[AZA 7] U 285/98 Ws IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Schäuble, cancelliere Sentenza dell'11 giugno 2001 nella causa Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, contro S._________, Italia, opponente, rappresentato dal Sindacato Edilizia & Industria, Via Industria, 6814 Lamone, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano F a t t i : A.- S._________, nato nel 1963, lavorava come meccanico presso l'impresa di costruzione D._________ SA di A._________ quando, il 20 febbraio 1995, fu vittima di un infortunio professionale. Egli ne riportň una contusione della spalla destra. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni di legge. Mediante decisione 17 ottobre 1997, l'INSAI dispose l'erogazione di una rendita d'invaliditŕ del 20% dal 1° febbraio 1997 e di un'indennitŕ per menomazione all'integritŕ del 10%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, il 9 dicembre 1997. B.- Assistito dal Sindacato Edilizia & Industria (SEI), S._________ insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo, con protesta di spese e ripetibili, il riconoscimento di una rendita piů elevata di quella aggiudicatagli dall'INSAI. Per giudizio 28 agosto 1998 l'autoritŕ giudiziaria cantonale accolse il gravame, obbligando l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su un'invaliditŕ del 34%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di ripetibili nella misura di fr. 600.-. C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede di stabilire il tasso d'invaliditŕ al 20%, conformemente alla decisione su opposizione litigiosa. L'assicurato, sempre tramite il SEI, postula la reiezione del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. D i r i t t o : 1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha giŕ correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione della commisurazione dell'invaliditŕ lamentata dall'opponente. Il primo giudice ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invaliditŕ venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invaliditŕ e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attivitŕ esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invaliditŕ all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) č necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attivitŕ l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa esposizione non puň che essere fatto riferimento e prestata adesione. 2.- a) Nell'evenienza concreta dalla documentazione medica, e in particolare dalle risultanze della visita medica di chiusura eseguita dal dott. S._________, medico di circondario dell'INSAI, il 29 novembre 1996, emerge che l'assicurato, in seguito all'infortunio subito nel 1995, č limitato nella sua capacitŕ d'esercitare l'attivitŕ professionale precedente nella misura del 33,4%, mentre la capacitŕ non č limitata in occupazioni sostitutive compatibili con lo stato di salute. Queste valutazioni - le quali tengono conto del fatto che l'assicurato ha volontariamente rinunciato a sottoporsi ad un intervento chirurgico idoneo a migliorare la sua situazione - non sono sostanzialmente contestate in sede federale, né questa Corte vede validi motivi per scostarsene (cfr. sull'attendibilitŕ dei rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltŕ per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti, DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.). b) Esaminando le ripercussioni economiche di simile inabilitŕ, il primo giudice, prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacitŕ di guadagno residua, ha dapprima rilevato che l'assicurato, in occupazioni compatibili con il suo stato di salute, avrebbe potuto realizzare, in teoria, un reddito non giŕ di fr. 43'000.-, come stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato, ma bensě di soli fr. 35'000.-, importo questo corrispondente negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attivitŕ leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, č stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg. c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione naturalmente che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacitŕ lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attivitŕ effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, etŕ, anni di servizio, nazionalitŕ e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione č tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolaritŕ suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non puň senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attivitŕ confacenti allo stato di salute č valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Le considerazioni del giudice cantonale concernenti la retribuzione conseguibile dall'assicurato nell'esercizio a tempo pieno di lavori leggeri confacenti si rivelano pertanto insostenibili. e) Per l'istanza precedente era comunque evidente che un cambiamento di professione, nel caso di specie, non fosse proponibile in quanto anche lavorando a tempo pieno e a rendimento completo in un'attivitŕ confacente, il discapito economico per l'assicurato si elevava al 36%, cioč ad un tasso superiore all'incapacitŕ di guadagno esistente nel mestiere abituale, atteso che non erano ravvisabili motivi per cui all'inabilitŕ del 33,4% accertata in tale ambito non dovesse corrispondere un'incapacitŕ lucrativa di uguale grado. Il giudice cantonale ha pertanto concluso graduando l'invaliditŕ di S._________ al 34%. f) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attivitŕ leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacitŕ professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero un reddito annuo medio pari a fr. 43'000.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni puň aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%. 3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invaliditŕ (fr. 54'691.- annui) non č mai stato contestato dalle parti in causa, la decisione amministrativa in lite che riconosce all'opponente il diritto a una rendita calcolata in base a un grado di invaliditŕ arrotondato del 20% merita di essere ristabilita. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo č accolto, il giudizio querelato 28 agosto 1998 essendo annullato. II. Non si percepiscono spese giudiziarie. III. La presente sentenza sarŕ intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 11 giugno 2001 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera : Il Cancelliere :