[AZA 7] U 154/99 + U 163/99 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Schäuble, cancelliere Sentenza del 18 luglio 2001 nelle cause G.________, ricorrente, contro Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente, e Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, contro G.________ , S._________, opponente, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano F a t t i : A.- Il 18 febbraio 1990, G.________, nato nel 1961, allora autista di autocarri alle dipendenze della ditta S.________ SA di G.________, fu vittima di un incidente della circolazione in cui riportň la frattura di una vertebra lombare. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni di legge. Dopo aver in precedenza riconosciuto all'assicurato il diritto a indennitŕ per menomazione all'integritŕ del 22,5%, l'INSAI, mediante decisione 25 agosto 1998, dispose l'erogazione di una rendita d'invaliditŕ del 20% dal 1° maggio 1996, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, il 21 ottobre 1998. B.- G.________ insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione di una rendita per un'invaliditŕ pari almeno al 60/70%. Per giudizio 15 marzo 1999 l'autoritŕ giudiziaria cantonale accolse parzialmente il gravame, obbligando l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su un'invaliditŕ del 27%. C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Mattia A. Ferrari, interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio querelato e di stabilire il tasso d'invaliditŕ al 20%, conformemente alla decisione su opposizione litigiosa. Protesta, inoltre, spese e ripetibili. Pur avendo introdotto delle osservazioni, l'assicurato si astiene dal formulare conclusioni. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. D.- Avverso la pronunzia cantonale č pure insorto G.________ con un gravame al Tribunale federale delle assicurazioni. Postula - con succintissima motivazione - l'erogazione di una rendita del 70/80%. D i r i t t o : 1.- I due ricorsi concernono fatti di uguale natura e propongono gli stessi temi di diritto per cui si giustifica la congiunzione delle cause e la resa di una sola sentenza (cfr. DTF 123 V 215 consid. 1, 120 V 466 consid. 1). 2.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha giŕ correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione della commisurazione dell'invaliditŕ lamentata da G.________. L'autoritŕ giudiziaria cantonale ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado di invaliditŕ venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invaliditŕ e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attivitŕ esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invaliditŕ all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) č necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attivitŕ l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa esposizione puň essere fatto riferimento e prestata adesione. 3.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati nei rapporti allestiti rispettivamente il 19 luglio 1993, il 20 luglio 1994 e il 2 novembre 1995 dal dott. S.________ e dal dott. C.________, medici di circondario dell'INSAI, nonché il 30 aprile 1998 dal dott. S.________, specialista in chirurgia della divisione medica dell'Istituto, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha considerato che l'assicurato, a seguito dei postumi dell'infortunio subito nel 1990, non poteva proseguire l'attivitŕ di autista di autocarri esercitata prima dell'incidente stesso. Come l'assicuratore, l'autoritŕ cantonale ha perň ritenuto l'interessato, malgrado il danno fisico patito, totalmente capace di eseguire lavori leggeri confacenti. Su tali punti, il Tribunale federale delle assicurazioni non ha alcun motivo per scostarsi dal giudizio impugnato, nel quale il primo giudice ha rettamente disatteso le censure formulate in proposito dall'assicurato (cfr. sull'attendibilitŕ dei rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltŕ per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti, DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.). b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilitŕ, per l'assicurato, di svolgere la precedente attivitŕ, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, giŕ citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacitŕ di guadagno residua, ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attivitŕ leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, č stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg. c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione perň che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacitŕ lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attivitŕ effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, etŕ, anni di servizio, nazionalitŕ e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione č tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolaritŕ suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non puň senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attivitŕ confacenti allo stato di salute č valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non puň quindi essere tutelato. e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'INSAI ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi appurando come in attivitŕ leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacitŕ professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero, nel 1996, un reddito annuo medio pari a fr. 39'331.55. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'Istituto, sebbene la stessa possa se del caso apparire favorevole all'assicurato alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr. 53'976.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%. Le critiche sollevate a questo riguardo dall'assicurato non permettono di pervenire a diverso risultato. 4.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invaliditŕ (fr. 48'000.- annui) non č oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata che riconosce a G.________ il diritto a una rendita calcolata sulla base di un grado di invaliditŕ - arrotondato a favore dell'assicurato - del 20% merita di essere ristabilita. Ne discende che il gravame dell'INSAI deve essere accolto, mentre va respinto quello dell'assicurato, infondato, che, del resto, rispetta a malapena le esigenze di motivazione poste dall'art. 108 cpv. 2 OG. 5.- a) La decisione impugnata concerne l'erogazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. La procedura č dunque gratuita (art. 134 OG). b) Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG nessuna indennitŕ di regola č assegnata alle autoritŕ vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Questo principio vale pure per l'INSAI (cfr. DTF 118 V 169 consid. 7, 112 V 49 consid. 3), per cui la richiesta di ripetibili presentata dall'Istituto deve essere disattesa. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo dell'INSAI č accolto, il giudizio querelato 15 marzo 1999 essendo annullato. II. Il ricorso di diritto amministrativo di G.________ č respinto. III. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennitŕ di parte. IV. La presente sentenza sarŕ intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 18 luglio 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :