[AZA 7] U 275/98 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Schäuble, cancelliere Sentenza del 31 maggio 2001 nella causa Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, contro M._________, opponente, rappresentato dal Sindacato Edilizia & Industria, Via Industria, 6814 Lamone, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano F a t t i : A.- M._________, nato nel 1953, lamenta gli esiti di tre infortuni professionali intervenuti rispettivamente il 18 dicembre 1989, il 7 novembre 1994 e il 6 ottobre 1995, nei quali riportň lesioni alle spalle che lo costrinsero, nel 1997, a cessare l'attivitŕ di capo operaio sino ad allora esercitata presso l'impresa di costruzioni S._________ SA di G._________. Mediante decisione 20 settembre 1997, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) dispose l'erogazione di una rendita d'invaliditŕ del 30% dal 1° giugno 1997 e di un'indennitŕ per menomazione all'integritŕ del 20%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, il 27 novembre 1997. B.- Assistito dal Sindacato Edilizia & Industria (SEI), M._________ insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione di una rendita per un'invaliditŕ pari almeno al 50%, con protesta di spese e ripetibili. Per giudizio 25 agosto 1998 l'autoritŕ giudiziaria cantonale accolse il gravame, obbligando l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su un'invaliditŕ del 50%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di ripetibili nella misura di fr. 800.-. C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Enrico Broggini, interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede di stabilire il tasso d'invaliditŕ al 30%, conformemente alla decisione su opposizione litigiosa. L'assicurato, sempre tramite il SEI, postula la reiezione del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. D i r i t t o : 1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha giŕ correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione della commisurazione dell'invaliditŕ lamentata dall'opponente. Il primo giudice ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invaliditŕ venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invaliditŕ e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attivitŕ esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invaliditŕ, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) č necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attivitŕ l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa esposizione non puň che essere fatto riferimento e prestata adesione. 2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati nel rapporto 10 febbraio 1997 del dott. C._________, medico di circondario dell'INSAI, la Corte cantonale ha considerato che l'assicurato, a dipendenza dei postumi infortunistici alle spalle, non era piů in grado di svolgere l'attivitŕ precedente di capo operaio. Come l'istituto assicuratore, l'autoritŕ giudiziaria di primo grado ha perň ritenuto l'interessato abile al lavoro in misura completa in attivitŕ sostitutive leggere compatibili con lo stato di salute. Su tale punto, il Tribunale federale delle assicurazioni non ha alcun motivo per scostarsi dal giudizio impugnato (cfr. sull'attendibilitŕ delle valutazioni dei medici di circondario dell'INSAI, DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.). b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilitŕ, per l'assicurato, di svolgere la precedente attivitŕ, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, giŕ citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacitŕ di guadagno residua, ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1997 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attivitŕ leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, č stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg. c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, etŕ, anni di servizio, nazionalitŕ e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione č tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolaritŕ suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non puň senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attivitŕ confacenti allo stato di salute č valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non puň quindi essere tutelato. e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attivitŕ leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacitŕ professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr. 49'327.-, arrotondati a fr. 49'000.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni puň aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%. 3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invaliditŕ (fr. 70'655.- annui) non č mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto a una rendita calcolata su un'invaliditŕ del solo 30% merita di essere ristabilita. 4.- In conformitŕ all'art. 159 cpv. 2 in relazione con l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, č equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF 112 V 49 consid. 3 e rinvio). Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo č accolto, il giudizio querelato 25 agosto 1998 essendo annullato. II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennitŕ di parte. III. La presente sentenza sarŕ intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 31 maggio 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :