[AZA 7] U 271/98 Ge IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Schäuble, cancelliere Sentenza del 19 giugno 2001 nella causa Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, contro P._______, opponente, rappresentato dal Servizio di consulenza giuridica per persone andicappate, Via Berta 28, 6512 Giubiasco, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano F a t t i : A.- Per le conseguenze di un infortunio occorsogli il 20 giugno 1988, mentre lavorava come aiuto perforatore per la ditta S.________ SA e che determinň, in particolare, fratture del bacino, dell'omero destro e del femore destro, a P.________, nato nel 1957, venne assegnata dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) a decorrere dal 1° novembre 1990 una rendita d'incapacitŕ lucrativa del 15%. Un successivo incidente del lavoro ebbe luogo il 25 gennaio 1994, quando P.________ fu colpito all'occhio destro da uno spruzzo di cemento che comportň una diminuzione della acuitŕ visiva. L'INSAI assunse pure questo caso, versando le prestazioni di legge. Il 6 novembre 1997 l'assicurato venne licenziato dalla ditta S.________ SA con effetto al 28 febbraio 1998. Riuniti i diritti derivanti dai due infortuni, mediante decisione 19 gennaio 1998, l'INSAI dispose l'ulteriore erogazione di una rendita d'invaliditŕ del 15% dal 1° luglio 1995, riconoscendo inoltre all'assicurato un'indennitŕ per menomazione all'integritŕ del 14% per il danno oculare. Sollecitato da P.________, l'INSAI rese il 2 marzo 1998 una decisione su opposizione confermante quanto in precedenza stabilito. B.- Assistito dal Servizio di consulenza giuridica per persone andicappate, P.________ insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo in sostanza il riconoscimento di una rendita del 36% e di un'indennitŕ per menomazione all'integritŕ del 19%. Per giudizio 25 agosto 1998 l'autoritŕ giudiziaria cantonale respinse il gravame nella misura in cui riferito all'indennitŕ per menomazione dell'integritŕ, mentre per il resto lo accolse, obbligando l'INSAI a versare all'assicurato una rendita calcolata su un'invaliditŕ del 35%. C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede di annullare il giudizio querelato e di stabilire il tasso d'invaliditŕ al 15%, conformemente alla decisione su opposizione litigiosa. L'assicurato, sempre tramite il Servizio di consulenza giuridica per persone andicappate, postula implicitamente la reiezione del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. D i r i t t o : 1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha giŕ correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione della commisurazione dell'invaliditŕ lamentata dall'opponente. Il primo giudice ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invaliditŕ venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invaliditŕ e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attivitŕ esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invaliditŕ all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) č necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attivitŕ l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa esposizione non puň che essere fatto riferimento e prestata adesione. 2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati nei rapporti allestiti rispettivamente il 6 settembre 1996 e il 20 ottobre 1997 dalla dott.ssa B.________ e dal dott. C.________ del servizio medico dell'INSAI, la Corte cantonale ha considerato che l'assicurato, in particolare a dipendenza della lesione oculare, non era piů in grado di svolgere, con rendimento lavorativo normale, l'attivitŕ di perforatore esercitata prima dell'infortunio del gennaio 1994. Come l'istituto assicuratore, l'autoritŕ giudiziaria di primo grado ha perň ritenuto l'interessato totalmente capace di eseguire lavori leggeri compatibili con lo stato di salute. Su questi punti, del resto incontestati in sede di ultima istanza, il Tribunale federale delle assicurazioni non ha alcun motivo per scostarsi dal giudizio impugnato (cfr. sull'attendibilitŕ dei rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltŕ per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti, DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.). b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilitŕ, per l'assicurato, di continuare l'attivitŕ professionale cessata alla fine di febbraio 1998, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, giŕ citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacitŕ di guadagno residua, ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attivitŕ leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, č stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg. c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione perň che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacitŕ lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attivitŕ effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, etŕ, anni di servizio, nazionalitŕ e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione č tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolaritŕ suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non puň senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attivitŕ confacenti allo stato di salute č valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non puň quindi essere tutelato. e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso ben sedici aziende del Cantone Ticino appurando come in attivitŕ leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacitŕ professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero, nel 1997, un reddito annuo medio pari a fr. 45'255.90. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni puň aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%. 3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invaliditŕ (fr. 54'105.70 annui) non č mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto a una rendita sulla base di un'invaliditŕ del 15% merita di essere ristabilita. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo č accolto, il giudizio querelato 25 agosto 1998 essendo annullato. II. Non si percepiscono spese giudiziarie. III. La presente sentenza sarŕ intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 19 giugno 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :