo, in quanto la procedura fallimentare si era conclusa il 12 febbraio 2003. In ogni caso, il Governo sostiene che questo ricorso dovrebbe essere rigettato per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, poiché il ricorrente ha omesso di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Venezia del 20 aprile 2000.
17. Il ricorrente si oppone e conferma i motivi di ricorso.
18. La Corte osserva che non vi è ragione di pronunciarsi sull’eccezione di tardività sollevata dal Governo. Infatti, la Corte in ogni caso rileva, al pari del Governo, che il ricorrente non ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Venezia del 20 aprile 2000. Questa parte del ricorso deve quindi essere rigettata per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, ai sensi dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
19. Quanto alla parte del ricorso relativa alle incapacità derivanti dal fallimento, che non è stata comunicata al governo convenuto, la Corte rileva che il ricorrente non ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del 12 febbraio 2004 della corte d’appello di Trento, che egli aveva adito ai sensi della «legge Pinto». Pertanto, detti motivi ricorso devono essere rigettati anch’essi per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, ai sensi dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione (si veda, tra molte altre, Martellacci c. Italia, sopra citata).
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
Dichiara il ricorso irricevibile.
Françoise Elens-PassosPeer Lorenzen
Cancelliere aggiuntoPresidente
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